Ordinanza n. 1479/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale avente numero di repertorio CS/2185/2025 e numero di protocollo CS/12736/2025 del 26 novembre 2025; - di ogni altro atto e provvedimento amministrativo presupposto e/o conseguenziale a quello sopra menzionato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di reintestazione dell'autorizzazione/concessione al commercio su aree pubbliche per la somministrazione di alimenti e bevande presso un chiosco
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha respinto l'istanza di reintestazione dell'autorizzazione/concessione al commercio su area pubblica. Il diniego era motivato dal mancato superamento dei motivi ostativi previamente comunicati, relativi alle irregolarità della posizione contabile della ricorrente quanto al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico. Nel procedimento la ricorrente aveva contestato le risultanze contabili, richiamando un'istanza del 2022 diretta all'annullamento di avvisi di accertamento relativi al canone per le annualità 2019-2020 e segnalando una difformità nella metratura dell'area occupata. L'amministrazione aveva svolto ulteriori verifiche mediante richiesta all'Ufficio Unico delle Entrate e, all'esito delle interlocuzioni, aveva adottato il diniego impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, insussistente il fumus boni iuris. In particolare, il Collegio ha rilevato che non sembravano essere stati superati i motivi ostativi comunicati alla ricorrente, concernenti la posizione contabile relativa al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico. Non risultano disposte misure cautelari sull'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle condizioni economiche della ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il giudice ha valutato il fumus boni iuris nella fase cautelare e ha respinto la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base della sommaria delibazione, non emerga il fumus boni iuris perché non risultano superati i motivi ostativi posti a fondamento del provvedimento impugnato.
- Il diniego di un'istanza amministrativa può essere cautelarmente ritenuto assistito da adeguata plausibilità quando l'amministrazione abbia previamente comunicato i motivi ostativi, abbia consentito all'interessato di presentare osservazioni e abbia fondato la decisione finale sul mancato superamento di tali motivi, salvo il successivo esame pieno nel merito.
Come è indicizzato
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