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Sentenza

Sentenza n. 494/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento della nota n. 47378/78006 del 7 aprile 2016, con la quale è stata respinta l'istanza di sanatoria edilizia ex artt. 34 e 36 D.P.R. n. 380/2001 presentata in data 25/8/2009, nonché di ogni atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compreso ove occorrer possa la nota prot. n. 22098 del 19/02/2010.

Giustizia amministrativa201600520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di applicazione degli artt. 34 e 36 d.P.R. n. 380/2001 e della l.r. n. 13/2009, relativa a opere abusive realizzate in un’unità immobiliare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza presentata dopo un’ordinanza di demolizione relativa all’ampliamento e al cambio di destinazione d’uso di un vano tecnico e di un box cantina, con aumento della superficie utile, maggiore altezza interna, trasformazione in locale residenziale e collegamento mediante scala interna all’appartamento sottostante. Ha dedotto, con unico motivo articolato, violazione di legge ed eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che gli interventi costituissero una mera difformità parziale dal permesso di costruire, suscettibile di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, e non una totale difformità; ha lamentato l’omessa verifica del pregiudizio statico derivante dalla demolizione, il mancato esame della relazione tecnica prodotta e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Ha inoltre contestato la motivazione relativa all’assenza della doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il Comune non avrebbe indicato adeguatamente le norme urbanistiche applicate. È stata altresì invocata la l.r. n. 13/2009 sul recupero dei sottotetti.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha distinto i tre istituti invocati: l’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 consente la fiscalizzazione soltanto per difformità parziali e quando la demolizione pregiudichi la staticità della parte legittima; l’art. 36 riguarda invece la sanatoria subordinata alla doppia conformità urbanistica; la l.r. n. 13/2009 disciplina il recupero abitativo di sottotetti o volumi già esistenti e legittimi, non la sanatoria di opere abusive. Quanto all’art. 34, il Collegio ha ritenuto che l’ampliamento del vano tecnico, il cambio di destinazione d’uso a residenza, l’incremento di superficie e altezza, la realizzazione di un ambiente abitabile completo di impianti e servizi e il collegamento con l’appartamento sottostante abbiano creato un organismo edilizio sostanzialmente diverso da quello assentito. Non si tratta quindi di una difformità parziale, ma di una trasformazione radicale del manufatto, incompatibile con la fiscalizzazione. Il TAR ha richiamato e fatto propria una precedente sentenza del Consiglio di Stato relativa a un intervento analogo nello stesso complesso edilizio. Le censure procedimentali, compresa la violazione dell’art. 10-bis e il mancato esame della relazione tecnica, sono state ritenute irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il provvedimento aveva contenuto vincolato e non avrebbe potuto avere esito diverso. Quanto all’art. 36, il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato: la volumetria assentita del complesso, pari a mc 33125,08, aveva sostanzialmente esaurito quella massima realizzabile secondo il PPE R7, pari a mc 33126,60, sicché non era consentito alcun ulteriore incremento volumetrico e mancava la doppia conformità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    La fiscalizzazione dell’abuso edilizio è ammissibile solo in presenza di difformità parziale dal permesso di costruire e quando la demolizione della parte abusiva arrechi pregiudizio alla staticità della porzione legittima; non è applicabile quando l’intervento abbia creato un organismo edilizio sostanzialmente diverso da quello assentito.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    La sanatoria edilizia postuma richiede la doppia conformità urbanistica; essa manca quando l’opera abusiva comporti un incremento volumetrico non consentito perché la volumetria assentita ha già esaurito la cubatura disponibile.

  • l.r. n. 13/2009

    La disciplina regionale sul recupero dei sottotetti consente il recupero abitativo di locali o volumi esistenti e legittimi, ma non costituisce una forma di sanatoria per opere abusive già realizzate.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    L’omesso preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’esercizio del potere è integralmente vincolato e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Le violazioni procedimentali, incluse l’omissione del preavviso di rigetto e il mancato esame di una relazione, sono irrilevanti quando, trattandosi di attività vincolata, sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione del diniego è sufficiente quando individua concretamente la ragione dell’assenza della doppia conformità, indicando la volumetria assentita, quella massima realizzabile e l’esaurimento della cubatura disponibile.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il giudice può richiamare, condividendole, le argomentazioni di una precedente pronuncia relativa a una fattispecie analoga.

Massime di principio

  • La fiscalizzazione prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è limitata alle difformità parziali, ossia a divergenze rispetto al titolo che incidano su elementi non essenziali dell’opera senza alterarne l’identità complessiva; non è applicabile quando l’intervento trasformi un locale tecnico o pertinenziale in un autonomo organismo abitativo, con rilevanti modifiche di superficie, volume, altezza e destinazione d’uso.
  • La qualificazione della difformità edilizia deve essere effettuata con riferimento all’unità immobiliare concretamente trasformata e non alla consistenza dell’intero complesso edilizio: anche un abuso quantitativamente circoscritto rispetto al fabbricato complessivo può integrare totale difformità se stravolge le caratteristiche essenziali dell’unità interessata.
  • La fiscalizzazione dell’abuso e la sanatoria edilizia sono istituti distinti: la prima sostituisce la demolizione con una sanzione pecuniaria nei limitati casi previsti dall’art. 34, mentre la seconda presuppone la doppia conformità urbanistica di cui all’art. 36; la richiesta congiunta o alternativa dei due istituti non ne elimina i diversi presupposti.
  • Il diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è adeguatamente motivato quando dimostra, mediante il confronto tra volumetria assentita e volumetria massima consentita dallo strumento urbanistico, che l’intervento comporta un incremento volumetrico non conforme e che la cubatura disponibile è esaurita.
  • Nei procedimenti a contenuto integralmente vincolato, l’omissione del preavviso di rigetto, il mancato esame di apporti partecipativi e le contestazioni relative all’istruttoria non comportano l’annullamento del provvedimento se risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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