Sentenza n. 8416/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento: - della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia-Romagna, con la quale è stata stabilita la somma da restituire in applicazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6.7.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della nota Prot. 1226250.U del 13.12.2022, con cui la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ha comunicato l'adozione della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici: - n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; - n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; - n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad oggetto “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; - n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola avente ad oggetto “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018”; - n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; - n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 Certificazione dati”; - n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; - n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; - n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; - n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministro della salute del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.9.2022, Serie Generale n. 216; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute del 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici –Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19.2.2016”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; con riserva di richiedere la ripetizione dell'indebito ed il risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente, in separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale dell'importo da restituire
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano, la determinazione della Regione Emilia-Romagna con la quantificazione dell'importo dovuto, la relativa comunicazione, le deliberazioni delle aziende sanitarie regionali di certificazione dei dati di spesa e gli ulteriori atti presupposti. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittima fissazione retroattiva dei tetti di spesa; la violazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 17 del d.l. n. 98/2011; la lesione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della libertà d'impresa e del diritto di proprietà; l'irragionevolezza, illogicità, sproporzione e ingiustizia manifesta del meccanismo di ripiano; l'illegittimità costituzionale e unionale della disciplina primaria; l'incompatibilità del payback con il principio di neutralità dell'IVA e con la direttiva 2006/112/CE; nonché l'erroneità dei calcoli e dell'individuazione della spesa relativa ai dispositivi medici. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l'esecutività degli atti impugnati. Successivamente, la ricorrente ha prodotto un'attestazione bancaria del pagamento del 25 per cento dell'importo indicato, previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, ma non ha depositato il provvedimento regionale di accertamento del versamento.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di merito. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, prevede per gli anni 2015-2018 la definizione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e stabilisce che la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro tali provvedimenti sia determinata dall'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento, comunicato al TAR. Poiché la società aveva prodotto soltanto un'attestazione bancaria del pagamento, senza il prescritto atto regionale di accertamento, non ricorrevano i presupposti per una declaratoria formale di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il pagamento effettuato e il comportamento processuale della ricorrente dimostravano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate in ragione della definizione del giudizio per effetto di normativa e circostanze sopravvenute.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
La disposizione introduce una definizione ridotta degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 e subordina la cessazione della materia del contendere nei giudizi all'accertamento regionale dell'avvenuto versamento, comunicato al TAR.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Il pagamento effettuato dalla ricorrente e il comportamento processuale conseguente costituiscono elementi univoci della sopravvenuta carenza di interesse, idonei a fondare la declaratoria di improcedibilità anche in assenza dell'atto regionale formale necessario per la cessazione della materia del contendere.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la disciplina primaria del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, oggetto delle impugnazioni, ma non esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando una normativa sopravvenuta prevede la definizione agevolata di obblighi oggetto di giudizio e collega espressamente la cessazione della materia del contendere all'accertamento formale dell'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione, il giudice non può dichiarare formalmente cessata la materia del contendere in mancanza di tale accertamento regionale.
- Il pagamento effettuato dalla parte privata in applicazione della disciplina sopravvenuta, unitamente al comportamento processuale dal quale emerga il venir meno dell'interesse alla decisione, può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche quando non siano integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione in rito del giudizio e impedisce l'esame dei motivi di merito, comprese le censure di illegittimità derivata e le questioni di costituzionalità o compatibilità unionale della disciplina applicata.
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