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Sentenza

Sentenza del 02/03/2017 n. 944 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Società di persone - Diritti camerali - Cessazione dell'attività - Pendenza della richiesta di cancellazione dal registro degli esercenti il commercio - Estinzione - Sussiste - Presupposto impositivo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava la debenza dei diritti camerali relativi a un periodo successivo alla cessazione dell'attività. La cessazione era stata deliberata contestualmente allo scioglimento dei vincoli tra i soci; il relativo verbale era stato depositato presso la Camera di Commercio ed era stata presentata la richiesta di cancellazione dal Registro degli esercenti il commercio. Secondo la società, tali adempimenti avevano determinato l'estinzione dell'impresa e quindi il venir meno del presupposto per l'applicazione del diritto camerale.

La decisione

La contestazione è stata accolta. Il diritto camerale è collegato all'esistenza e all'operatività dell'impresa dopo la sua iscrizione e trova giustificazione nei servizi di promozione, consulenza e supporto offerti dalla Camera di Commercio. Poiché la società aveva cessato l'attività, si era sciolta e aveva depositato il verbale con richiesta di cancellazione, è stata riconosciuta l'estinzione della società. Di conseguenza, mancava il presupposto impositivo per la richiesta dei diritti camerali.

Norme richiamate

  • Legge n. 52/1982

    Richiamata tra i riferimenti normativi in materia di diritti camerali e obblighi connessi all'iscrizione dell'impresa.

  • Legge n. 580/1983

    Richiamata quale disciplina dell'ordinamento delle Camere di Commercio e dei relativi diritti.

  • Cassazione civile, sentenza n. 6070/2013

    Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui l'estinzione della società può escludere la debenza di obblighi successivi, quando venga meno il presupposto giuridico dell'imposizione.

Massime di principio

  • Il diritto camerale presuppone l'esistenza dell'impresa e non è dovuto per periodi successivi alla sua effettiva estinzione, se questa è adeguatamente documentata.
  • La cessazione dell'attività, lo scioglimento della società e il deposito del relativo verbale presso la Camera di Commercio sono elementi rilevanti per dimostrare il venir meno del presupposto impositivo.
  • La pendenza o la formalizzazione della richiesta di cancellazione non impedisce necessariamente di riconoscere l'estinzione, quando dagli atti risulti che l'attività è cessata e i rapporti societari sono stati sciolti.
  • In situazioni analoghe è essenziale conservare e produrre la delibera di scioglimento, la prova della cessazione dell'attività, il verbale depositato e la richiesta di cancellazione, per contestare richieste camerali riferite a periodi successivi.
  • La valutazione resta legata alla concreta prova della data di cessazione e dell'effettiva estinzione: la sola intenzione di chiudere l'impresa, senza adempimenti formali o documentazione coerente, potrebbe non essere sufficiente.

Testo integrale

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