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Sentenza

Sentenza n. 1985/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di alienazione e trasformazione in piena proprietà delle aree concesse in diritto di superficie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione, concessionaria dal 1998 del diritto di superficie su aree comunali in località Corvo, ha impugnato il diniego adottato dal Comune in esecuzione della sentenza del TAR che gli aveva ordinato di pronunciarsi sull’istanza del 21 marzo 2022. Il diniego ha fatto leva sulla perdita del finanziamento nazionale per il progetto di riqualificazione delle periferie, dovuta alla mancata conclusione degli adempimenti necessari, e sulla conseguente cessazione dell’interesse alla vendita. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, errata valutazione istruttoria e difetto di motivazione; ha sostenuto che l’interesse all’acquisto permaneva in ragione delle convenzioni e delle opere sociali e sociosanitarie previste, per le quali aveva ottenuto autorizzazioni, e che aveva chiesto l’acquisto già dal 2016 anche per accedere a finanziamenti. Ha inoltre denunciato incompetenza dell’ufficio dirigenziale a privare di efficacia la deliberazione consiliare n. 95/2018, che aveva manifestato interesse alla vendita, e contraddittorietà del diniego rispetto a tale deliberazione. Infine, ha invocato l’art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448/1998, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto esaminare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in proprietà.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso l’incompetenza: il diniego era un riscontro puntuale a un’istanza di vendita, non un atto di indirizzo o programmazione riservato agli organi politici, e rientrava quindi nelle attribuzioni dirigenziali. La deliberazione consiliare n. 95/2018 è stata qualificata come mero atto di indirizzo, circoscritto alla vendita nell’ambito del progetto di riqualificazione e condizionato alla sua effettiva realizzazione; non attribuiva un diritto all’acquisto né imponeva la cessione delle aree. Il TAR ha inoltre rilevato che le convenzioni, comprese quelle pregresse e quella del 2019 che le ha sostituite, non contenevano un obbligo del Comune di trasferire la proprietà, né fondavano una pretesa dell’associazione; prevedevano invece la restituzione dell’area e delle opere al Comune alla scadenza, senza indennizzo. La perdita del finanziamento e la mancata prosecuzione del progetto facevano venir meno il presupposto cui era collegata la prospettata vendita; le ragioni comunali relative all’incertezza della copertura finanziaria non risultavano manifestamente irragionevoli o arbitrarie, né emergevano atti che attestassero una decadenza imputabile a negligenza del Comune o uno specifico obbligo di informazione verso l’associazione. Quanto alla legge n. 448/1998, il comma 45 conferisce al Comune una facoltà discrezionale di cessione e non impone la vendita. Il comma 47 non era applicabile, poiché riguarda proprietari di alloggi e pertinenze, situazione non ricorrente; inoltre non era stato provato che le convenzioni rientrassero in un procedimento di edilizia economica e popolare ai sensi della legge n. 167/1962. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 165/2001

    L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 demanda, in via generale, ai dirigenti pubblici l’emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno

    La competenza dirigenziale comprende, in via generale, l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel delineare la sfera di attribuzioni spettanti ai dirigenti degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, fatti salvi i soli atti riservati, in forza di un’espressa disposizione di legge e di statuto, agli organi di governo dell’ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

    I dirigenti comunali adottano gli atti amministrativi esterni, salvo quelli che una specifica disposizione di legge o di statuto riserva agli organi di governo; questi ultimi svolgono funzioni di indirizzo e controllo.

  • art. 31, comma 45, l. 448/1998

    La predetta disposizione normativa si limita a conferire, al Comune, un potere il cui esercizio è connotato da una discrezionalità significativamente lata oltre che ovviamente condizionato al rispetto dei presupposti e dei vincoli (anche procedimentali) di legge e conferma, in sostanza, l’assenza di un qualsivoglia obbligo o vincolo del Comune, in ordine alla decisione se vendere o meno le aree ivi contemplate.

    La disposizione attribuisce al Comune il potere, discrezionale e soggetto ai presupposti e ai vincoli di legge, di cedere le aree; non gli impone di venderle.

  • art. 31, comma 47, l. 448/1998

    In primo luogo, detta disposizione si riferisce ai proprietari di alloggi e loro pertinenze, situazione fattualmente non ricorrente nella fattispecie controversa.

    La disciplina sulla trasformazione del diritto di superficie presuppone la qualità di proprietario di un alloggio o di una pertinenza e non si estende, nella fattispecie, all’associazione concessionaria delle aree.

Massime di principio

  • La competenza dei dirigenti degli enti locali comprende il riscontro puntuale alle istanze di vendita di beni comunali, salvo che l’atto sia riservato agli organi di governo da un’espressa disposizione di legge o di statuto; una deliberazione consiliare di indirizzo non trasforma, di per sé, il successivo riscontro gestionale in atto riservato al Consiglio.
  • Una deliberazione consiliare che manifesti interesse alla vendita di aree nell’ambito di uno specifico progetto, qualificandosi come atto di indirizzo e rinviando agli adempimenti degli uffici, non attribuisce al proponente un diritto alla cessione quando l’interesse è delimitato alla realizzazione del progetto e questo non prosegue.
  • La concessione del diritto di superficie su aree comunali non comporta un diritto alla successiva acquisizione della proprietà se tale obbligo non risulta dalle convenzioni o dalla legge; le convenzioni che prevedono la restituzione dell’area e delle opere al Comune alla scadenza, senza indennizzo, non fondano una pretesa di acquisto.
  • L’art. 31, comma 45, della legge n. 448/1998 attribuisce al Comune una facoltà discrezionale di cedere le aree contemplate e non configura un obbligo di vendita; la disciplina del comma 47 sulla trasformazione del diritto di superficie presuppone, secondo la decisione, la titolarità di alloggi o relative pertinenze e non è applicabile a una mera concessionaria di aree.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioni
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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