Sentenza n. 765/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento 1) dell’ordinanza n.6 del 03.02.2026 -successivamente notificata- con la quale il Responsabile dell’area tecnica edilizia privata del Comune di Positano ha ingiunto la rimessa in pristino dello stato dei luoghi previa demolizione “del bagno e dell’antibagno” posti all’interno di un locale commerciale sito in Positano alla Via C. Colombo 211 della superficie “pari a mq. 5,50 e mc 2000” e asseritamente realizzati ex novo successivamente al 1998 a mezzo di uno scavo in roccia; 2) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresa, per quanto di ragione, l’ordinanza n.49 del 29.10.1998, se ed in quanto ritenuta applicabile;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino e demolizione del bagno e dell'antibagno realizzati all'interno di un locale commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e conduttrice)
Prevale il privato
La controversia
Il locale commerciale, sito in un edificio realizzato negli anni Quaranta, era stato interessato dalla presentazione di una CILA per interventi di manutenzione. Il Comune, con l'ordinanza impugnata, aveva ritenuto che lo scavo nella roccia e la realizzazione di un bagno e di un antibagno, per complessivi 5,50 mq, avessero determinato un ampliamento illegittimo del locale, con modifica della sagoma e del volume, assumendo quale dato comparativo la superficie catastale originaria di 19 mq e la successiva denuncia catastale di ampliamento del 2019. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, l'erroneità e l'insufficienza dell'accertamento comunale, evidenziando che negli anni Quaranta le superfici utili esterne sottoposte a portici, delimitate lateralmente e destinate a uso esclusivo, non venivano rappresentate negli accatastamenti; che l'estensione attuale del locale rientrerebbe nella sagoma originaria dell'edificio; che la consistenza catastale dell'intero manufatto sarebbe stata già pari a 30 mq; che materiali, volta, ingresso e struttura portante sarebbero riconducibili alla costruzione originaria degli anni Quaranta-Cinquanta; e che il locale, nella conformazione attuale, sarebbe stato utilizzato e locato sin dagli anni Sessanta, anche dal Comune di Positano quale sede dei Vigili Urbani per oltre cinque anni a partire dal 1970. È stato pertanto dedotto il vizio di istruttoria e, più in generale, l'illegittimità dell'ordinanza per omessa considerazione di elementi fattuali potenzialmente decisivi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza n. 6 del 3 febbraio 2026. Il Collegio ha ritenuto manifestamente fondato il gravame, ravvisando un evidente vizio istruttorio: il Comune aveva omesso di esaminare una serie di elementi fattuali e documentali, tra cui la possibile non rappresentazione catastale delle superfici sottoposte a portico negli anni Quaranta, la collocazione dell'attuale superficie nella sagoma originaria dell'edificio, la consistenza catastale complessiva del manufatto, le caratteristiche costruttive e l'utilizzo del locale risalente a epoca anteriore a quella ipotizzata dall'amministrazione. Tali elementi avrebbero potuto incidere sull'accertamento dell'asserito ampliamento abusivo e sull'esito del procedimento; il Comune avrebbe quindi dovuto svolgere una verifica istruttoria puntuale e rigorosa. La natura dirimente del vizio ha comportato l'assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Il giudice ha ritenuto possibile la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata.
Massime di principio
- Un'ordinanza repressiva edilizia è illegittima per difetto di istruttoria quando l'amministrazione fonda l'accertamento dell'abuso su un dato catastale non adeguatamente verificato e omette di esaminare elementi documentali e fattuali idonei a dimostrare la preesistenza del manufatto o la sua riconducibilità alla sagoma originaria dell'edificio.
- Prima di ordinare la demolizione o la rimessione in pristino, l'amministrazione deve svolgere una verifica puntuale e rigorosa sulla consistenza, sulla sagoma, sul volume e sulla data di realizzazione dell'opera, prendendo in considerazione tutti gli elementi circostanziali potenzialmente decisivi emersi nel procedimento.
- La rappresentazione catastale storica, ove utilizzata per dimostrare l'ampliamento abusivo di un manufatto, non può essere valutata isolatamente senza considerare le modalità di accatastamento dell'epoca, la consistenza complessiva dell'edificio, le caratteristiche costruttive e la documentata utilizzazione del bene.
- Quando il vizio istruttorio è dirimente ai fini dell'annullamento dell'atto repressivo edilizio, gli ulteriori motivi di ricorso possono essere dichiarati assorbiti.
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