Ordinanza n. 2799/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1291 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Comune di Dragoni del 23 ottobre 2024, comunicato alla Società via pec in pari data, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia della SCIA pratica n. -OMISSIS- – prot. -OMISSIS- del 18 ottobre 2024; - della nota del 21 dicembre 2024 in cui si contesta l’improprio deposito degli elaborati progettuali ai fini della relativa attestazione; - della nota dell’11 febbraio 2025, prot. n. -OMISSIS-, comunicata alla ricorrente via PEC in pari data, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia della CILA prto. -OMISSIS- dell’11 febbraio 2025 e il divieto di inizio lavori, nei limiti in cui contesta l’efficacia e validità del titolo autorizzativo della Società; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2024, nei limiti in cui contesta l’efficacia e validità del titolo autorizzativo della Società; - di ogni altro presupposto, conseguenziale e connesso, ancorché ignoto, ai precedenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- A R.L. il 25\2\2026 per la declaratoria della nullità e/o l’annullamento previa sospensione cautelare oltre degli atti impugnati a mezzo del ricorso principale e dei precedenti ricorsi per motivi aggiunti, anche dei seguenti provvedimenti con cui l’Amministrazione resistente ha inibito la -OMISSIS- a r.l. dalla realizzazione del proprio impianto di produzione di biometano di tipo “agricolo” e nello specifico: -nota d prot. n. -OMISSIS- del 5 gennaio 2026; - nonché di ogni altro presupposto, conseguenziale e connesso, ancorché ignoto, ai precedenti; nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente.. Quanto al ricorso n. 440 del 2026: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della nota della Regione Campania prot. n° -OMISSIS- del 08.01.2026, con cui è stata confermata la validità dell'Autorizzazione Unica n° -OMISSIS-; b) di qualsiasi altro atto precedente, preordinato, connesso o conseguenziale, non conosciuto o non conoscibile, ove lesivo degli interessi del Comune ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI DRAGONI il 19\2\2026: per l’annullamento e la declaratoria di nullità: -della nota prot. n° -OMISSIS- del 19.11.2025, conosciuta solo a seguito del deposito effettuato dalla Regione Campania nel presente giudizio in data 05.02.2026, prot. TAR 2026005747, sub doc. n° 3, con cui è stata concessa impropriamente la proroga del termine per l’esecuzione dei lavori di cui all’A.U. n° -OMISSIS- al 15.02.2027. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- SRL il 20.2.2026: Per resistere ai motivi aggiunti notificati dal Comune di Dragoni il 19.02.2026 e per l’annullamento, in via incidentale e in parte qua, “della nota prot. n° -OMISSIS-, del 19.11.2025, conosciuta solo a seguito del deposito effettuato dalla Regione Campania nel presente giudizio in data 05.02.2026, prot. TAR 2026005747, con cui è stata concessa impropriamente la proroga del termine per l’esecuzione dei lavori di cui all’A.U. n° -OMISSIS- al 15.02.2027”. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- S.A.R.L. il 20.02.2026: Per resistere ai motivi aggiunti notificati dal Comune di Dragoni il 19.02.2026 e per l’annullamento, in via incidentale e in parte qua, “della nota prot. n° -OMISSIS-, del 19.11.2025, conosciuta solo a seguito del deposito effettuato dalla Regione Campania nel presente giudizio in data 05.02.2026, prot. TAR 2026005747, con cui è stata concessa impropriamente la proroga del termine per l’esecuzione dei lavori di cui all’A.U. n° -OMISSIS- al 15.02.2027”. Quanto al ricorso n. 547 del 2026: per l'annullamento - dell'Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS- del 18.12.2025 con la relativa nota di accompagnamento, comunicata alla ricorrente via PEC con prot. -OMISSIS-, della Direzione generale per la Protezione Civile della Regione Campania - Ufficio del Genio Civile di Caserta; - dell'Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS- del 06.11.2025 con la relativa nota di accompagnamento, prot. n. -OMISSIS- del 6.11.2025, notificata alla ricorrente via PEC in data 20.11.2025, della Direzione generale per la Protezione Civile della Regione Campania - Ufficio del Genio Civile di Caserta, avente ad oggetto la sospensione ex art. 97 del D.P.R. 380/01 dei lavori inerenti alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano di tipo "agricolo", ubicato in località Dragoni; - nota, prot. n. -OMISSIS- del 25.11.2025, comunicata alla ricorrente via PEC in pari data, adottata dalla Direzione generale per la Protezione Civile della Regione Campania - Ufficio del Genio Civile di Caserta, avente ad oggetto il riscontro dell'istanza di annullamento in via di autotutela; - nota del 04.12.2025, comunicata alla ricorrente via PEC in pari data, adottata dalla Direzione generale per la Protezione Civile della Regione Campania - Ufficio del Genio Civile di Caserta, avente ad oggetto il riscontro dell'istanza di accesso agli atti; - ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso ai precedenti, ancorché ignoto, nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti comunali e regionali incidenti sulla validità dell’Autorizzazione Unica e sull’inibizione o sospensione dei lavori per la realizzazione di un impianto agricolo di produzione di biometano, nonché proroga del termine di esecuzione dei lavori
Esito
La controversia
Sono stati riuniti tre ricorsi connessi. Nel ricorso n. 1291/2025 la società ha impugnato la dichiarazione comunale di inefficacia della SCIA, ulteriori note comunali contestanti il deposito degli elaborati e l’efficacia del titolo, la dichiarazione di inefficacia della CILA con divieto di inizio lavori e, con motivi aggiunti, la nota regionale o comunale del gennaio 2026 relativa all’inibizione dell’impianto, chiedendo anche il risarcimento. Nel ricorso n. 440/2026 il Comune di Dragoni ha impugnato la nota della Regione Campania che confermava la validità dell’Autorizzazione Unica rilasciata alla società e, con motivi aggiunti, la nota con cui era stata concessa la proroga del termine per l’esecuzione dei lavori al 15 febbraio 2027. La società ha proposto ricorso incidentale contro la medesima proroga. Nel ricorso n. 547/2026 la società ha impugnato le ordinanze dirigenziali del Genio Civile di Caserta che avevano sospeso i lavori ai sensi dell’art. 97 d.P.R. 380/2001, il diniego di autotutela e il riscontro dell’istanza di accesso agli atti, chiedendo il risarcimento. La questione decisa con l’ordinanza riguarda preliminarmente la riunione dei ricorsi, l’applicabilità della disciplina processuale speciale per gli interventi finanziati con risorse PNRR e la corretta integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione centrale titolare dell’intervento. Il Collegio ha ritenuto che l’inserimento della società in posizione utile nella graduatoria GSE per l’accesso agli incentivi previsti dal DM 15 settembre 2022 dimostrasse che l’intervento era destinatario di risorse PNRR. Ha inoltre rilevato la nullità, non sanata, della notificazione dei motivi aggiunti del ricorso n. 1291/2025, eseguita presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi n. 1291/2025, n. 440/2026 e n. 547/2026 per connessione oggettiva e soggettiva. Ha ritenuto applicabile l’art. 12-bis d.l. 68/2022, conv. dalla l. 108/2022, poiché la controversia riguarda un intervento già destinatario di incentivi collegati a risorse PNRR. Di conseguenza, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato considerato parte necessaria e il giudice ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, con notificazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente. Il Collegio ha qualificato come nulla, e non inesistente o meramente irregolare, la notificazione dei motivi aggiunti effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Poiché l’amministrazione non si era costituita, la nullità non risultava sanata; il TAR ha quindi ordinato la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. Ha assegnato alla parte ricorrente dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero e rinnovare la notificazione dei motivi aggiunti presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nonché cinque giorni successivi per depositare la prova delle notificazioni. I termini sono stati dichiarati perentori. Il TAR non ha deciso nel merito né sull’eccezione di inammissibilità del ricorso n. 1291/2025 e ha fissato l’udienza pubblica del 18 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 16 giugno 2022, n. 68, conv. dalla l. 5 agosto 2022, n. 108
sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR
La disciplina speciale si applica quando il giudizio riguarda atti di una procedura amministrativa riferita a un intervento già destinatario di finanziamenti a valere su risorse PNRR; l’amministrazione centrale titolare dell’intervento è parte necessaria e il contraddittorio deve essere integrato immediatamente.
art. 1, comma 4, lettera l), d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. dalla l. 29 luglio 2021, n. 108
Richiamato per individuare le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR.
art. 49 c.p.a.
Richiamato dall’art. 12-bis d.l. 68/2022 quale disciplina applicabile all’integrazione del contraddittorio.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale ... devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria
Gli atti introduttivi e gli atti di opposizione giudiziale destinati alle amministrazioni dello Stato devono essere notificati presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente; la notificazione presso l’amministrazione o presso l’Avvocatura Generale è nulla nei casi in cui non operi una deroga.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di notificazione nulla e mancata comparizione della parte intimata, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione, salvo il caso di inesistenza.
art. 41, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di assegnare il termine per l’integrazione del contraddittorio.
art. 52, comma 1, c.p.a.
I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori
Il termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio e la rinnovazione della notificazione è perentorio.
art. 97 d.P.R. 380/2001
Indicato quale base normativa delle ordinanze del Genio Civile di sospensione dei lavori; la questione sostanziale non è stata decisa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo riguarda atti relativi a un intervento già destinatario di finanziamenti a valere su risorse PNRR, trova applicazione l’art. 12-bis d.l. 68/2022 e l’amministrazione centrale titolare dell’intervento è parte necessaria; il giudice deve disporre l’immediata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
- L’inserimento del proponente in posizione utile nella graduatoria per l’accesso agli incentivi PNRR, unitamente alla rappresentazione dell’urgenza di rispettare i termini per il mantenimento dei benefici, è elemento idoneo a dimostrare, ai fini processuali, che l’intervento è destinatario di risorse PNRR, anche se l’opera è realizzata con risorse private.
- La notificazione di un atto processuale destinato a un’amministrazione dello Stato presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso l’Avvocatura Distrettuale competente è nulla, non inesistente né meramente irregolare, e può essere rinnovata o sanata dalla costituzione dell’amministrazione destinataria.
- In assenza di costituzione dell’amministrazione destinataria, il giudice deve ordinare d’ufficio la rinnovazione della notificazione nulla, trattandosi di questione relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio e a disposizioni di ordine pubblico processuale.
- La riunione di ricorsi è giustificata quando ricorrono connessione oggettiva e soggettiva, in particolare quando più giudizi riguardano, da prospettive contrapposte, la medesima autorizzazione amministrativa e i provvedimenti che ne incidono sull’efficacia o sull’esecuzione.
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