Cassazione Penale, Sentenza n. 25552/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiesta consegna)
La controversia
La corte d'appello aveva applicato, nell'ambito di un procedimento di consegna per mandato di arresto europeo processuale emesso dall'autorità giudiziaria austriaca, due misure coercitive: obbligo di dimora nel Comune di Cividale del Friuli e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: l'illegittimità della misura in quanto la persona richiesta in consegna sarebbe madre convivente di figli di età inferiore a tre anni, con conseguente asserita causa ostativa alla consegna; inoltre ha sostenuto che la consegnanda e i figli sarebbero stabilmente radicati in Italia e che difettassero esigenze cautelari concrete e attuali, non sussistendo pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione, anche in considerazione della prevedibilità della sospensione condizionale della pena. Il pubblico ministero ha concluso per l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla dedotta causa ostativa alla consegna, osservando che l'ipotesi invocata dalla difesa risultava abrogata per effetto della riformulazione delle cause di rifiuto obbligatorio e facoltativo della consegna. Ha invece accolto il ricorso quanto al profilo cautelare: il provvedimento impugnato non conteneva alcuna motivazione sulla necessità dell'applicazione delle misure coercitive né una prognosi fondata su elementi obiettivi e concreti, limitandosi ad affermare l'esigenza di garantire la consegna. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando la perdita di efficacia delle misure cautelari applicate.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, lett. s), l. n. 69/2005
"madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente"
La causa ostativa alla consegna invocata dalla difesa è stata ritenuta non più operante per effetto della successiva riformulazione delle ipotesi di rifiuto obbligatorio e facoltativo della consegna.
art. 18 l. n. 69/2005
Le ipotesi di rifiuto obbligatorio e facoltativo della consegna sono state riformulate; la pretesa ostativa dedotta dalla difesa è risultata non più attuale.
art. 18-bis l. n. 69/2005
Richiamato insieme all'art. 18 quale norma che disciplina le ipotesi di rifiuto obbligatorio e facoltativo della consegna.
art. 9 l. 22 aprile 2005, n. 69
"concretezza ed attualità del pericolo di fuga"
Per l'applicazione delle misure coercitive nel procedimento di mandato di arresto europeo il giudice deve svolgere una prognosi concreta e attuale sul pericolo di fuga, ancorata a elementi obiettivi della vita della persona richiesta in consegna.
art. 9, quarto comma, l. n. 69/2005
La misura cautelare coercitiva richiede una motivazione specifica sulla necessità della sua applicazione, non essendo sufficiente il solo richiamo all'esigenza di garantire la consegna.
art. 626 cod. proc. pen.
Disposti gli adempimenti di cancelleria per la comunicazione immediata al procuratore generale.
Massime di principio
- Nel procedimento di mandato di arresto europeo, l'applicazione di misure coercitive presuppone una motivazione autonoma e specifica sulla loro necessità, non essendo sufficiente affermare in modo apodittico che la misura serve a garantire la consegna.
- Il giudice della cautela deve verificare in concreto e con attualità il pericolo di fuga, formulando una prognosi basata su elementi obiettivi e verificabili della situazione personale della persona richiesta in consegna.
- La censura relativa a una causa ostativa alla consegna è infondata quando la disposizione invocata sia stata superata dalla successiva riformulazione legislativa delle ipotesi di rifiuto della consegna.
- La mancanza assoluta di motivazione sulla necessità della misura coercitiva comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la perdita di efficacia delle misure applicate.
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