Ordinanza n. 342/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determina dirigenziale prot 74370 del 25 marzo 2025, notificata in pari data via pec, limitatamente al rigetto della domanda presentata da AQP il 26 settembre 2025 per l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico della SP 48, istanza finalizzata a consentire la posa nel sottosuolo stradale della condotta della rete di adduzione proveniente dal dissalatore del fiume Tara (progetto PNRR).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, motivato per incompetenza, dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico della strada provinciale n. 48 per la posa interrata di una condotta collegata al dissalatore del fiume Tara
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Taranto ha dichiarato di non essere competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione ai lavori, ritenendo che la viabilità interessata appartenesse alla Provincia e che il tratto stradale non fosse compreso nella delimitazione del centro abitato comunale risultante da una delibera di Giunta del 2023. In sede cautelare, AQP ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, anche per l'omessa considerazione del verbale del 19 aprile 1994, nel quale tecnici della Provincia e del Comune avevano individuato la competenza comunale sul tratto interno all'abitato della strada provinciale n. 48, nonché della nota regionale del 14 maggio 2026, secondo cui, nelle more della definizione della titolarità della viabilità, il Comune territorialmente competente avrebbe dovuto procedere agli adempimenti previsti dall'art. 21 del Codice della strada. La questione cautelare concerne quindi la corretta qualificazione della strada e il conseguente riparto di competenze alla luce dei criteri dell'art. 2 del Codice della strada e della norma di chiusura regionale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione, rilevando che il provvedimento comunale non appare adeguatamente motivato perché non valuta puntualmente tutte le circostanze rilevanti, comprese le risultanze del verbale del 19 aprile 1994 e della nota regionale del 14 maggio 2026, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del Codice della strada. Il Comune dovrà riesaminare specificamente la richiesta di AQP entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, eventualmente previa interlocuzione con la Regione Puglia e la Provincia di Bari, verificando in modo completo le caratteristiche del tracciato e accertando se la strada sia qualificabile come comunale secondo i criteri e sottocriteri dell'art. 2 del Codice della strada, tenendo conto anche della norma di chiusura dell'art. 6 l.r. Puglia n. 26/2020. La trattazione di merito è stata fissata per il 23 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; il TAR ha accolto la domanda cautelare disponendo il riesame dell'istanza.
art. 2 d.lgs. 285/1992
Individua i criteri e i sottocriteri per la classificazione delle strade; il Comune deve svolgere un esame puntuale per stabilire se il tratto interessato sia comunale.
art. 21 d.lgs. 285/1992
È richiamato dalla Regione quale disposizione applicabile agli adempimenti relativi ai lavori sulla strada pubblica, nelle more della definizione della titolarità della viabilità.
art. 4 l.r. Puglia n. 38/1977
È richiamato dalla Regione in relazione all'approfondimento necessario per definire la titolarità della viabilità.
art. 6 l.r. Puglia n. 26/2020
Tutte le strade ricadenti nei comuni pugliesi, non classificate statali, provinciali e comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunte direttamente al patrimonio dello stesso comune per l’interesse pubblico che rivestono
Opera come norma di chiusura nella verifica della classificazione della strada, imponendo di considerare la classificazione comunale delle strade pugliesi non già classificate statali, provinciali o comunali.
Massime di principio
- In sede cautelare, è illegittimo il provvedimento con cui un Comune dichiara la propria incompetenza sulla gestione o autorizzazione di lavori su una strada pubblica senza esaminare puntualmente tutte le circostanze documentali rilevanti ai fini della classificazione della strada e del riparto di competenze.
- La classificazione di una strada deve essere accertata mediante l'esame compiuto delle caratteristiche del relativo tracciato secondo tutti i criteri e sottocriteri previsti dall'art. 2 del Codice della strada; non è sufficiente il richiamo alla sola delimitazione del centro abitato.
- Nel riesaminare una richiesta amministrativa, l'amministrazione deve considerare anche gli atti e gli elementi sopravvenuti o comunque rilevanti emersi nel procedimento o nel giudizio, incluse le risultanze di precedenti verbali interistituzionali e le valutazioni dell'amministrazione regionale.
- La disciplina regionale pugliese impone di considerare, quale norma di chiusura, la classificazione come comunali delle strade ricadenti nei Comuni pugliesi che non risultino già classificate statali, provinciali o comunali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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