Sentenza del 12/12/2018 n. 8778 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Reddito d'impresa - Spese - Deduzione - Inerenza - Contabilizzazione - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. La sentenza ha affermato che, ai fini IRES e IVA, la deducibilità o detraibilità richiede la prova dell'esistenza e dell'inerenza del costo; la sola contabilizzazione non sarebbe comunque sufficiente, e nel caso concreto tale elemento mancava persino. Il recupero a tassazione mediante avviso di accertamento è quindi risultato fondato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità di determinate spese quali componenti negative del reddito d'impresa e la detraibilità della relativa IVA. Il contribuente sosteneva, o comunque pretendeva, che i costi fossero fiscalmente rilevanti; tuttavia, per la loro deduzione non era sufficiente la mera indicazione contabile e, nel caso esaminato, le spese risultavano addirittura non contabilizzate. Occorreva dimostrare sia l'effettiva esistenza del costo sia la sua inerenza all'attività d'impresa, cioè il collegamento con fatti, decisioni e finalità riferibili all'impresa stessa.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986, art. 75
Art. 75 del D.P.R. 917/1986, richiamato nel testo
La deduzione dei componenti negativi del reddito d'impresa presuppone che il costo sia effettivo e inerente all'attività esercitata; la mera contabilizzazione non dimostra da sola la sussistenza di tali requisiti.
D.P.R. 633/1972, art. 19
Art. 19 del D.P.R. 633/1972, richiamato nel testo
La detrazione dell'IVA è subordinata al collegamento dell'acquisto con operazioni o attività rilevanti ai fini IVA e, quindi, alla prova dell'inerenza dell'operazione.
Massime di principio
- Per dedurre un costo o detrarre la relativa IVA non basta che la spesa sia stata registrata in contabilità: occorre dimostrarne l'effettività, la documentazione e il collegamento concreto con l'attività d'impresa.
- L'inerenza non coincide con l'utilità immediata o con la redditività del costo, ma richiede che la spesa sia riferibile all'esercizio dell'impresa e a decisioni o fatti dell'imprenditore.
- In assenza di contabilizzazione, la posizione del contribuente è ancora più debole, ma anche una contabilizzazione formalmente regolare non sana la mancanza di prova dell'inerenza.
- In caso di contestazione, è opportuno conservare fatture, contratti, ordini, prove dei pagamenti, relazioni sull'attività svolta e ogni documento idoneo a dimostrare il rapporto tra spesa e attività d'impresa.
- L'Amministrazione finanziaria può legittimamente recuperare il costo a tassazione quando il contribuente non dimostri in modo concreto l'esistenza e l'inerenza della spesa.
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