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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'accertamento del diritto degli istanti alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987; il tutto con interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202400002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata rideterminazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alla polizia)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, erano stati collocati in quiescenza a domanda al compimento di 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile. Dopo avere diffidato l'INPS a riliquidare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, senza ottenere riscontro, hanno chiesto l'accertamento del relativo diritto, oltre al pagamento delle somme dovute. L'INPS ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale amministrazione di appartenenza, e la decadenza dal diritto per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti. Nel merito ha sostenuto che il beneficio spetterebbe soltanto al personale cessato per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso, e non a chi sia collocato a riposo a domanda ai sensi dell'art. 2 della legge n. 232/1990. Ha inoltre prospettato un contrasto della disciplina con gli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, ritenendo che l'unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio sia l'ente previdenziale competente, nei cui confronti deve essere instaurata la controversia. Ha respinto anche l'eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è decadenziale, ma costituisce un onere rilevante esclusivamente ai fini della decorrenza del collocamento a riposo. Nel merito, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, civili o militari, che al momento della domanda abbiano compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, anche se collocati a riposo a domanda. Ha respinto le censure di incostituzionalità, giudicate generiche, rilevando che il beneficio trova fondamento in una specifica disciplina normativa e che non emerge una manifesta irragionevole disparità di trattamento né una violazione dell'art. 81 Cost. Ha ordinato all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita e di corrispondere le somme dovute, maggiorate dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito nella l. n. 472/1987

    I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

    Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. Il comma 1 riconosce i sei scatti stipendiali rilevanti ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio agli appartenenti alle forze di polizia in possesso dei requisiti di età e anzianità di servizio, anche se collocati a riposo a domanda.

  • art. 2 l. n. 232/1990

    Il collocamento a riposo al compimento di 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile non esclude il beneficio dei sei scatti stipendiali.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del trattamento spettano gli interessi legali secondo la disciplina richiamata dal giudice, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina dei sei scatti non determina una manifesta e irragionevole disparità di trattamento tale da fondare una questione di costituzionalità.

  • art. 81 Cost.

    Il richiamo ai principi di bilancio e sostenibilità del debito pubblico non è idoneo a escludere l'applicazione di una specifica normativa che riconosce benefici economici agli ex appartenenti alle forze dell'ordine.

Massime di principio

  • Gli appartenenti alle forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, che abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, anche quando siano collocati a riposo a domanda.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è un termine decadenziale per il diritto ai sei scatti, ma un onere la cui inosservanza incide esclusivamente sulla decorrenza del collocamento a riposo; una conseguenza decadenziale non può essere desunta in assenza di una previsione chiara ed espressa.
  • Nelle controversie relative alla riliquidazione e al pagamento del trattamento di fine servizio, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente previdenziale obbligato all'erogazione, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.
  • Sulle somme riconosciute a titolo di riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo gli artt. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e 22, comma 36, della l. n. 724/1994.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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