Cassazione Penale, Sentenza n. 9268/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato a carico del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per i reati connessi alla detenzione e al porto di armi in occasione di un'azione estorsiva (artt. 61 n.1, 110, 416-bis.1 c.p. e connesse norme). I motivi dedotti: 1) nullità per violazione degli artt. 125 e 392, comma 2, c.p.p., per mancata autonoma valutazione della richiesta cautelare da parte del GIP; 2) violazione di legge (artt. 273 e 192 c.p.p.) per aver fondato i gravi indizi sulle dichiarazioni rese da Alessandro La Dolcetta, non presente all'incontro; 3) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione relativa di esigenze cautelari per fattispecie aggravate dal metodo mafioso), sostenendo che tale presunzione non sarebbe pertinente rispetto alla contestazione di cui all'art. 416-bis.1 e che la misura non sarebbe adeguata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse strutturalmente inapplicabile rispetto a un'ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta cautelare; ha inoltre valutato le dichiarazioni di Alessandro La Dolcetta come riscontrate da elementi concreti (in particolare una conversazione intercettata, la descrizione dell'esplosione di un colpo di pistola e la circostanza delle balle di fieno poste a tamponare le porte) e ha ritenuto che tali riscontri giustificassero i gravi indizi di colpevolezza anche per i reati di detenzione e porto d'arma. Quanto all'art. 275, comma 3, c.p.p., la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione relativa delle esigenze cautelari per i reati aggravati dal metodo mafioso e non smentita da elementi positivi; è stato valorizzato anche il profilo personale del ricorrente (pregresse condanne per reati violenti e porto d'armi) come indizio della pericolosità e del rischio di reiterazione. Conseguentemente, il ricorso è rigettato: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 61 n. 1 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nel capo di imputazione per qualificare la gravità del reato.
art. 110 cod. pen.
Partecipazione in concorso; utilizzato per ricostruire la responsabilità concorrente dei soggetti presenti.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Rilevante per l'aggravazione per l'uso del metodo mafioso; da essa deriva la valutazione rafforzata delle esigenze cautelari.
legge 4 e 5, 895 del 1967
Normativa collegata alle aggravanti mafiose citata nel capo di imputazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiama il principio del contraddittorio nella fase cautelare; il ricorso lamentava sua violazione per mancanza di autonoma valutazione del GIP, censura però ritenuta inapplicabile o generica.
art. 392, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i provvedimenti del GIP; contestata per presunta mancata motivazione autonoma, ma la Corte ha ritenuto il relativo motivo infondato o non specificato.
art. 273 cod. proc. pen.
Norme sull'apprezzamento della prova e delle dichiarazioni; il ricorrente lamentava un uso illegittimo delle dichiarazioni testimoniali, ma la Corte ha ritenuto che esse fossero riscontrate da elementi oggettivi.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama principi sul giudizio di attendibilità e valutazione degli indizi; utilizzata nella censura difensiva ma rigettata dalla Corte per genericità.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati aggravati dal metodo mafioso; la Corte ha confermato la sua applicabilità e ritenuto che la presunzione non fosse stata efficacemente smentita.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e alle ammende per ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto ai fini della schematizzazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato sintetizzato ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Motivi generici o non specificamente confrontati con la motivazione impugnata sono normalmente inammissibili in sede di impugnazione: bisogna indicare errori concreti e specifici nella motivazione del giudice precedente.
- In presenza di contestazioni aggravate dal "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) opera una presunzione relativa delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, c.p.p.): il ricorrente deve fornire elementi precisi e convincenti per superare tale presunzione.
- Dichiarazioni di terzi che non erano presenti possono comunque essere valorizzate se esistono riscontri oggettivi (intercettazioni, descrizioni dettagliate, circostanze concordanti) che ne confermino l'attendibilità.
- Pregresse condanne e comportamenti violenti recenti sono elementi che rafforzano il giudizio di pericolosità e la necessità della custodia cautelare per il concreto rischio di reiterazione.
- Contestare la motivazione dell'ordinanza cautelare richiede un confronto puntuale con i passaggi logico-giuridici del provvedimento impugnato; argomentazioni di carattere generale o ripetitive tendono a essere rigettate.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, anche se il ricorso non è stato ritenuto doloso o manifestamente colpevole, un contributo equitativo alla Cassa delle ammende può essere disposto.
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