Sentenza n. 5461/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della comunicazione prot. CA/2025/84638 del //2025 con cui il Dipartimento Sviluppo Economico – Direzione SUAP di Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata dalla ricorrente in data 14 maggio 2025 per il trasferimento di sede del proprio laboratorio artigianale alimentare nel locale ivi indicato; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi gli artt. 14, comma 3, lett. a) e 16, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con DAC n. 109/2023, nella parte in cui impongono, per i laboratori artigianali alimentari all’interno del Sito UNESCO, una superficie minima di 80 mq anche in caso di mero trasferimento di sede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA presentata per il trasferimento di sede di un laboratorio artigianale alimentare all’interno del Sito UNESCO, applicando il requisito della superficie minima di 80 mq
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la dichiarazione di inefficacia della SCIA e, in via derivata, gli artt. 14, comma 3, lettera a), e 16, comma 1, lettera c), del regolamento di Roma Capitale approvato con DAC n. 109/2023. Ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che le finalità di tutela indicate dal regolamento fossero mere enunciazioni non supportate da studi o dati oggettivi. Ha inoltre censurato la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, poiché l’imposizione indiscriminata di una superficie minima di 80 mq per i laboratori artigianali alimentari non avrebbe considerato le differenti tipologie di attività e avrebbe compresso irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, costringendo l’impresa a reperire locali sovradimensionati rispetto alle proprie effettive esigenze.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima sia la dichiarazione di inefficacia della SCIA sia l’applicazione del requisito regolamentare della superficie minima di 80 mq. Il Collegio ha aderito alle motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 112/2026, resa su una questione analoga relativa al requisito di 100 mq per attività alimentari di vicinato nel Sito UNESCO. Secondo tale indirizzo, l’Amministrazione dispone di ampi poteri di conformazione delle attività commerciali e artigianali per tutelare salute, ambiente, beni culturali, sicurezza, decoro urbano, vivibilità e caratteristiche dei centri storici. L’individuazione di un parametro dimensionale uniforme non integra difetto di istruttoria o violazione della proporzionalità, poiché serve anche a evitare discriminazioni tra operatori economici e disparità di trattamento tra diverse tipologie di attività. Il limite dimensionale è inoltre funzionale al contenimento degli avventori nei locali e alla prevenzione di assembramenti esterni in aree interessate da rilevanti flussi turistici. Il TAR ha ritenuto il requisito di 80 mq ragionevole e coerente con le finalità del regolamento, nonché compatibile con la direttiva 2006/123/CE, poiché la limitazione dell’iniziativa economica è ammessa in presenza di motivi imperativi di interesse generale. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
artt. 14 e 16 DAC Roma Capitale n. 109/2023
Le disposizioni regolamentari impongono, anche per il trasferimento dell’attività all’interno del Sito UNESCO, una superficie minima per i locali destinati rispettivamente alle attività alimentari e ai laboratori artigianali alimentari; il TAR le ha ritenute legittime.
art. 3 Cost.
È richiamato per giustificare l’adozione di un parametro dimensionale uniforme, volto a evitare disparità di trattamento tra diverse tipologie di attività e operatori economici.
direttiva 2006/123/CE
direttiva 2006/123/CE cd. Bolkestein
L’iniziativa economica non può di regola essere assoggettata ad autorizzazioni o limitazioni, ma restrizioni come quella dimensionale sono ammesse quando ricorrono motivi imperativi di interesse generale.
d.lgs. 59/2010
È indicato quale normativa italiana di recepimento della direttiva 2006/123/CE.
Massime di principio
- L’amministrazione comunale può conformare e limitare l’esercizio di attività commerciali e artigianali situate in aree storiche o sottoposte a particolare tutela quando la misura sia diretta a proteggere interessi generali quali il decoro urbano, l’ambiente urbano, la vivibilità dei residenti, la sicurezza, i beni culturali e il contenimento della pressione antropica.
- L’imposizione di un requisito dimensionale uniforme per i locali destinati ad attività alimentari in un’area urbana sensibile non è di per sé irragionevole né affetta da difetto di istruttoria, se il parametro è funzionale a evitare discriminazioni e disparità di trattamento tra operatori economici appartenenti a diverse tipologie di attività.
- Un limite dimensionale imposto ai locali può risultare proporzionato quando sia collegato non solo alle caratteristiche dell’attività, ma anche all’obiettivo di contenere il numero di avventori e prevenire assembramenti esterni in zone interessate da rilevanti flussi turistici.
- Le limitazioni all’esercizio di attività economiche in ambito urbano sono compatibili con la direttiva 2006/123/CE quando siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e risultino ragionevolmente coerenti con le finalità di tutela perseguite dall’amministrazione.
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