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Sentenza

Sentenza n. 444/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della nota prot. n. 6922 del 06.04.2022, ricevuta in pari data a mezzo PEC, con cui il Comune di Montemarciano, chiede per una concessione demaniale marittima di cui è titolare E-distribuzione S.p.A., il versamento del canone per l'anno 2022 quantificato, salvo conguaglio, nel minimo ai sensi dell'art. 100, comma 4, d.l. n. 140/2020 per complessivi euro 2.698,75; oltre al versamento dell'imposta regionale pari al 10% del canone, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso anche non cognito alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202200370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta di pagamento del canone demaniale marittimo per l'anno 2022, comprensivo del canone minimo e dell'imposta regionale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la richiesta comunale di pagamento del canone demaniale marittimo per l'anno 2022, quantificato nel minimo ai sensi dell'art. 100, comma 4, d.l. n. 104/2020, oltre all'imposta regionale. Ha dedotto, in primo luogo, l'errata applicazione della disposizione sul canone minimo, sostenendo che essa riguarderebbe esclusivamente le concessioni per finalità turistico-balneari e non la propria concessione, destinata all'erogazione di un servizio pubblico essenziale. In secondo luogo, ha dedotto la mancata applicazione dell'art. 39 del Codice della navigazione e dell'art. 37, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione, sostenendo di avere diritto alla riduzione del 90% del canone ordinario. In sede conclusionale ha limitato la domanda alla parte relativa al canone minimo, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse sulla pretesa concernente il canone di mero riconoscimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia riguarda la debenza e la quantificazione del canone di una concessione demaniale marittima, ossia una questione patrimoniale relativa a un diritto soggettivo e a un'attività vincolata dell'amministrazione. La ricorrente non ha contestato l'esercizio di un potere discrezionale né la legittimità della concessione, ma ha fatto valere il preteso diritto all'esenzione dal canone o a una diversa quantificazione, direttamente determinata dalla legge e non graduabile discrezionalmente. La giurisdizione spetta pertanto al giudice ordinario, individuato nel tribunale civile territorialmente competente. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici non comprende le controversie meramente patrimoniali sulla debenza e quantificazione del canone quando non sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali o la legittimità della concessione.

  • art. 100, comma 4, d.l. n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020

    Disposizione invocata dall'amministrazione per quantificare il canone minimo; la sentenza non ne esamina il merito applicativo, ritenendo prioritaria la questione di giurisdizione.

  • art. 39 Codice della navigazione

    Norma invocata dalla ricorrente per ottenere il regime di favore nella quantificazione del canone; la sentenza non ne esamina il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 37, comma 2, Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione

    Norma invocata dalla ricorrente per ottenere la riduzione del 90% o il canone di mero riconoscimento; la sentenza non ne esamina il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Base normativa dell'ordine istruttorio rivolto al Comune per il deposito di una relazione sulla vicenda e degli atti utili.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disposizione richiamata per la trattazione e decisione da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Le controversie sulla debenza e sulla quantificazione del canone dovuto per una concessione demaniale marittima appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando hanno natura patrimoniale e riguardano diritti soggettivi.
  • La giurisdizione del giudice amministrativo sulle concessioni di beni pubblici sussiste, in questa materia, quando la controversia attiene all'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione o alla legittimità della concessione; non sussiste invece per la mera applicazione vincolata dei criteri legali di determinazione del canone.
  • La contestazione del diritto all'esenzione dal canone o della sua quantificazione, quando l'importo è determinato direttamente dalla legge e non è graduabile discrezionalmente, non integra una lesione di interesse legittimo ma riguarda un diritto soggettivo azionabile davanti al tribunale ordinario.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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