Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44424/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Manca ha impugnato per eccessività della pena e per la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che non è stato considerato il cambiamento di vita post-reato e l'assenza di carichi pendenti e chiedendo la sospensione condizionale della pena. Recrosio ha dedotto: (1) nullità della sentenza per omessa considerazione delle "conclusioni" trasmesse via PEC dalla difesa; (2) nullità e vizio motivazionale (violazione art.546 c.p.p. in relazione all'art.163 c.p.) e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale, contestando la valutazione della Corte che aveva rilevato la "scaltrezza ed abilità" delle condotte nonostante la giovane età e l'entità esigua delle somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Manca per genericità del motivo, confermando la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto prevalente la gravità della condotta (messa a disposizione dell'abitazione per consumo di stupefacenti anche da minorenni) e il trattamento sanzionatorio parametrato sui minimi edittali; per Recrosio ha rigettato il ricorso: il primo motivo (PEC) è stato ritenuto infondato perché l'atto trasmesso conteneva "conclusioni" prive di contenuto argomentativo autonomo valutabile e quindi non integrava la nullità; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Conseguentemente entrambi i ricorsi non hanno successo: Manca è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; Recrosio è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 79, commi 2 e 3

    Norma invocata per la responsabilità di Manca: la Corte d'appello ha confermato la condanna per il reato di cui a tale disposizione, valutando la gravità della condotta come prevalente ai fini del trattamento sanzionatorio

  • codice penale, artt. 81, 110, 453, 61 n.2; artt. 56, 110, 640; art. 640; artt. 81, 493-ter; artt. 81, 110 e 493-ter

    Norme che delineano le fattispecie contestate a Recrosio (più capi), confermate in sede di appello e non rimesse in discussione in Cassazione

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 (e art. 23-bis/24 richiamati)

    Disciplina emergenziale che ha consentito la trasmissione telematica delle conclusioni scritte: la Corte ricorda che tale forma è facoltativa e va valutata solo se le "conclusioni" contengono un effettivo contenuto argomentativo

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Richiamato nel quadro della nullità "a regime intermedio": la Corte precisa che l'omessa allegazione o valutazione di conclusioni via PEC può costituire nullità solo quando l'atto abbia contenuto difensivo effettivo

  • codice di procedura penale, art. 546

    Riferimento procedurale invocato dal ricorrente per censurare la sentenza; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di adeguato e critico confronto con la motivazione impugnata

  • codice penale, art. 163

    Richiamato nella doglianza relativa alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha confermato che la concessione del beneficio richiede un giudizio prognostico sulla capacità di astenersi dal delinquere e non è automaticamente correlata alla determinazione della pena base

Massime di principio

  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontare direttamente la motivazione della sentenza impugnata: argomentazioni generiche portano all'inammissibilità.
  • La gravità della condotta può prevalere sulle circostanze attenuanti generiche se la condotta presenta elementi negativi rilevanti (es. aver favorito consumo di stupefacenti anche da minorenni); la valutazione del giudice del merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata adeguatamente.
  • La trasmissione via PEC di "conclusioni scritte" in sede emergenziale vale se l'atto contiene un concreto contenuto argomentativo; un invio meramente formale o telegrafico che si limiti a chiedere l'accoglimento del ricorso può non integrare un diritto alla nullità in caso di omissione di menzione nella sentenza.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è un giudizio prognostico sulla capacità futura del condannato di astenersi dal delitto e non è vincolato per legge alla determinazione della pena nel minimo edittale; dunque mancanza di correlazione automatica tra pena-base al minimo e concessione del beneficio.
  • Le irregolarità formali non sempre determinano la nullità della sentenza: perché ciò accada l'omissione deve aver inciso sul diritto di difesa fornendo un atto difensivo effettivo non valutato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.