Sentenza n. 187/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ragusa del 3 luglio 2024, n. 783.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa del 3 luglio 2024, n. 783, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte delle amministrazioni scolastiche intimate, della sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva dichiarato il loro diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione il 18 febbraio 2025. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi con memoria di mera forma, non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza, rilevando la sussistenza di un giudicato favorevole, la rituale notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inerzia dell’Amministrazione, sulla quale gravava l’onere di dimostrare l’adempimento. Ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia nomina quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Precisa che l’incarico commissariale costituisce obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo, che il commissario può essere individuato anche in un organo diverso da quello competente all’amministrazione attiva e che, trattandosi di dirigente del Ministero resistente, non spetta alcun compenso autonomo. Il Ministero è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, alla distrazione in favore del difensore antistatario e alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e legittimano il giudice amministrativo a ordinare all’Amministrazione l’adempimento e a nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giurisdizionale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’Amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’Amministrazione, una volta allegata dal ricorrente l’inerzia rispetto a un giudicato esecutivo, l’onere di provare l’avvenuto adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente diverso da quello amministrativo che avrebbe dovuto adottare gli atti di amministrazione attiva, secondo la valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza.
- Quando il commissario ad acta sia un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, l’attività commissariale può rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare un compenso autonomo, soprattutto se l’amministrazione avrebbe dovuto spontaneamente eseguire il giudicato.
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