Cassazione Penale, Sentenza n. 4225/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti (associazione ex art. 74 DPR 309/1990 e più reati fine ex art. 73 DPR 309/1990) e per estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo 318). La difesa deduceva: carenza assoluta e meccanica della motivazione, mancata autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, travisamento della prova, insufficienza delle intercettazioni ("droga parlata") e assenza di riscontri esterni per dimostrare l'organizzazione e la ripartizione dei ruoli; contestava inoltre la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e chiedeva la rideterminazione della misura per carenza di proporzionalità e attualità del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenze formali e di specificità: i motivi risultano generici, non specificano le prove travisate, non si confrontano puntualmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata (mancanza della "specificità estrinseca"). Alcuni motivi sono impropriamente formulati come deduzioni di fatto piuttosto che di diritto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma in materia di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: la Corte non ha riesaminato nel merito la sussistenza del reato ma ha ritenuto inammissibile il ricorso che criticava la valutazione delle prove e la motivazione sui ruoli e sull'organizzazione.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sui singoli reati in materia di stupefacenti: la Corte osserva che le censure generiche sui singoli capi non dimostrano violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e pertanto sono inammissibili.
art. 416-bis.1 c.p.
Circostanza aggravante per delitti commessi con il metodo mafioso: il ricorso contestava la sua applicazione ma la Cassazione ha ritenuto che la difesa non abbia specificamente confutato la motivazione del giudice di merito, rendendo il motivo inammissibile.
art. 416-bis c.p.
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso: la Corte segnala che il ricorso non affronta adeguatamente le argomentazioni del giudice impugnato relative all'aggravante legata al metodo mafioso.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e) e comma 3)
Disciplina i casi di ammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato tali norme per dichiarare l'inammissibilità dei motivi che deducono violazione di legge sostanziale o vizi della motivazione senza la necessaria specificità.
art. 125 c.p.p. (co. 3) e art. 292 c.p.p. (co. 2, lett. c))
Richiamati nei motivi del ricorso come parametri processuali; la Corte non ha ritenuto i riferimenti sufficienti a superare i vizi di genericità e mancata correlazione con la motivazione impugnata.
art. 273 e art. 274 c.p.p.
Norme processuali citate nel ricorso (esame e valutazione delle prove): la Cassazione ha ritenuto che le contestazioni non specifichino quali prove siano travisate o perché la valutazione sarebbe errata.
art. 629 c.p.p.
Norma relativa agli atti del procedimento: citata dal ricorrente ma non sufficientemente valorizzata per dimostrare una violazione di legge atta a fondare la cassazione.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Presunzione relativa nel contesto delle esigenze cautelari: l'ordinanza impugnata aveva fatto espresso riferimento a tale presunzione e la Cassazione ha ritenuto che il ricorso non abbia adeguatamente contestato quella motivazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende; applicata per la condanna di euro 3.000 in via equitativa.
art. 110 c.p.
Richiamato nel ricorso come possibile alternativa qualificatoria delle condotte (concorso di persone nel reato), ma la Corte non ha affrontato la questione nel merito per inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per i criteri di determinazione della somma in favore della Cassa delle Ammende; utilizzata per giustificare la quantificazione equitativa di euro 3.000.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro misure cautelari è spesso dichiarato inammissibile se i motivi sono formulati in modo generico o non si confrontano puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato (manca la "specificità estrinseca").
- Le censure che impugnano la motivazione devono indicare chiaramente quali passaggi motivazionali o quali elementi probatori sarebbero travisati o omessi; rimostranze generiche sulla "mancanza di motivazione" non sono sufficienti.
- Non è sufficiente riproporre in cassazione la memoria difensiva resa nei gradi precedenti: occorre una critica argomentata e puntuale delle ragioni di fatto e di diritto esposte dal giudice che ha adottato la misura.
- Gli appunti sulla valutazione delle intercettazioni (la cosiddetta "droga parlata") richiedono la specificazione di quale contenuto probatorio sarebbe stato erroneamente interpretato o non correlato ad altri riscontri; senza ciò la censura è debole.
- Le questioni di merito sulla sussistenza del reato associativo o dell'aggravante per metodo mafioso possono essere riesaminate in Cassazione solo se il ricorso mostra vizi di legge o motivazionali specifici; contestazioni puramente probatorie, generiche o non puntuali, conducono all'inammissibilità.
- Per ottenere l'annullamento della misura cautelare occorre dimostrare che il giudice non ha dato adeguata motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo (di reiterazione o di inquinamento probatorio) o che è stata violata la proporzionalità, ma anche in questo caso la critica deve essere precisa e documentata.
- La Cassazione sanziona con condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende i ricorsi dichiarati inammissibili, salvo che non risultino presentati con colpa; quindi occorre valutare la fondatezza formale e sostanziale prima di proporre il rimedio.
- In sede cautelare, la difesa dovrebbe puntare su istruttorie concrete (esame puntuale delle intercettazioni, riscontri esterni, incongruenze temporali o contabili) e articolare in modo specifico come tali elementi siano stati valutati in modo errato dal giudice per evitare il rischio di inammissibilità in Cassazione.
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