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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29290/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un atto impositivo con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della proprietà contadina, ritenendo non soddisfatto il requisito della richiesta e del possesso del certificato definitivo del servizio agricoltura, relativo a un atto notarile registrato il 3 giugno 2008. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, sul rilievo che la richiesta del certificato era stata tempestiva e che era stata dimostrata la qualità di lavoratore agricolo. L'appello dell'Agenzia era stato però dichiarato inammissibile dal giudice tributario regionale per asserita acquiescenza, fondata sull'esecuzione della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, con due motivi sovrapponibili, la violazione dell'art. 329 c.p.c. e dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo che l'esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non integra acquiescenza e non può precludere l'impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'integrale sgravio del ruolo o comunque l'esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente non comportano acquiescenza alla decisione né precludono l'appello, potendo tale comportamento essere giustificato dalla sola volontà di evitare ulteriori spese esecutive. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Calabria, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    L'esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non integra, di per sé, acquiescenza tacita idonea a precludere l'impugnazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La censura è stata veicolata come violazione di legge e nullità della sentenza per l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato solo nel precedente giurisprudenziale evocato dalla Corte, in tema di sgravio disposto all'esito del controllo automatizzato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'esecuzione spontanea o lo sgravio del ruolo eseguiti dopo una sentenza favorevole al contribuente non equivalgono automaticamente ad acquiescenza alla decisione.
  • L'acquiescenza non può essere desunta dalla sola volontà di evitare le ulteriori spese di precetto e degli atti esecutivi successivi.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per acquiescenza è illegittima quando il comportamento della parte soccombente sia compatibile con l'adempimento di una sentenza provvisoriamente esecutiva e non esprima una rinuncia univoca all'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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