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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06700/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo recante sette cartelle di pagamento, deducendo decadenza e prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto sul rilievo che le cartelle risultavano regolarmente notificate e che non erano state tempestivamente impugnate, con conseguente definitività del credito. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 65, comma 1, c.p.c. e la mancata applicazione di Corte cost. n. 114/2018, sostenendo che, anche quando la notifica delle cartelle sia regolare, il giudice deve comunque esaminare l’eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica e che la domanda andava qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione della L. n. 156/2005, dell’art. 25 e dell’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, alla luce della sentenza costituzionale richiamata, l’opposizione in materia tributaria è giudizio di cognizione sul rapporto tributario e non processo esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non superavano il vaglio di specificità e autosufficienza perché il ricorso non trascriveva né riproduceva in modo sufficiente il contenuto del ricorso introduttivo, rendendo impossibile verificare se la domanda originaria fosse effettivamente un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e se la censura sulla qualificazione giuridica decisa dai giudici di merito fosse fondata. In particolare, la Corte ha osservato che, senza il testo del libello iniziale, non era possibile stabilire se il contribuente avesse dedotto una prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle oppure una contestazione diversa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle controricorrenti e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione della fondatezza delle censure senza rinvio a fonti esterne; la mancata trascrizione o riproduzione del contenuto dell’atto introduttivo impedisce il controllo di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 65, comma 1, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura perché il motivo difetta di autosufficienza.

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per sostenere la qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione, ma la Corte non può verificare se tale qualificazione corrispondesse alla domanda originaria per difetto di autosufficienza.

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente come norma in tema di notificazione delle cartelle, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 50 D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla riscossione, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 57, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973

    È menzionato per effetto della sentenza Corte cost. n. 114/2018, richiamata dal ricorrente a sostegno dell’ammissibilità dell’opposizione in materia di crediti tributari.

  • art. 2 D.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dal ricorrente per delimitare il perimetro della giurisdizione tributaria alla cognizione del rapporto tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014

    È richiamato per la liquidazione di un compenso unico in favore delle controricorrenti assistite dalla stessa Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: la Corte non può integrare il quadro fattuale consultando atti esterni se il contenuto dell’atto introduttivo non è trascritto o riprodotto in modo sufficiente.
  • Quando la censura investe la qualificazione giuridica della domanda compiuta dai giudici di merito, il ricorrente deve riportare gli elementi dell’atto introduttivo necessari a verificare la reale natura della pretesa azionata.
  • La deduzione di prescrizione o decadenza in materia di riscossione tributaria richiede che sia chiaramente indicato se si contesti la mancata notifica tempestiva della cartella oppure l’estinzione del credito maturata successivamente alla notifica; in difetto di chiarezza sul punto la censura non è scrutinabile nel merito.
  • Il rigetto o l’inammissibilità del ricorso comportano la condanna del ricorrente alle spese e, nei casi previsti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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