Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6922/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato cessata la misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale) in quanto il beneficiario era stato nel frattempo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazione di legge in relazione all'art. 298, comma 2, c.p.p. e, in via subordinata, eccesso di potere ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la misura alternativa cessata e non sospesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla violazione di legge, affermando il principio secondo cui la sopravvenienza della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di persona sottoposta all'affidamento in prova sospende il corso della misura alternativa fino alla cessazione della misura cautelare incompatibile. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio, poiché la decisione di primo grado non aveva adeguatamente motivato perché la misura alternativa dovesse essere considerata cessata e non semplicemente sospesa in assenza di revoca espressa.

Norme richiamate

  • art. 298 cod. proc. pen.

    L'art. 298 disciplina la sopravvenienza di una pena esecutiva durante l'applicazione di una misura cautelare; la Corte rileva che non disciplina espressamente il caso inverso ma interpreta la disciplina nel senso che la sopravvenienza di una misura cautelare incompatibile con una misura alternativa non determina automaticamente la cessazione di quest'ultima, che deve essere sospesa salvo revoca espressa.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento alle ragioni di impugnazione per eccesso di potere; la Corte ha valutato la questione come violazione di legge più specifica e ha accolto il ricorso per vizio di motivazione e applicazione della norma relativa alla sospensione/cessazione della misura alternativa.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di una misura cautelare (es. arresti domiciliari) nei confronti di chi è già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione (es. affidamento in prova ai servizi sociali) comporta, di norma, la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa fino alla cessazione della misura cautelare incompatibile, e non la sua automatica cessazione.
  • Per dichiarare la cessazione di una misura alternativa occorre una motivazione specifica e, se del caso, un atto espresso di revoca; l'assenza di tale motivazione giustifica l'annullamento della decisione.
  • Lo stato di custodia cautelare per causa diversa rispetto al titolo in esecuzione non impedisce di valutare l'ammissibilità di una misura alternativa: la detenzione incide sulla praticabilità immediata della misura ma non sul diritto alla sua concessione, che può essere eseguita o posticipata.
  • Il giudice che dichiara incompatibilità tra misura cautelare e misura alternativa deve esplicitare perché l'effetto sia la cessazione anziché la sospensione, valutando se siano presenti autorizzazioni o condizioni che consentano la prosecuzione dell'affidamento.
  • In situazioni analoghe conviene chiedere espressamente la valutazione della sospensione dell'affidamento e, se necessario, la revoca della misura cautelare o l'adozione di soluzioni temporanee che consentano il mantenimento della misura alternativa una volta cessata la misura cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.