Cassazione Penale, Sentenza n. 38191/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: (1) violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per presunta carenza di motivazione sulla non equivocità della condotta e sul concorso con ROMANO (contestazione di fatto basata sulle dichiarazioni della sorella e sulla diversa ricostruzione degli eventi); (2) violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per mancata e carente motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto dal ricorrente apodittico e contraddittorio rispetto alla riduzione della pena operata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato perché configurava una censura di merito (la valutazione dei fatti è rimessa al giudice di merito). Ha invece accolto il secondo motivo: la decisione della Corte d'appello è stata annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e la causa è stata rimessa ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.
Disciplina i motivi di cassazione per vizi di motivazione. Nel caso la Corte ha ritenuto che la censura di mancata motivazione sui fatti costituisse una rilettura del merito non ammissibile in Cassazione, mentre ha ritenuto valido il vizio relativo alla motivazione sul diniego della sospensione condizionale.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata per indicare che il giudizio in Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione emergenziale; non incide sul merito delle censure.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti citati)
Richiamo a precedenti (es. Sez. 2 sent. n. 35185/2020; Sez. 3 sent. n. 34658/2021; Sez.1 n.1327/1990 e altre) riguardanti: a) l'improprietà della rilettura dei fatti in Cassazione; b) il principio per cui è contraddittoria la motivazione che applica il minimo edittale e contemporaneamente nega la sospensione condizionale per la stessa 'gravità' del fatto; c) la necessità di motivare concretamente la prognosi negativa (la mera mancata confessione o la mancata riparazione non sono di per sé sufficienti a escludere il beneficio senza ulteriori elementi che indichino volontà di persistere nella condotta).
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rimettere in discussione la valutazione di fatto operata dai giudici di merito: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Sulle decisioni motivazionali (art. 606 c.p.p.) la Corte può intervenire quando la motivazione è formalmente o sostanzialmente carente, contraddittoria o illogica; in particolare, il diniego di benefici (es. sospensione condizionale) richiede una motivazione prognostica concreta e non apodittica.
- È contraddittorio applicare il minimo edittale per la gravità del fatto e contemporaneamente negare la sospensione condizionale affermando la stessa gravità come motivo ostativo: occorre coerenza motivazionale tra la determinazione della pena e la valutazione prognostica.
- La mancata confessione o l'assenza di risarcimento non costituiscono di per sé motivo sufficiente per escludere la sospensione condizionale salvo che non emergano elementi che indichino la volontà di persistere nella condotta illecita.
- Quando la Cassazione annulla limitatamente a un punto motivazionale, il processo viene rimesso al giudice d'appello per un nuovo esame limitato alla questione indicata, mentre le statuizioni di merito non toccate diventano irrevocabili.
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