Cassazione Penale, Sentenza n. 42379/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha dichiarato la tardività della querela relativa al reato di rivelazione di segreti professionali (art. 622 c.p.), ritenendo che la conoscenza del fatto da parte della persona offesa sarebbe comunque anteriore alla querela del 26/6/2014. Contestano altresì l'assoluzione per il delitto di accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-ter c.p.), sostenendo che l'inoltro di email aziendali all'indirizzo privato dell'imputato e il possesso illecito dei dati dimostrino accessi o permanenze nel sistema per finalità estranee alle mansioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo al termine per la querela sul capo A (art. 622 c.p.): ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente a quel capo e ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. Ha dichiarato inammissibile e manifestamente infondato il secondo motivo relativo all'art. 615-ter c.p., confermando che il mero possesso illecito di dati non prova di per sé un accesso abusivo al sistema informatico. Ha inoltre affermato la legittimazione della parte civile ad impugnare la dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 622 cod. pen.
Rilevato come oggetto della contestazione principale: la rivelazione di segreti professionali. La sentenza impugnata veniva annullata agli effetti civili relativamente a questo reato, con rinvio al giudice civile in applicazione del meccanismo previsto dall'art. 622 c.p.p.
art. 615-ter cod. pen.
Valutata nella doglianza relativa all'accesso abusivo: la Corte ha confermato che perché sussista il reato occorre dimostrare un accesso o una permanenza nel sistema per fini estranei all'incarico, e che il possesso illecito dei dati non costituisce automaticamente prova dell'accesso abusivo.
art. 124 cod. pen.
Richiamato nel ricorso con riferimento alla decorrenza del termine querela; la Corte chiarisce che il dies a quo decorre dalla conoscenza certa, non da meri sospetti, e comunque dall'esito degli accertamenti necessari all'individuazione dell'autore e dell'utilizzo dei dati.
art. 622 cod. proc. pen.
Utilizzato per giustificare il rinvio al giudice civile in grado d'appello, consentendo alla parte civile di ottenere il prosieguo della tutela civile senza riavviare il giudizio ex novo.
art. 576, comma 1, cod. proc. pen.
Riferito nella decisione sul potere di impugnazione della parte civile: la legittimazione ad impugnare deriva da questa norma e l'interesse concreto si identifica nella possibilità di ottenere l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile.
art. 652 cod. proc. pen.
Citato nella motivazione giurisprudenziale per spiegare i limiti dell'efficacia del giudicato penale sulle vicende civili; la Corte osserva che tali limiti non escludono comunque l'interesse della parte civile ad impugnare determinate pronunce penali.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per la querela (dies a quo) in reati perseguibili a querela di parte va valutata in base alla conoscenza certa, da parte della persona offesa, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; mere prospettive o sospetti non fanno decorrere il termine se sono necessari accertamenti per identificare autore e utilizzo dei dati.
- La parte civile ha interesse e legittimazione ad impugnare anche decisioni di improcedibilità per difetto di querela, potendo chiedere in Cassazione l'annullamento con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., evitando di dover riassumere ex novo la domanda risarcitoria.
- Il possesso illecito di dati aziendali non costituisce di per sé prova dell'accesso abusivo al sistema informatico ex art. 615-ter c.p.: occorre dimostrare concretamente che l'accesso o la permanenza nel sistema siano avvenuti per finalità estranee all'incarico e in violazione della disciplina di accesso.
- L'inoltro di email aziendali a indirizzi privati può rappresentare indizio rilevante ma non automatico della fattispecie di accesso abusivo; è necessario valutare se la casella e-mail costituisca un 'sistema informatico' protetto e se l'utilizzo eccedesse l'ambito autorizzato dal datore di lavoro.
- In presenza di dubbi sulla tempestività della querela, è prudente svolgere indagini e accertamenti prima di sporgere querela, poiché la decorrenza del termine può dipendere dall'esito di tali accertamenti; tuttavia, la parte lesa deve attivarsi con tempestività una volta acquisita la conoscenza effettiva del fatto e del suo autore.
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