Cassazione Penale, Sentenza n. 20818/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare l'ordinanza del Tribunale per il riesame del 18-19 dicembre 2023 che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 284 e 275, comma 3, c.p.p., richiamando il principio di estrema residualità della custodia cautelare e sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente l'idoneità degli arresti domiciliari (già in corso da circa 70 giorni in località distante e con controllo elettronico prospettato), avrebbe fondato le sue conclusioni su valutazioni astratte e non aggiornate (tra cui un presunto rischio di fuga e la richiamata pena cumulativa, che peraltro sarebbe stata già espiata), e non avrebbe effettuato un vaglio congruo sulla concretezza dei pericoli in libertate. La Difesa ha infine richiamato giurisprudenza di legittimità favorevole all'uso degli arresti domiciliari anche presso dimora di terzi e alla necessità di valutare l'adozione del braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente: pur riconoscendo l'esistenza di elevata intensità delle esigenze cautelari e considerando anche il periodo già trascorso agli arresti domiciliari, la Corte ha valorizzato la gravità del fatto, le modalità e la personalità dell'imputato (plurimi precedenti, legami con ambienti delinquenziali) e ha ritenuto non illogica né incongrua la scelta del Tribunale per il riesame di disporre la custodia in carcere. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui, se il giudice di merito ritiene adeguata unicamente la custodia in carcere in ragione della pericolosità e delle peculiarità del fatto, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 284 c.p.p. (arresti domiciliari)
norma che disciplina la misura alternativa degli arresti domiciliari e prevede, al comma 3, la possibilita' di autorizzare temporanei allontanamenti per esigenze indispensabili
La Corte richiama che l'art. 284 ammette gli arresti domiciliari anche presso dimora di soggetti terzi e prevede la possibilita' di autorizzazioni temporanee; tuttavia tale previsione non impone automaticamente la preferibilita' degli arresti domiciliari quando il giudice reputi la custodia in carcere necessaria per l'intensita' delle esigenze cautelari
art. 275, comma 3, c.p.p. (custodia cautelare = extrema ratio)
"la custodia in carcere e' configurata come extrema ratio, quando ogni altra opzione risulti inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto"
Il principio di extrema ratio richiede che la custodia sia adottata solo se le altre misure sono inadeguate; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto, per la gravita' del fatto e la personalita' dell'imputato, la custodia fosse l'unica misura idonea
art. 274 c.p.p. (misure cautelari generali, lett. c))
Riferimento normativo relativo alle esigenze cautelari (tra cui evitare la reiterazione del reato); il G.I.P. aveva ritenuto sussistente l'esigenza di evitare la reiterazione ex lett. c)
art. 299 c.p.p. (integrazione/motivazione su elementi nuovi)
Richiamato per i profili che il Tribunale del riesame non puo' sindacare se non riguardano elementi nuovi rispetto alla decisione del giudice che ha emesso la misura
art. 310 c.p.p. (impugnazione e sospensione esecuzione)
Norma che disciplina l'impugnazione del provvedimento cautelare da parte del P.M.; qui il Tribunale per il riesame ha accolto l'appello del P.M. e la sua ordinanza e' stata sospesa ai sensi del comma 3
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese processuali)
Disposto dall'ordinanza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
riferimenti regolamentari (art. 28 reg. es.)
Richiamati adempimenti istruttori e formali a carico della cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- La custodia cautelare in carcere resta misura di extrema ratio: deve essere motivata la inidoneita' delle misure alternative, ma se il giudice di merito, alla luce della gravita' del fatto e della personalita' dell'imputato (prevalenti precedenti specifici, collegamenti con ambienti delinquenziali), ritiene che soltanto la custodia sia adeguata, la decisione non e' illegittima.
- La presenza di arresti domiciliari gia' in corso, la distanza geografica dal luogo del reato o la collocazione in un paese di piccole dimensioni possono essere elementi rilevanti a favore delle misure alternative, pero' possono essere superati da una valutazione complessiva che consideri la storia criminale e la pericolosita' dell'imputato.
- Quando il giudice reputa che la sola custodia sia adeguata, non e' sempre necessario che motivi specificamente l'inidoneita' degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; la sussistenza di esigenze cautelari molto intense puo' giustificare la scelta senza ulteriore confronto sui possibili aggravamenti tecnici della misura alternativa.
- L'eventuale questione di carattere 'civilistico' (es. clausole contrattuali di locazione che vietano l'ospitalita') non e' direttamente rilevante per il Pubblico Ministero e non esonera il giudice dall'effettuare una valutazione delle concrete condizioni di attuazione della misura domiciliare; tuttavia il rischio civilistico non rende automaticamente inidoneo il domicilio.
- In sede di impugnazione di misure cautelari, il tribunale del riesame puo' considerare elementi di fatto e di personalita' non integralmente valutati dal giudice di primo grado, ma il sindacato di legittimita' giudica la congruita' e logicita' della motivazione data per il passaggio alla custodia in carcere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20797/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20799/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20800/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20807/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20808/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20811/2024 del 28/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →