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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28557 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, sostenendo che gli immobili possedevano natura rurale e che tale circostanza risultava dalla visura storica e dalla pratica DOCFA. Ha lamentato l'omesso esame di tali documenti da parte della CTR, la quale aveva ritenuto decisiva l'assenza, per l'anno considerato, dell'iscrizione degli immobili nelle categorie catastali rurali. Il secondo motivo riguardava l'omessa valutazione della documentazione attestante la ruralità degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR di Bologna e rinviato la causa ad altra sezione della CTR Emilia-Romagna, che dovrà riesaminare la documentazione e stabilire se, nell'anno 2006, gli immobili fossero ancora censiti al catasto terreni, se possedessero i requisiti di ruralità e da quale momento il nuovo accatastamento producesse effetti ai fini ICI. La CTR dovrà inoltre verificare se ricorrano le eccezioni che rendono la variazione catastale efficace dalla data della denuncia, anziché dall'anno successivo. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito nella L. n. 133 del 1994

    Individua i requisiti necessari affinché un fabbricato possa essere qualificato come rurale. Per gli immobili non iscritti in catasto fabbricati, tali requisiti possono essere accertati dal giudice tributario, ma devono essere provati dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    Costituisce la base normativa dell'esclusione dall'ICI degli immobili qualificabili come rurali, secondo l'interpretazione successivamente fornita dalla normativa e dalla giurisprudenza.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009

    Ha contribuito a consolidare l'interpretazione secondo cui gli immobili iscritti nel catasto fabbricati con categoria catastale rurale non sono soggetti a ICI.

  • L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1

    Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale producono effetti, in linea generale, dalla loro notificazione; la rendita notificata può tuttavia essere utilizzata anche per annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2

    Le risultanze catastali divenute definitive rilevano, come regola generale, dall'anno d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate negli atti catastali.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 18565 del 21 agosto 2009

    Stabilisce che l'esenzione ICI ordinariamente presuppone l'iscrizione del fabbricato in una categoria catastale rurale, salvo che per gli immobili non iscritti in catasto il contribuente dimostri in giudizio la sussistenza dei requisiti di ruralità.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 3160 del 9 febbraio 2011

    Ammette l'applicazione delle variazioni catastali alle annualità precedenti ancora pendenti, a partire dal momento in cui è stata presentata la relativa richiesta.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, la situazione catastale e i requisiti di ruralità devono essere valutati con riferimento all'annualità oggetto dell'accertamento, non esclusivamente alla situazione esistente quando l'amministrazione ha emesso l'atto.
  • Se l'immobile è iscritto in una categoria catastale rurale, l'esenzione può operare; se è iscritto in una categoria diversa, il contribuente deve normalmente contestare il classamento per ottenere il riconoscimento dell'esenzione.
  • Per gli immobili non ancora iscritti al catasto fabbricati, l'assenza di una categoria catastale rurale non esclude automaticamente l'esenzione: il contribuente può provare direttamente il possesso dei requisiti sostanziali di ruralità.
  • Le variazioni catastali producono normalmente effetti dall'anno d'imposta successivo all'annotazione, salvo correzioni di errori materiali o modifiche della consistenza o destinazione denunciate dal contribuente, che possono rilevare dalla data della denuncia.
  • Quando il giudice omette di esaminare documenti potenzialmente decisivi, la sentenza può essere cassata e la causa rinviata per una nuova valutazione nel merito.
  • La qualificazione catastale non è sempre decisiva in modo isolato: occorre ricostruire la sequenza temporale tra situazione catastale, denuncia o DOCFA, accatastamento definitivo e annualità tributaria contestata.

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