Sentenza del 01/03/2022 n. 6613 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della commissione tributaria centrale che aveva confermato l'avviso di accertamento del 2.7.1991, con il quale l'Ufficio aveva rettificato il valore di taluni fabbricati e terreni oggetto di dichiarazione di successione aperta l'11.7.1986. I ricorrenti deducevano, in sintesi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.L. n.70/1988 (non retroattivo) e contestata applicabilità del regime di valutazione automatica; 2) censura per ascrizione ai contribuenti di una domanda diversa (omessa pronuncia) rispetto a quella proposta; 3) contraddittorietà e nullità per avere la sentenza imputato ai contribuenti la mancata istanza ex art.12 DL 70/1988 relativamente a rendite catastali poi attribuite e successivamente annullate; 4) omessa e contraddittoria motivazione circa il valore probatorio delle rendite catastali di immobili similari; 5) mancata pronuncia sull'eccezione di irretroattività dell'art.12 e conseguente invocata preclusione dell'accertamento ai sensi dell'art.52 DPR 131/1986. I ricorrenti sostenevano che, applicando i criteri automatici di valutazione, l'Ufficio sarebbe stato precluso dall'accertare un maggior valore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i vari motivi perché la commissione tributaria centrale aveva correttamente escluso l'applicabilità del regime automatico di valutazione, dovendo l'Ufficio accertare il valore di mercato in assenza di rendita catastale e di parametri catastali utilizzabili al tempo della successione. La Commissione Centrale aveva confermato la rettifica operata dall'Ufficio sulla base di una perizia UTE, riconoscendo per alcuni cespiti la congruità del valore dichiarato (territi nn.1,2,4,5), per altri la congruità del maggior valore accertato (nn.3,6) e per i restanti un abbattimento del valore accertato del 30% in ragione della documentazione. La Corte ha inoltre ritenuto non decisive le censure circa omessa motivazione o omessa pronuncia, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e confermando che l'assenza di accatastamento al momento della successione autorizzava l'Ufficio a procedere all'accertamento del valore venale.
Norme richiamate
D.L. n. 70 del 1988, art. 12
Norma non retroattiva che consente, su istanza del contribuente, l'applicazione del criterio automatico anche per immobili privi di rendita catastale, ma la sua efficacia è limitata agli atti intervenuti dopo la data di entrata in vigore; pertanto non poteva impedire l'accertamento per successioni aperte nel 1986.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4
Il criterio automatico di valutazione esclude rettifiche solo se ricorrono i presupposti (valore dichiarato non inferiore al valore catastale aggiornato e immobile già accatastato con rendita); in mancanza di rendita catastale l'Ufficio resta libero di accertare il valore venale.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 3 e 4
Attribuiscono all'Ufficio la possibilità di stimare il valore venale dell'immobile quando non sono applicabili i criteri automatici previsti dall'art.52.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79
Rinvio e regole di efficacia temporale delle disposizioni del DPR; rafforza il principio che l'applicazione retroattiva del criterio automatico non può supplire all'assenza di rendita catastale al momento dell'atto.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Norme che regolano i motivi di cassazione (violazione di legge, nullità per omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo) e che la Corte ha interpretato nel senso che le doglianze prospettate non evidenziavano vizi tali da incidere sulla legittimità della decisione, anche alla luce del ristretto sindacato sulla motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato con riferimento all'obbligo del giudice di decidere sulle domande delle parti; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata sostituzione di domanda né omessa pronuncia rilevante perché il rigetto della tesi dell'applicabilità del regime automatico imponeva comunque l'accertamento del valore.
Massime di principio
- Il regime di valutazione automatica (DPR 131/1986 art.52) esclude rettifiche solo se l'immobile è già accatastato e il valore dichiarato non è inferiore al valore catastale aggiornato; in assenza di rendita catastale l'Amministrazione può procedere a stima del valore di mercato.
- L'art.12 del D.L. 70/1988, che amplia la possibilità di utilizzare i criteri automatici anche per immobili non censiti, ha efficacia non retroattiva e quindi non può bloccare accertamenti relativi a successioni o trasferimenti anteriori alla sua entrata in vigore.
- La mancata presentazione, da parte del contribuente, della richiesta prevista dall'art.12 DL 70/1988 non è decisiva se la norma stessa non è applicabile per ragioni temporali o fattuali; il punto centrale è l'esistenza della rendita catastale al momento rilevante.
- Se il criterio automatico è escluso, il giudice tributario deve entrare nel merito della stima e può confermare, ridimensionare o annullare in parte le rettifiche dell'Ufficio sulla base di perizie e documentazione probatoria (es. perizia UTE, documentazione fotografica, certificazione catastale successiva).
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: possono prevalere solo vizi gravi come assenza totale di motivazione, contraddizioni insanabili o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; contestazioni sulla valutazione dei fatti sono di regola esaminate dai giudici del merito.
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