Cassazione Penale, Sentenza n. 00535/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure principali: 1) violazione di legge ex art. 319-quater c.p. per presunta non riconducibilità della condotta dell'imputato alla fattispecie dell'induzione indebita (si sosteneva l'assenza di pressione psicologica e di abuso induttivo, atteso che il teste Diddi riferì di un 'suggerimento' e di un 'messaggio velato' riconducibile a una sfera interna); 2) vizio di motivazione (omessa/illogica) ex art. 606 c.p.p., lett. e), per la presunta insufficienza della motivazione della Corte d'appello nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione senza assolvere ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e per non aver adeguatamente motivato la conferma del risarcimento del danno all'immagine, anche alla luce degli esiti del procedimento disciplinare e dei procedimenti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua parte essenziale. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: la fattispecie di induzione indebita (art. 319-quater c.p.) comprende comportamenti di persuasione/suggestione che non richiedono una minaccia esplicita o coercizione grave; la condotta del Borchi, che indicava nomi per progettista e impresa e sfruttava il suo ruolo, è stata correttamente ritenuta idonea ad influenzare la scelta del privato. Sul secondo motivo ha ritenuto parte infondato e parte inammissibile: ha confermato la validità della motivazione della Corte d'appello richiamando la motivazione del Tribunale (cd. "doppia conforme") e ritenendo che le doglianze d'appello fossero in gran parte generiche e non si fossero confrontate criticamente con la motivazione di primo grado; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alle statuizioni civili per difetto di specificità dell'appello. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 319-quater cod. pen.
La Corte interpreta la norma in senso ampio: l'induzione indebita a dare o promettere utilità comprende anche forme di persuasione, suggestione o inganno che comprimono la libertà di autodeterminazione del destinatario senza richiedere una minaccia esplicita o una coercizione grave
art. 317 cod. pen.
Richiamato per distinguere l'induzione indebita (meno gravemente offensiva) dall'abuso d'ufficio/azioni caratterizzate da costrizione o maggiore disvalore, che integrerebbero una diversa fattispecie
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Usato per delimitare il vizio di legge/erronea applicazione della norma rispetto alla critica sulla ricostruzione dei fatti; la Corte ricorda che la rivalutazione dei fatti è possibile solo entro i limiti dell'impugnazione, non in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte verifica che la motivazione del primo e secondo grado costituiscano un corpo argomentativo unitario idoneo a rispondere alle doglianze difensive
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato per segnalare che il procedimento si è svolto con trattazione scritta
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la compressione della parte riproducente i motivi in forma necessaria ai fini della decisione
art. 129 cod. proc. pen.
Citate le previsioni sull'assoluzione per non aver commesso il fatto; la Corte osserva che, data la valutazione probatoria, non sussistono i presupposti per assolvere nel merito anziché dichiarare l'estinzione per prescrizione
art. 591, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la Cassazione può rilevare l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, con effetti anche sul ricorso in cassazione
Massime di principio
- La fattispecie dell'induzione indebita (art. 319-quater c.p.) comprende anche condotte persuasorie o suggerimenti provenienti da un pubblico ufficiale che, sfruttando la sua posizione, condizionano la volontà del destinatario: non è necessaria una minaccia esplicita né una costrizione psicologica estrema
- Se la Corte d'appello condivide e richiama organicamente la motivazione del giudice di primo grado (cd. 'doppia conforme'), le due decisioni si leggono congiuntamente e la Corte di Cassazione può ritenere adeguata la motivazione dell'appello anche se contiene numerosi richiami per relationem
- In cassazione non è possibile ottenere la rivalutazione libera della prova: le doglianze che implichino una nuova valutazione degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili o destinate a essere rigettate se non evidenziano errori di diritto o di motivazione specifici
- La genericità o la mancata specificità dei motivi di appello (in particolare riguardo alle statuizioni civili) può determinare l'inammissibilità del motivo e precludere il sindacato in Cassazione
- La sussistenza del danno all'immagine per un ente pubblico o parte civile può essere riconosciuta anche quando sia escluso un danno patrimoniale, se sono dimostrate gravi violazioni dei doveri di pubblici ufficiali che incidono sulla reputazione dell'ente
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