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Sentenza

Sentenza n. 1671/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Milano di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nella parte in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) relativamente all’obiettivo ambulatoriale legato alle “soglie di garanzia”, non è prevista la compensabilità tra gruppi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo; iii) è previsto un obiettivo ambulatoriale correlato al rispetto dei “tempi di attesa PNGLA”; iv) è previsto un obiettivo di ricovero per “incremento di almeno il 5% rispetto al 2023 della casistica ordinaria in area medica”; B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale; C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nelle parti in cui: i) stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato); ii) precisa che “quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all’incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione si riferisce alla produzione di alta complessità così come previsto dall’art. 15 comma 14 del DL 95/2012” nella misura in cui tale disposizione sia da intendersi nel senso che il valore dell’incremento riconoscibile non vada calcolato prendendo come base l’intero valore del budget di ricovero per fuori regione (cfr. punto 8 del deliberato).

Giustizia amministrativa202401783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi concernenti i criteri di assegnazione dei budget e degli obiettivi contrattuali per l'anno 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura sanitaria accreditata e titolare di un contratto con l'ATS territorialmente competente, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024, gli atti applicativi e il contratto sanitario per l'anno 2024, nonché, con motivi aggiunti, le successive D.G.R. n. XII/2966 del 5 agosto 2024 e n. XII/3327 del 31 ottobre 2024. La contestazione riguardava, tra l'altro, i criteri di determinazione del budget ambulatoriale sulla base del valore contrattualizzato nel 2023, il sotto-budget per le prestazioni rese a favore di pazienti fuori regione e il possibile mancato trasferimento delle risorse non utilizzate per lo screening; inoltre, erano contestati gli obiettivi contrattuali relativi alle soglie di garanzia, ai tempi di attesa, all'incremento della casistica ordinaria in area medica, alla quota variabile del budget e alle modalità di applicazione delle regressioni o decurtazioni tariffarie. Con il secondo atto di motivi aggiunti sono state censurate ulteriori precisazioni sugli obiettivi PNGLA, sulla produzione oltre il 106 per cento e sull'incremento del tetto per le prestazioni rese a pazienti fuori regione. Il testo della sentenza non espone le specifiche censure di legittimità articolate nei singoli motivi, poiché il giudizio è stato definito in rito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata adottata dopo che, in vista della camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., la difesa della ricorrente ha dichiarato a verbale il venir meno dell'interesse alla definizione nel merito. Il giudice non ha esaminato le censure relative alla legittimità degli atti di programmazione sanitaria e dei relativi atti applicativi. Le spese sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell'attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è stata utilizzata per la fissazione della trattazione finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, come indicato nell'epigrafe.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, nel corso della trattazione, il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure dedotte.
  • La fissazione della causa ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a. può essere finalizzata alla verifica della permanenza dell'interesse alla decisione; qualora tale interesse sia venuto meno, la controversia può essere definita con pronuncia in rito.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando l'attività difensiva della parte resistente sia stata limitata.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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