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Sentenza

Sentenza n. 112/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione e verbali della procedura per i lavori di riqualificazione e attuazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale, presso il complesso Roosevelt, nonché ammissione del raggruppamento aggiudicatario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto di aggiudicazione e i verbali di gara, chiedendo l'annullamento degli atti, la riammissione e l'aggiudicazione del lotto, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, nonché, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 17.1 del bando, in relazione agli artt. 2 e 10, oltre a illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza e travisamento, contestando l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio A5 concernente l'organizzazione degli spazi e delle attività di cantiere. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del d.lgs. 81/2008 e del d.lgs. 36/2023, nonché dei principi di sicurezza e diligenza, sempre in relazione alla valutazione delle offerte. Con il terzo motivo ha sostenuto che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso perché la mandataria, pur avendo dichiarato l'esistenza di un procedimento penale a proprio carico e l'avvenuta ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini, avrebbe omesso di comunicare il successivo decreto di rinvio a giudizio, rendendo una dichiarazione non veritiera o fuorviante ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la mandataria avesse formalmente comunicato alla stazione appaltante la pendenza del procedimento penale, indicando i soggetti coinvolti e i reati contestati, e che tali informazioni fossero rimaste immutate. Il passaggio dalla qualità di indagato a quella di imputato, secondo il Collegio, non aggiungeva dati essenziali per le autonome valutazioni della stazione appaltante. Pertanto, il mancato aggiornamento sull'evoluzione del procedimento penale, ancora pendente, non costituiva dichiarazione falsa, fuorviante o reticenza rilevante e immediatamente escludente, potendo al più integrare una dichiarazione incompleta. Accertata la legittima partecipazione del raggruppamento controinteressato, il TAR ha dichiarato improcedibili per difetto di interesse i primi due motivi: la ricorrente, terza classificata, non avrebbe potuto conseguire alcun vantaggio dall'esclusione della prima classificata, poiché il raggruppamento controinteressato risultava secondo graduato. In ogni caso, il Collegio ha osservato che le contestazioni sui punteggi investivano valutazioni tecnico-discrezionali della commissione, ordinariamente non sindacabili se non in presenza di vizi manifesti; inoltre, le specifiche interferenze e carenze denunciate non risultavano idonee a dimostrare l'illegittimità della valutazione. Il ricorso è stato quindi in parte rigettato e in parte dichiarato improcedibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna parte costituita, mentre nulla è stato disposto per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    La dichiarazione relativa alle vicende rilevanti ai fini dell'affidabilità dell'operatore economico non impone, nel caso esaminato, l'aggiornamento di ogni successiva evoluzione formale del procedimento penale quando le informazioni sostanziali già comunicate alla stazione appaltante restano immutate.

  • art. 98, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023

    L'omessa indicazione del successivo rinvio a giudizio, a fronte della già comunicata pendenza del procedimento penale con indicazione dei soggetti e dei reati contestati, non integra automaticamente una dichiarazione falsa, fuorviante o una reticenza rilevante e immediatamente escludente.

  • art. 121 c.p.a.

    La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro presuppone l'accoglimento della domanda di annullamento degli atti di gara.

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di inefficacia del contratto e di subentro non può trovare accoglimento quando l'impugnazione degli atti di gara è respinta o diviene improcedibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il Collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle società interessate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La comunicazione alla stazione appaltante della pendenza di un procedimento penale, con indicazione dei soggetti coinvolti e dei reati contestati, può rendere non rilevante, ai fini dell'esclusione automatica, la mancata comunicazione del successivo passaggio dalla qualità di indagato a quella di imputato quando il compendio informativo sostanziale resta invariato.
  • Il mancato aggiornamento dell'evoluzione formale di un procedimento penale già compiutamente rappresentato alla stazione appaltante non integra necessariamente una dichiarazione falsa, fuorviante o una reticenza rilevante ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023; può configurare, al più, una dichiarazione incompleta, non immediatamente escludente.
  • Il concorrente terzo classificato è privo di interesse alla contestazione dell'ammissione o della permanenza in gara del primo classificato quando, anche in caso di esclusione di quest'ultimo, il secondo classificato resterebbe comunque collocato in posizione poziore rispetto al ricorrente.
  • Le valutazioni della commissione di gara sull'offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili per il solo dissenso dell'operatore economico, salvo che siano affette da errori manifesti, illogicità, travisamento o altri vizi macroscopici adeguatamente dimostrati.
  • La declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro presuppongono l'accoglimento della domanda di annullamento degli atti di gara e non possono essere disposti quando l'impugnazione principale è respinta o diviene improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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