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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-562/20

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 14 July 2021. — Upper Echelon Products LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark Everlasting Comfort – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-562/20

Giurisprudenza europea62020TJ0562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Upper Echelon Products LLC contro il rigetto della registrazione del marchio verbale "Everlasting Comfort". Ritiene che il segno sia descrittivo per i prodotti delle classi 10 e 24, perché il pubblico anglofono lo percepisce immediatamente come riferimento a comfort duraturo e quindi a qualità e destinazione dei beni. Vengono inoltre respinte le censure relative alla motivazione e al richiamo di registrazioni anteriori in UE e in paesi terzi.

Rifiuto di registrazione dell’ESM internazionale "Everlasting Comfort" per carattere descrittivo del segno rispetto a cuscini, copricuscini e supporti ortopedici; conferma dell’esclusione ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno verbale "Everlasting Comfort" sia descrittivo delle caratteristiche dei prodotti rivendicati nelle classi 10 e 24, e quindi escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001; se, inoltre, la decisione impugnata fosse viziata da difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 94 di tale regolamento.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un segno verbale composto da termini inglesi immediatamente comprensibili dal pubblico pertinente è descrittivo, ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001, quando il pubblico può percepirlo, senza ulteriori riflessioni, come indicazione della qualità, della destinazione o di altre caratteristiche dei prodotti interessati; ciò vale anche se il segno è formato dalla combinazione di due parole, purché tale combinazione non produca un’impressione sufficientemente distante dalla mera somma dei suoi elementi. La maggiore attenzione del pubblico non impedisce il rilievo del carattere descrittivo; al contrario, può favorire la comprensione delle connotazioni descrittive. Il Tribunale respinge anche la censura di difetto di motivazione quando la decisione consente al richiedente di comprendere le ragioni del rigetto e di contestarle nel merito.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(2) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 66 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72(3) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41(2) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 267 TFUE

Everlasting Comfort: rifiuto di registrazione per carattere descrittivo

La pronuncia del Tribunale dell’Unione europea riguarda un ricorso diretto avverso la decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione internazionale designante l’Unione europea del marchio verbale "Everlasting Comfort". Il caso attiene ai motivi assoluti di rifiuto, in particolare al carattere descrittivo del segno ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e iter amministrativo

La ricorrente, Upper Echelon Products LLC, aveva ottenuto una registrazione internazionale presso l’OMPI il 25 luglio 2019, notificata all’EUIPO il 26 settembre 2019 e considerata come domanda di marchio dell’Unione europea dal 2 ottobre 2019. Il segno era richiesto per prodotti delle classi 10 e 24: da un lato, "orthopaedic seat cushions; back supports for medical purposes"; dall’altro, "cushion covers; pillow covers; pillow protector". L’esaminatore aveva respinto la domanda con decisione del 20 marzo 2020 ai sensi degli articoli 7(1)(b) e (c) del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso ha poi respinto l’appello con decisione del 14 luglio 2020, ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo.

Ricevibilità delle domande e dei documenti

Il Tribunale dichiara inammissibile la seconda conclusione della ricorrente, con cui si chiedeva di ordinare la registrazione del marchio per tutti i prodotti rivendicati. Richiama l’articolo 72(3) del regolamento 2017/1001 e osserva che né la commissione di ricorso né il Tribunale possono adottare formalmente una decisione di registrazione del marchio. È inoltre dichiarato irricevibile l’allegato A.5, prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, in quanto il giudice dell’Unione esercita un sindacato di legittimità sulla decisione dell’EUIPO e non può riesaminare i fatti sulla base di documenti nuovi non presentati nella fase amministrativa.

Quadro normativo e criteri applicabili

Ai fini della valutazione del carattere descrittivo, il Tribunale richiama l’articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001, letto insieme all’articolo 7(2), secondo cui il motivo di rifiuto opera anche se sussiste solo in una parte dell’Unione. Ricorda che tali segni sono esclusi perché non possono svolgere la funzione essenziale del marchio, ossia garantire l’origine التجارية dei prodotti. Viene ribadito il criterio consolidato secondo cui il segno è descrittivo quando esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei beni o di una loro caratteristica.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Il Tribunale conferma che, trattandosi di un segno composto da parole inglesi, la valutazione deve essere effettuata con riferimento al pubblico anglofono dell’Unione, almeno quello di Irlanda, Malta e Regno Unito, in quanto basta che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione. Per i prodotti della classe 10, di natura sanitaria/ortopedica, il pubblico rilevante è considerato particolarmente attento. Per i prodotti della classe 24, ossia copricuscini, copricuscini per guanciali e protezioni per guanciali, il pubblico è invece ritenuto quello medio, ragionevolmente informato e avveduto. Il Tribunale precisa però che un livello di attenzione elevato non rende il segno meno soggetto ai motivi assoluti di rifiuto; anzi, può facilitare la percezione delle connotazioni descrittive.

Significato del segno e assenza di impressione autonoma

Non è contestato che "everlasting" significhi "lasting forever or a very long time" e che "comfort" significhi uno stato di comodità fisica e assenza di dolore o costrizione. Il Tribunale osserva che la ricorrente si limita ad affermare che il segno costituirebbe un gioco di parole o un’espressione con significato autonomo, senza spiegare in che cosa consista tale impressione distinta. La combinazione delle due parole non è considerata insolita, stravagante o grammaticalmente peculiare: al contrario, forma un’espressione inglese comprensibile e conforme alle regole grammaticali. Ne deriva che non si crea un’impressione sufficientemente lontana dalla mera somma dei significati dei due termini, secondo la giurisprudenza richiamata su combinazioni di elementi descrittivi.

Nesso tra il segno e i prodotti rivendicati

Secondo il Tribunale, il pubblico pertinente percepirà immediatamente "Everlasting Comfort" come informazione descrittiva circa la finalità dei prodotti: in classe 10, prodotti destinati ad alleviare il dolore e fornire comfort fisico; in classe 24, coperture e protezioni che, pur servendo a proteggere cuscini e guanciali, non escludono né attenuano il loro rapporto con il comfort dei prodotti sottostanti, anzi lo rafforzano. La Corte rileva quindi un nesso diretto e specifico tra il segno e i prodotti, sufficiente a far percepire senza sforzo intellettuale una descrizione della qualità, della destinazione e delle caratteristiche desiderabili dei beni. La censura secondo cui i prodotti della classe 24 sarebbero destinati solo a proteggere e non a offrire comfort viene respinta.

Registrazioni anteriori invocate dalla ricorrente

La ricorrente richiamava varie registrazioni anteriori di marchi dell’Unione e registrazioni negli Stati Uniti e in Canada. Il Tribunale ribadisce che il sistema del marchio dell’Unione è autonomo e che EUIPO e Tribunale devono valutare la domanda solo alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza dell’Unione, non di prassi amministrative anteriori o di decisioni di uffici nazionali o di paesi terzi. Le eventuali registrazioni contrastanti con il diritto dell’Unione non possono essere utilizzate per ottenere una registrazione illegittima per effetto di parità di trattamento. Se un marchio anteriore fosse stato registrato in violazione del regolamento, esiste lo strumento della nullità ai sensi dell’articolo 59(1)(a).

Motivo di ricorso sulla motivazione

Quanto alla censura di violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale richiama l’articolo 94 del regolamento 2017/1001, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41(2) della Carta. La motivazione è ritenuta sufficiente perché la decisione impugnata espone in modo chiaro e comprensibile il ragionamento seguito, consentendo alla ricorrente di contestarlo nel merito e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Il fatto che la ricorrente non condivida l’analisi di merito non integra un difetto di motivazione. Inoltre, essendo la commissione di ricorso sostanzialmente allineata alla decisione dell’esaminatore, la ricorrente non può sostenere di essere stata privata della possibilità di replicare alle ragioni del rigetto.

Esito del giudizio

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma che il marchio verbale "Everlasting Comfort" è descrittivo ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001 per tutti i prodotti rivendicati e che la decisione dell’EUIPO non è viziata da insufficiente motivazione. Le spese sono poste a carico della ricorrente, rimasta soccombente.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeasegni descrittivimotivi assoluti di rifiutomotivazione degli atti amministrativiprocedimento dinanzi all’EUIPO

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