Cassazione Penale, Sentenza n. 28996/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bevilacqua ha impugnato la sentenza di applicazione della pena resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto qualificare il fatto come più lieve, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 73, con conseguente riduzione della pena. Il ricorrente ha fatto riferimento a una scarsa quantità della sostanza e a vasi di hashish, senza però indicare elementi immediatamente ricavabili dal capo di imputazione o dalla motivazione che giustifichino la riclassificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che le censure proposte non rientrano nei motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (ossia relative all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto solo se immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione, e all'illegalità della pena). La Corte ha ritenuto che la dedotta errata qualificazione non risultasse con immediatezza dagli atti e che il ricorso si basasse su valutazioni di fatto non desumibili immediatamente dall'imputazione (tra l'altro la sostanza sequestrata risultava essere 38 panetti per quasi quattro chili, idonei a molte dosi). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è stata emessa in base a tale procedimento.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 4
Norma che configura il delitto per il quale l'imputato è stato condannato (rilevante per reati connessi alla droga); la sentenza ha applicato la pena in relazione a questa fattispecie.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5
Fattispecie più lieve richiamata dal ricorrente come alternativa; la Corte ha ritenuto che la riclassificazione ex comma 5 non risultasse immediatamente deducibile dagli atti e dal capo di imputazione.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Norma procedurale che consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando proposto per motivi non consentiti, applicata per procedere alla decisione di inammissibilità.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Richiamata come previsione di inammissibilità dei motivi non consentiti; il ricorso è stato ritenuto proposto per motivi non ammessi dalla legge.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
«il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
La norma limita i motivi di ricorso in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta. La Corte ha valutato le doglianze alla luce di questo limite e le ha considerate non rientranti tra i motivi ammessi.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese ed eventualmente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa dell'autore del ricorso ai fini della determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto assente una giustificazione della mancata colpa.
Massime di principio
- In una sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) i motivi di ricorso per cassazione sono limitati e l'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se risulta con immediatezza ed in modo palese dal capo di imputazione e dalla motivazione succinta della sentenza.
- Non è ammesso proporre ricorso per chiedere riclassificazione fondata su questioni di fatto o di prova che non risultino immediatamente dal capo di imputazione: tali argomentazioni devono essere previamente trattate nel processo di merito.
- Se si pretende una qualificazione piu' lieve, il ricorrente deve indicare con precisione perché la qualificazione applicata è manifestamente eccentrica rispetto alla contestazione, mostrando elementi immediatamente ricavabili dagli atti (quantitativi, modalità, tipologia della sostanza, ecc.).
- Ricorsi manifestamente infondati o basati su censure non ammesse comportano l'inammissibilità e l'obbligo di rifondere le spese processuali e versare una somma alla Cassa delle ammende; è dunque essenziale un vaglio preventivo della fondatezza e della pertinenza giuridica del motivo prima di proporre il ricorso.
- La presenza di ingenti quantità di stupefacente (es. numerosi panetti o chilogrammi) costituisce fatto che difficilmente è compatibile con una riclassificazione nella fattispecie 'più lieve' dedotta per uso personale.
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