Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1539/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1940/2024 in data 22 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202501707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1940/2024, come ulteriormente definita dalla sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 3208/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha sollecitato l'esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 3208/2025, resa in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1940/2024. La decisione aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 1.000 euro, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di carta docente per gli anni scolastici indicati, nonché il pagamento delle spese di lite in favore dei difensori distrattari. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e l'assenza di atti del commissario ad acta idonei a dare piena esecuzione al giudicato. Il TAR aveva rilevato che, al momento del deposito dell'istanza, non era ancora scaduto il termine assegnato al commissario ad acta, decorrente dalla comunicazione amministrativa della sentenza del 10 novembre 2025 e fissato al 10 marzo 2026; successivamente, non risultava tuttavia accertato se l'esecuzione fosse intervenuta.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che la documentazione depositata dal Ministero il 26 maggio 2026 sembra attestare l'intervenuta esecuzione della pronuncia, precisando che il deposito era successivo alla scadenza del termine processuale perché relativo ad atti formati successivamente. Per consentire alla ricorrente di esaminare e contestare tale documentazione, il Collegio ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 9 luglio 2026. La decisione ha quindi natura istruttoria e interlocutoria, senza accertare definitivamente né l'avvenuta esecuzione né l'inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione deposita documentazione dalla quale sembra risultare l'esecuzione del giudicato, il giudice può rinviare la decisione per consentire alla parte ricorrente di interloquire sulla documentazione e verificare l'effettiva e integrale attuazione del decisum.
  • La verifica dell'ottemperanza deve riguardare la piena esecuzione degli obblighi risultanti dal giudicato, inclusi, quando riconosciuti, gli importi principali, gli interessi, la rivalutazione e le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.