Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 770/2026 - Bari, Sezione U

per l’accertamento del diritto alle retribuzioni non percepite in conseguenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro di fatto con l'amministrazione regionale, e per la condanna della Regione Puglia alla corresponsione delle somme maturate a titolo di retribuzioni non corrisposte, nonché per il risarcimento del mancato guadagno e del danno subito in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, con i relativi interessi come per legge, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 4632 del 20.7.2020.

Giustizia amministrativa202001156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego, da parte della Regione Puglia, del pagamento di retribuzioni, differenze retributive, contribuzioni e risarcimenti rivendicati in relazione a un asserito rapporto di lavoro di fatto con l'amministrazione regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno riassunto il giudizio in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva riformato la precedente declaratoria di estinzione. Hanno dedotto di essere stati formalmente dipendenti di una società cooperativa privata, socio di maggioranza della quale era un ente strumentale della Regione Puglia, e di avere svolto attività amministrativo-contabile nell'interesse dell'ente, presso i suoi uffici, sotto le direttive dei suoi funzionari e con mezzi e finanziamenti pubblici. Hanno quindi chiesto, invocando l'art. 2126 c.c., l'accertamento di un rapporto di lavoro di fatto con l'ente e la condanna della Regione al pagamento delle retribuzioni non corrisposte per gli ultimi mesi del rapporto, della tredicesima mensilità, delle differenze retributive, dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché il risarcimento del mancato guadagno, dei danni conseguenti alla cessazione del rapporto, del danno biologico ed esistenziale e del danno da mancata copertura previdenziale. La Regione ha contestato la fondatezza delle pretese. Il TAR ha rilevato che le precedenti pronunce del TAR e del Consiglio di Stato avevano escluso la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato in assenza di concorso, ma non avevano accertato lo specifico rapporto di lavoro di fatto oggi dedotto. Gli elementi prodotti non dimostravano in modo sufficiente la diretta riferibilità all'ente delle prestazioni, né le mansioni e gli orari svolti. Inoltre, la cooperativa era un soggetto privato che forniva servizi all'ente, il quale pagava le fatture alla società; pertanto, le retribuzioni gravavano sulla società datrice di lavoro e non sull'ente pubblico. La convenzione era comunque cessata prima delle mensilità rivendicate.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto non provata l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro di fatto tra i ricorrenti e l'ente regionale, distinguendo tale questione dalle precedenti pronunce che avevano escluso la costituzione di un rapporto di pubblico impiego per mancanza del concorso. Ha applicato il principio secondo cui l'azione fondata sull'art. 2126 c.c. ha natura retributivo-corrispettiva e impone al lavoratore di allegare e provare i fatti costitutivi dello svolgimento delle prestazioni lavorative; nella specie tale prova non era stata fornita quanto alla diretta riferibilità delle attività all'ente, alle mansioni e agli orari. Il Tribunale ha inoltre escluso la responsabilità della Regione per le retribuzioni successive alla cessazione della convenzione con la cooperativa, poiché l'ente pagava i servizi alla società mediante fatture e gli oneri retributivi restavano a carico del soggetto privato datore di lavoro. Sono state respinte anche le domande relative ai contributi, al mancato guadagno, alle differenze retributive e agli ulteriori danni, sia per l'assenza del rapporto di fatto sia per l'interruzione dei rapporti con la cooperativa prima della cessazione lavorativa e per la mancanza di idonei parametri di quantificazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    avendo l’azione ex art. 2126 c.c. natura non risarcitoria, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare i fatti costitutivi dello svolgimento delle prestazioni lavorative

    La norma consente di far valere il trattamento retributivo per il periodo di esecuzione di un rapporto invalido, ma l'azione ha natura retributivo-corrispettiva e richiede la prova delle prestazioni lavorative concretamente svolte.

  • art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001

    È richiamato per la precedente individuazione della giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, purché proposte entro il termine previsto.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l'appello e rinviato la causa al giudice di primo grado.

  • art. 105, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale della riassunzione del giudizio dopo il rinvio disposto dal Consiglio di Stato.

  • art. 36 Cost.

    È invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa a una retribuzione sufficiente, ma il TAR non ha riconosciuto la relativa domanda per mancata prova del rapporto con l'ente pubblico.

  • art. 45 l.r. Puglia 14/2001

    È richiamato per l'estinzione dell'ente strumentale regionale e il subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi non esauriti.

Massime di principio

  • L'azione fondata sull'art. 2126 c.c. per ottenere retribuzioni relative a un rapporto di lavoro invalido o di fatto ha natura retributivo-corrispettiva, non risarcitoria; il lavoratore deve quindi allegare e provare i fatti costitutivi delle prestazioni lavorative concretamente eseguite.
  • La precedente esclusione della costituzione di un rapporto di pubblico impiego per mancanza del concorso non equivale all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di fatto con l'amministrazione: quest'ultimo richiede una prova autonoma e specifica della diretta riferibilità delle prestazioni all'ente, delle mansioni e delle modalità concrete di svolgimento.
  • Quando un ente pubblico acquisisce servizi da una società privata e corrisponde il compenso alla società sulla base di fatture, la mera utilizzazione dei servizi o del personale non dimostra, di per sé, che l'ente sia il datore di lavoro e non trasferisce automaticamente su di esso l'obbligo di pagare le retribuzioni dei dipendenti della società.
  • In assenza della prova di un rapporto di lavoro di fatto con l'amministrazione, non sono riconoscibili nei confronti dell'ente pubblico le pretese retributive, contributive, risarcitorie e per differenze di trattamento economico fondate su quel rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.