Sentenza n. 248/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale ordinario, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere complessivamente euro 3.000,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione non aveva adempiuto. La parte ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori di legge, agli oneri di registrazione e alle spese riconducibili al titolo, nonché agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'esatto importo deve essere determinato sulla base del titolo, della legge e degli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta, incaricato di determinare definitivamente l'importo dovuto e di adottare gli atti contabili necessari all'adempimento entro i successivi 120 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo utilizza per accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento disposto dal giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Sono richiamati quali parametri per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice deve accertare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo, senza rideterminare costitutivamente il diritto di credito, la cui esatta dimensione deriva dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione: l'importo dovuto deve essere verificato secondo il titolo giudiziale e la legge, con particolare riguardo alla misura e alla decorrenza degli interessi.
- L'azione di ottemperanza contro un'Amministrazione statale per il pagamento di somme è proponibile, ai fini del recupero coattivo, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento e all'istanza del creditore.
- Quando l'incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico le cui funzioni istituzionali comprendono la gestione della spesa oggetto dell'ottemperanza, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività svolta come commissario ad acta.
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