Sentenza n. 10467/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento 1) del decreto prot. n. 8825 del 25/06/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Friuli-Venezia Giulia - Ufficio VI ATP Udine, tramite cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle GPS, prima fascia, ADSS - sostegno scuola secondaria II grado, ivi compresi i relativi allegati (doc. A); 2) nonché, ove occorra, di ogni altra eventuale e pedissequa nota o comunicazione, mediante cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Friuli-Venezia Giulia - Ufficio VI ATP Udine ha inteso escludere l'odierna ricorrente dalle graduatorie provinciali per la classe ADSS; 3) di ogni altro atto presupposto e connesso, ossia: del dispositivo prot. n. 10819/2024, con il quale sono state pubblicate le GPS per l'ATP di Udine, valevoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, nella parte in cui sono intese in senso escludente per l'odierna ricorrente; 4) nonché del decreto prot. n. 9019/2024, a firma dell'ATP di Udine, con il quale sono state ulteriormente pubblicate, sul sito istituzionale, le impugnate Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Udine, prima fascia, ADSS, se intese in senso escludente per la parte istante; 5) del decreto prot. n. 9634/2024, con il quale sono state rettificate e ripubblicate, sul sito istituzionale dell'USP Udine, le impugnate Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Udine, prima fascia, ADSS, se intese in senso escludente; 6) del decreto prot. n. 10582/2024, con il quale sono state di nuovo ripubblicate, sul sito istituzionale dell'USP Udine, le impugnate Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Udine, prima fascia, ADSS, se intese nel senso di escludere la odierna ricorrente; 7) nonché di ogni eventuale altra modifica o rettifica delle anzidette graduatorie, prima fascia sostegno, ADSS, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, nonché di ogni altro eventuale elenco aggiuntivo ove pubblicato e del relativo decreto di approvazione, compresa ogni eventuale rettifica o modifica, se intesi in senso escludente per l'odierna parte istante; 8) nonché di ogni eventuale graduatoria, elenco e fascia per la classe di concorso di interesse dell'ATP di Udine e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui è esclusa l'odierna ricorrente; 9) nonché, ove occorra, degli atti presupposti e/o connessi, ossia: dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88, con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026 che si intende integralmente richiamata, nonché delle relative tabelle ed allegati, se intesa in senso escludente per la parte istante; 10) dell'O.M. 08 giugno 2024, n. 114, contenente “Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, comprese note, tabelle ed allegati, se intese in senso escludente; 11) ove occorra dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ivi comprese le relative graduatorie, tabelle ed allegati, se intese in senso escludente per la parte istante; 12) dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relativesupplenze per il personale docente ed educativo”, ivi comprese le relative graduatorie, tabelle ed allegati; 13) del decreto ministeriale n. 26/2025, a firma del MIM, ed avente ad oggetto la costituzione degli elenchi aggiuntivi, ivi compresi i relativi allegati e note, nonché di ogni atto di rettifica e modifica successivo al predetto decreto; 14) del D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, recante: “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze personale docente ed educativo” e dei relativi allegati e dei rispettivi elenchi aggiuntivi, se intesi in senso escludente; 15) del Decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto la costituzione degli elenchi aggiuntivi per il biennio 2020-2022 e dei relativi elenchi aggiuntivi; 16) nonché, ove occorra, della Circolare Ministeriale prot. n. 115135 del 25.07.2024 avente ad oggetto “Anno scolastico 2024/25 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”; 17) del Dm n. 158/2024, a firma del MIM, ed avente ad oggetto le immissioni in ruolo sul sostegno per l'anno 2024/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalle GPS di prima fascia ADSS e gli atti presupposti e connessi relativi alla formazione e gestione delle graduatorie
Esito
Favorevole al ricorrente (docente inserita in GPS)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente era stata esclusa dalle GPS dopo il rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo estero, nonostante fosse stata precedentemente inserita con riserva e avesse in corso un contratto di lavoro. Il rigetto del riconoscimento era stato impugnato in altro giudizio, nel quale il Consiglio di Stato aveva concesso una misura cautelare; anche nel presente giudizio era stata disposta la reintegrazione cautelare nelle graduatorie. Nelle more, la ricorrente ha partecipato e concluso il percorso INDIRE, conseguendo il relativo titolo e rinunciando alla domanda di riconoscimento del titolo estero, con conseguente consolidamento della propria posizione ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 71/2024. La ricorrente ha inoltre dedotto che le graduatorie avevano esaurito la loro efficacia per il biennio di riferimento e che la prestazione lavorativa era stata già svolta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando l'integrale soddisfacimento della pretesa della ricorrente. La docente aveva ottenuto il risultato perseguito, ossia il consolidamento della posizione nelle GPS, anche in ragione del conseguimento del titolo attraverso il percorso INDIRE; inoltre, le graduatorie erano ormai scadute e la prestazione lavorativa era stata eseguita. Non è stata quindi pronunciata una decisione di annullamento degli atti impugnati nel merito. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla base della soccombenza virtuale, desunta dai motivi del ricorso e dagli esiti della vicenda, con liquidazione di euro 1.500,00 oltre alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 71/2024
È richiamato quale fondamento del consolidamento della posizione della docente nelle graduatorie a seguito del conseguimento del titolo mediante il percorso INDIRE e della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. n. 124/1999
Costituisce la base legislativa delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze, richiamata negli atti impugnati.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è integralmente soddisfatta, anche per effetto di fatti sopravvenuti che consolidano la posizione giuridica del ricorrente e rendono inutile una pronuncia di annullamento.
- Il conseguimento, nelle more del giudizio, del titolo richiesto dalla disciplina applicabile può determinare il consolidamento della posizione del docente nelle graduatorie, qualora siano rispettati i presupposti normativi, inclusa la rinuncia alla domanda di riconoscimento di un diverso titolo estero.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente alla luce dei motivi di ricorso e dell'esito della vicenda sostanziale.
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