Sentenza n. 2191/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento comunicato e/o notificato dallo Sportello Unico Immigrazione di Roma, con il quale si dispone il rigetto dell''istanza di emersione da lavoro irregolare di cittadino extracomunitario ex art. 103 del Decreto –Legge 19 maggio 2020 n.34, presentata dal datore di lavoro sig.-OMISSIS- in data 12.08. 2020, contraddistinta dal codice identificativo -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro nel 2020, deducendo violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, grave ritardo nella conclusione del procedimento ed eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza e contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. Ha chiesto anche il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il giudice ha rilevato che, secondo il parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il datore non disponeva del reddito imponibile richiesto per l'assunzione del lavoratore. Lo Sportello Unico aveva richiesto la documentazione necessaria per la stipula del contratto di soggiorno, inviando la comunicazione del 23 marzo 2022 agli indirizzi indicati nella domanda e al difensore, e aveva successivamente trasmesso un formale preavviso di rigetto il 13 marzo 2023. Nonostante tali comunicazioni, gli interessati non avevano prodotto documentazione né dimostrato i requisiti reddituali del datore e l'esistenza del pregresso rapporto di lavoro irregolare. Il ricorrente non ha inoltre formulato osservazioni sulla questione della permanenza dell'interesse, sollevata dal Collegio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., in relazione al sopravvenuto rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Ha ritenuto che l'istanza non fosse ammissibile e procedibile per la mancata dimostrazione dei requisiti previsti e per l'inerzia del datore di lavoro, che non aveva reiteratamente presentato la documentazione necessaria alla stipula del contratto di soggiorno e al rilascio del nulla osta. Il parere negativo dell'Ispettorato, fondato sull'insufficienza del reddito imponibile del datore, è stato ritenuto ostativo. Il giudice ha escluso la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'Amministrazione aveva comunicato sia la richiesta documentale sia il preavviso di rigetto, avvertendo delle conseguenze della mancata trasmissione; gli interessati non avevano presentato osservazioni o documenti. È stato quindi ritenuto legittimo il rigetto del 6 ottobre 2023. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari, sulla cui base è stata presentata l'istanza respinta.
art. 9, comma 1, d.m. 27 maggio 2020
Richiede, tra gli altri presupposti, la disponibilità da parte del datore di lavoro del reddito imponibile necessario per l'assunzione del lavoratore; la mancata dimostrazione di tale requisito ha giustificato il parere negativo e il rigetto.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la comunicazione dei motivi ostativi prima dell'adozione del provvedimento negativo; nel caso concreto l'obbligo è stato ritenuto assolto mediante la richiesta documentale e il preavviso di rigetto, rimasti senza riscontro.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio prima della decisione; il Collegio lo ha utilizzato per sollecitare osservazioni sulla permanenza dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione del lavoro irregolare, la mancata dimostrazione dei requisiti reddituali del datore di lavoro e degli ulteriori presupposti richiesti dalla disciplina applicabile impedisce l'accoglimento dell'istanza.
- Il preavviso di rigetto è validamente adempiuto quando l'Amministrazione comunica all'interessato i motivi ostativi e richiede la documentazione necessaria, anche mediante gli indirizzi indicati nella domanda o presso il difensore eletto, lasciando la possibilità di presentare osservazioni.
- La mancata produzione della documentazione richiesta e l'assenza di osservazioni dopo la comunicazione dei motivi ostativi consentono all'Amministrazione di adottare il provvedimento di rigetto, ove i requisiti sostanziali non risultino dimostrati.
- Il rilascio, nelle more del giudizio, di un diverso titolo di soggiorno può porre una questione di permanenza dell'interesse alla decisione sull'impugnazione del rigetto dell'istanza di emersione; qualora il giudice la sottoponga alle parti, il ricorrente deve prendere posizione sulla questione.
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