Sentenza n. 376/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 3357/2024, depositata e resa pubblica il 02.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3399/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla docente euro 2.000,00 a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 2.000,00 per quattro anni scolastici, dal 2020/2021 al 2023/2024. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 9 ottobre 2024 e l'Amministrazione non aveva adempiuto. Sono stati chiesti anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese riconducibili al provvedimento giudiziale, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. La richiesta di penalità di mora è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario passati in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha assegnato un termine per adempiere e nominato un commissario ad acta, escludendo però la penalità di mora richiesta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma non è stata applicata perché la misura domandata è stata ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali possono eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
I conteggi relativi agli interessi devono essere verificati secondo il titolo e la legge quanto a misura e decorrenza; quelli prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che riconosca un credito nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il termine dilatorio previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali sia decorso senza adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo, ma i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo, degli interessi e della relativa decorrenza; tali elementi devono essere verificati sulla base del titolo e delle norme applicabili.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando la misura richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto alle circostanze dell'inadempimento.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato per l'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore e definendone termine e poteri sostitutivi.
- Quando l'esecuzione commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto a quest'ultimo uno specifico compenso.
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