Cassazione Penale, Sentenza n. 7365/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Starace ha chiesto la revisione della condanna per omicidio (sentenza irrevocabile della Corte d'assise d'appello di Napoli del 2/4/2008) allegando come novità le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che indicano altri soggetti (Buono e Giannino) come responsabili ed esecutori materiali dell'omicidio. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo le nuove prove non decisive per il proscioglimento, fondandosi anche su dichiarazioni testimoniali del processo anteriore (Rea, Reccia, Orsola Barone) che avrebbero confermato la presenza e la responsabilità degli imputati. Nel ricorso in Cassazione si è dedotto che la Corte di appello ha ecceduto nei limiti del vaglio preliminare trasformandolo in un giudizio di merito; inoltre è stato contestato un travisamento di prova perché la Corte avrebbe ritenuto come deposizione di Reccia fatti in realtà mai acquisiti (Reccia si era avvalso della facoltà di non rispondere).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. La Cassazione ha rilevato che la valutazione di ammissibilità della revisione richiede un apprezzamento 'in astratto' della idoneità delle nuove prove a determinare il proscioglimento e non può assumere la forma di una anticipata e penetrante valutazione di merito. Ha inoltre censurato l'errata valutazione del giudice di merito circa la presenza di prove testimoniali (travisa mento su Reccia). Pertanto la decisione di inammissibilità è stata annullata e la questione rimessa al giudice di merito competente per il riesame.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 529
Richiamato quale riferimento normativo alle pronunce di proscioglimento che possono emergere nel giudizio di revisione; citato per definire il parametro di assoluzione nel successivo esame di merito
Codice di procedura penale, art. 530
Rilevante per la disciplina delle sentenze di assoluzione che il giudice di revisione potrebbe adottare nel merito; utilizzato per spiegare l'esito richiesto dalla nuova prova
Codice di procedura penale, art. 531
Collegato agli effetti delle pronunce di assoluzione e al procedimento di revisione nel giudizio meritorio
Codice di procedura penale, art. 634
Regola l'inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda di revisione; la Corte precisa che tale inammissibilità può essere dichiarata solo quando il novum sia evidentemente inidoneo in astratto a consentire la verifica del giudizio
Codice di procedura penale, art. 11
Norma citata per l'individuazione della Corte alla quale rinviare il nuovo giudizio di merito dopo annullamento
Massime di principio
- Nella fase di ammissibilità della revisione il giudice deve compiere una valutazione astratta dell'idoneità del 'novum' a poter determinare il proscioglimento, evitando una penetrante anticipazione del giudizio di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza è ammissibile solo quando risulti evidentemente, in base a difetti rilevabili in astratto (contraddizioni palese, manifesta impossibilità logica), che il nuovo elemento non può in alcun caso concorrere al proscioglimento.
- Se le nuove dichiarazioni indicano soggetti diversi come autori o esecutori materiali del delitto, questo può essere considerato sufficiente, in astratto, a superare la fase di ammissibilità e a imporre il giudizio di revisione nel merito.
- Errori di fatto o travisamenti del materiale probatorio compiuti dal giudice di ammissibilità (es. attribuire al dibattimento deposizioni mai rese) costituiscono motivo di annullamento per violazione di legge e vizi di motivazione.
- Il giudice di merito, chiamato a riesaminare la revisione, dovrà valutare compiutamente le nuove prove nel contraddittorio tra le parti; l'analisi comparativa tra il nuovo materiale e il processo originario è necessaria ma va svolta nella fase di merito, non nella fase preliminare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7236/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7237/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7240/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7242/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →