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Sentenza

Sentenza n. 6468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 745 del 1° dicembre 2025, resa tra le parti, concernente un’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive.

Giustizia amministrativa202605372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 745 del 1° dicembre 2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino di opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino n. 49 del 6 novembre 2024, adottata dopo l'annullamento giudiziale di un precedente provvedimento comunale che aveva escluso l'adozione di misure demolitorie su richiesta del proprietario dell'immobile confinante. In primo grado aveva dedotto difetto di motivazione e di partecipazione procedimentale, omessa considerazione di una perizia giurata, contrasto con precedenti determinazioni favorevoli e lesione del legittimo affidamento, violazione dei limiti temporali dell'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e risalenza delle opere, ritenuta ostativa all'applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica al proprietario confinante, ritenuto controinteressato. In appello la ricorrente ha contestato tale statuizione, deducendo violazione degli artt. 41, comma 2, 27, comma 1, 35, comma 1, lett. b), 37 e 101, comma 2, c.p.a., error in iudicando e in procedendo, travisamento, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che il vicino non fosse direttamente menzionato nell'ordinanza e chiedendo, in subordine, la rimessione in termini per errore scusabile e l'integrazione del contraddittorio. Ha inoltre riproposto i motivi di merito non esaminati dal TAR, incluso il difetto di partecipazione procedimentale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR. Ha ritenuto che il proprietario confinante fosse individuabile quale controinteressato sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale. Sotto il profilo formale, l'ordinanza di demolizione richiamava espressamente la sentenza del TAR n. 307/2024, pronunciata sul ricorso del vicino e relativa all'annullamento del precedente provvedimento comunale adottato proprio a seguito della sua richiesta di demolizione; inoltre, l'ordinanza menzionava espressamente il suo nome. Sotto il profilo sostanziale, il vicino era titolare di un interesse qualificato, contrario a quello della proprietaria, alla conservazione dell'ordinanza demolitoria. Ne conseguiva l'obbligo di notificare il ricorso introduttivo anche al controinteressato individuato nell'atto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., a pena di decadenza. È stata esclusa la possibilità di riconoscere l'errore scusabile, poiché l'identificazione del controinteressato risultava obiettivamente evidente dal testo dell'ordinanza e dalla vicenda procedimentale e processuale. Il Collegio ha inoltre escluso che una precedente ordinanza cautelare del TAR potesse aver ingenerato un affidamento idoneo a giustificare l'errore scusabile, poiché essa si riferiva esclusivamente alla notifica al Comune e non esaminava la posizione del vicino. L'inammissibilità impediva anche di ordinare l'integrazione del contraddittorio, poiché l'art. 49, comma 2, c.p.a. esclude tale rimedio quando il ricorso sia manifestamente inammissibile. I motivi di merito sull'illegittimità dell'ordinanza di demolizione sono rimasti preclusi. La domanda cautelare è stata assorbita dalla decisione nel merito in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge

    L'omessa notifica del ricorso al controinteressato individuato nell'atto determina l'inammissibilità dell'azione di annullamento.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74

    Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta per omessa instaurazione del contraddittorio, il giudice non deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile non è giustificata quando l'identificazione del controinteressato e l'obbligo di notifica risultino obiettivamente evidenti.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    La riproposizione in appello delle domande e dei motivi non esaminati non consente di superare la preclusione derivante dalla conferma dell'inammissibilità del ricorso di primo grado.

Massime di principio

  • Ai fini dell'obbligo di notificazione del ricorso di annullamento previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a., è controinteressato il soggetto che sia individuabile nell'atto impugnato e che, sul piano sostanziale, vanti un interesse qualificato e contrario a quello del ricorrente alla conservazione dell'atto.
  • L'individuazione del controinteressato può risultare anche da un richiamo espresso, per relationem, a precedenti provvedimenti o sentenze che rendano riconoscibile la sua posizione nella vicenda procedimentale e processuale; non è necessario che il soggetto sia indicato esclusivamente nel dispositivo dell'atto impugnato.
  • Quando l'atto impugnato menziona espressamente il soggetto interessato e la vicenda amministrativa rende evidente il suo interesse contrario all'annullamento, l'omessa notificazione del ricorso determina l'inammissibilità dell'azione e non giustifica la rimessione in termini per errore scusabile.
  • L'integrazione del contraddittorio non deve essere ordinata quando il ricorso sia manifestamente inammissibile, ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a.; in tale ipotesi il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata senza esaminare i motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela del terzo

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