Cassazione Penale, Ordinanza n. 04232/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, lamentando l'illogicità della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità. In sostanza sosteneva che il giudice di merito avesse male valutato i dati processuali, proponendo una diversa ricostruzione storica dei fatti e una diversa lettura dell'attendibilità delle fonti di prova. Nella memoria difensiva successiva ribadiva le medesime censure, senza apportare elementi decisivi ulteriori. La Corte di cassazione ha però ritenuto che tali doglianze mirassero solo a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione fattuale, attività precluse in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure investissero soltanto la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e non illogico, valorizzando un complesso convergente di elementi indiziari per individuare il ricorrente come coautore della rapina. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 628 c.p.
Il fatto contestato in appello e richiamato nella motivazione è una rapina, rispetto alla quale il ricorrente era ritenuto coautore.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, né proporre una diversa lettura delle risultanze processuali o dell'attendibilità delle prove.
- La censura che si limita a contrapporre alla motivazione del giudice di merito una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile, perché la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello.
- Quando la sentenza impugnata ha individuato la responsabilità sulla base di un quadro indiziario complessivamente convergente e con motivazione congrua e non illogica, il ricorso che mira soltanto a riesaminare quel quadro probatorio non supera il vaglio di ammissibilità.
- La memoria difensiva successiva non è idonea a superare l'inammissibilità se non introduce elementi nuovi e decisivi rispetto ai motivi già esaminati.
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