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Sentenza

Sentenza n. 14523/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento - del provvedimento di cancellazione del ricorrente dal ruolo provinciale dei conducenti di cui alla l. n. 21/92 e alla l.r. Lazio n. 58/1993, adottato, in data -OMISSIS- dalla C.c.i.a.a. di Roma, prot. n. -OMISSIS-, e comunicato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale la C.c.i.a.a. gli comunicava che «Posto che dagli accertamenti effettuati presso il casellario giudiziale, la scrivente istituzione ha constatato che a carico del [ricorrente] sussiste, tra l’altro, una condanna che, ai sensi del citato art. 17 l.r. 58/1993, si palesa ostativa per il mantenimento della suindicata iscrizione nel ruolo [dei conducenti] ed è superabile soltanto mediante la concessione della riabilitazione, mediante una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero quando siano trascorsi almeno -OMISSIS- anni dalla data di -OMISSIS-; preso atto in particolare che, dal predetto casellario, risulta a carico del [ricorrente] è stata emessa dalla -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, con la quale è stata inflitta allo stesso una condanna ad una -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, per il-OMISSIS-, [...] determina di procedere alla cancellazione del [ricorrente] dal n. -OMISSIS-sezione taxi-del ruolo dei conducenti dei servizî pubblici non di linea presso la Camera di commercio di Roma, per sopravvenuta insussistenza dei requisiti morali richiesti dall’art. 17 della l.r. Lazio n. 58/1993»; - del provvedimento irritualmente comunicato al ricorrente in data -OMISSIS-, adottato da Roma servizî per la mobilità s.r.l., con il quale la predetta amministrazione negava il rinnovo quinquennale della vidimazione della licenza taxi intestata al ricorrente; - della determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, d-OMISSIS-, con la quale la direzione trasporto pubblico locale del dipartimento mobilità sostenibile e trasporti, del Comune di Roma capitale e Città metropolitana, determinava di «sospendere, ai sensi dell’art. 21-quater, l. 241/90, la licenza taxi n. -OMISSIS- intestata al [ricorrente], fino all’eventuale trasferimento della stessa, se richiesto dal titolare entro il -OMISSIS-, data di scadenza del termine di sessanta giorni previsto all’art. 19 comma 2.1 del regolamento capitolino approvato con -OMISSIS-»; - nonché, di ogni atto e/o provvedimento preparatorio / preliminare / presupposto e/o conseguenziale, rispetto ai suddetti, ancorché ignoto al ricorrente;

Giustizia amministrativa202307453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: cancellazione dal ruolo provinciale dei conducenti, diniego di rinnovo quinquennale della vidimazione della licenza taxi e sospensione della licenza taxi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e società di mobilità)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cancellazione dal ruolo provinciale dei conducenti disposta dalla Camera di commercio per sopravvenuta insussistenza dei requisiti morali, nonché il diniego di rinnovo della vidimazione della licenza taxi e la successiva sospensione della licenza adottati, rispettivamente, dalla società di mobilità e da Roma Capitale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 17 della l.r. Lazio n. 58/1993, sostenendo che la condanna riportata, concernente un reato previsto dal d.P.R. n. 309/1990, non avrebbe integrato la causa ostativa perché la pena era stata sospesa e, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe stata riconducibile alla soglia normativa della pena detentiva non inferiore a un anno. Con il secondo motivo ha dedotto l'invalidità derivata degli ulteriori atti amministrativi. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria. L'istanza cautelare era stata rigettata con ordinanza non appellata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l'art. 17 della l.r. Lazio n. 58/1993 nel senso che la condanna definitiva a una pena detentiva non inferiore a un anno per uno dei reati previsti dal d.P.R. n. 309/1990 è ostativa al mantenimento dell'iscrizione nel ruolo. La soglia comprende quindi anche la pena esattamente pari a un anno, poiché un anno non è un periodo inferiore all'anno. Il Collegio ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione del ricorrente, sia perché contraria al dato letterale della disposizione, sia perché avrebbe consentito l'iscrizione a chi avesse riportato una pena superiore a quella stabilita dalla legge. Il giudice ha inoltre valorizzato la diversa formulazione dell'art. 17, comma 3, lett. a), che per altre categorie di reati richiede condanne complessivamente superiori a due anni, ravvisando nella disciplina degli stupefacenti una scelta legislativa più rigorosa. Ritenuta legittima la cancellazione, sono stati considerati legittimi anche il diniego di rinnovo e la sospensione della licenza, censurati soltanto per invalidità derivata. La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l'illegittimità del provvedimento, primo elemento costitutivo dell'illecito della pubblica amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle tre parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 17 l.r. Lazio 26 ottobre 1993, n. 58

    «Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: […] abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati […] previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 […]»

    La condanna definitiva a una pena detentiva esattamente pari a un anno rientra nella previsione della pena non inferiore a un anno e determina il venir meno del requisito morale e la cancellazione dal ruolo.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La condanna per il reato previsto dalla disposizione rientra tra le condanne ostative contemplate dall'art. 17 della l.r. Lazio n. 58/1993.

  • art. 12 preleggi

    Il dato letterale della disposizione impedisce di interpretare l'espressione «non inferiore ad un anno» come riferita soltanto a pene superiori all'anno.

  • art. 17, comma 3, lett. a), l.r. Lazio 26 ottobre 1993, n. 58

    «condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni»

    La diversa formulazione rispetto alla soglia prevista per i reati in materia di stupefacenti evidenzia una disciplina più rigorosa per questi ultimi.

  • art. 21-quater l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato quale base normativa della sospensione della licenza taxi adottata da Roma Capitale.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria richiede, tra gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo, l'illegittimità del provvedimento; esclusa quest'ultima, il danno allegato non è contra ius.

Massime di principio

  • Quando una disposizione stabilisce che una condanna definitiva a pena detentiva «non inferiore a un anno» è ostativa al possesso di un requisito morale, la soglia comprende anche la pena esattamente pari a un anno; «non inferiore» significa uguale o superiore, non soltanto superiore.
  • La diversa formulazione legislativa delle soglie di pena previste per differenti categorie di reati può evidenziare una scelta normativa di maggiore rigore per una determinata categoria, impedendo di applicare ad essa la soglia prevista per altri reati.
  • Accertata la legittimità della cancellazione da un albo o ruolo abilitante, gli atti successivi che dipendono da tale iscrizione possono essere confermati quando siano censurati soltanto per invalidità derivata.
  • La domanda risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione non può essere accolta se manca l'illegittimità dell'atto, quale primo elemento costitutivo dell'illecito amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

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