Cassazione Penale, Ordinanza n. 36328/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza era riproduttiva di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, deducendo la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La censura era sostanzialmente ripetitiva di un motivo già esaminato e respinto in appello. La Corte di merito aveva escluso la lieve entità valorizzando plurimi indici fattuali: il numero delle dosi cedute, il numero degli acquirenti, la durata temporale dell'attività di spaccio e, complessivamente, anche ulteriori fatti dichiarati improcedibili ma idonei a dimostrare la non occasionalità dell'attività di spaccio per cui era intervenuta condanna.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La lieve entità richiede una valutazione complessiva della condotta; nel caso concreto è stata esclusa perché gli indici fattuali dimostravano una attività di spaccio non occasionale e non di minima offensività.
d.P.R. n. 309 del 1990
È la disciplina di riferimento per i reati in materia di stupefacenti, richiamata in relazione alla fattispecie di spaccio e alla sua possibile riqualificazione nell'ipotesi lieve.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile è stata disposta la condanna al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza in cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo sostanzialmente identico una censura già specificamente esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito.
- Ai fini della qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve dei reati in materia di stupefacenti, il বিচারice deve compiere una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta, considerando elementi quali quantità e frequenza delle cessioni, numero degli acquirenti e durata dell'attività.
- L'esclusione della lieve entità è giustificata quando il compendio fattuale evidenzia una attività di spaccio non occasionale e non marginale, anche se alcuni segmenti fattuali risultano non più procedibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in via accessoria, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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