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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47520/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, comma 2 c.p.) e ricettazione, deducendo: 1) che si trattava di una contraffazione "grossolana" e quindi non configurabile il reato ex art. 474 perché gli acquirenti non potevano essere ingannati; 2) che, nonostante il rito abbreviato, era stato acquisito un documento sul marchio Apple illecito per la decisione; 3) mancanza di motivazione sulla determinazione della pena e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; 4) che il reato di ricettazione doveva assorbirsi in quello di cui all'art. 474 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che: (i) l'art. 474 c.p. punisce la detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti a tutela della fede pubblica e non richiede che la contraffazione non sia grossolana o che l'inganno sia concretamente realizzato (reato di pericolo); (ii) la notorietà del marchio Apple è fatto pubblico e noto che il Tribunale poteva valorizzare anche in rito abbreviato; (iii) i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere perché descrivono condotte diverse strutturalmente e cronologicamente; (iv) la ricorrente non ha fornito prove della legittima provenienza dei beni, dimostrando il dolo; (v) il motivo sull'entità della pena era generico e manifestamente infondato dato che la pena era stata fissata al minimo edittale con ampio riconoscimento di attenuanti, per cui non v'era vizio di motivazione. La condanna è stata quindi confermata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen. (commercio di prodotti con segni falsi), secondo comma

    art. 474, secondo comma cod.pen.

    Il delitto si realizza con la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti; tutela la fede pubblica e non richiede che la contraffazione sia idonea a determinare l'inganno concreto (reato di pericolo).

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La ricettazione punisce l'acquisto, la detenzione o l'occultamento di cose provenienti da un delitto; può concorrere con l'art. 474 quando le condotte sono diverse nel tempo e nella struttura, senza rapporto di specialità.

Massime di principio

  • La detenzione per la vendita di prodotti contraffatti integra il reato ex art. 474 c.p. anche se la contraffazione è 'grossolana'; non è necessario provare che gli acquirenti siano stati ingannati.
  • La notorietà di un marchio (es. Apple) può essere valorizzata dal giudice come fatto noto anche nel rito abbreviato, senza necessità di specifica istruzione probatoria sul marchio.
  • Ricettazione (art. 648) e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474) sono reati distinti che possono concorrere se descrivono fasi o condotte diverse; non opera automaticamente l'assorbimento.
  • Per ribaltare l'accusa è necessario fornire prova concreta della legittima provenienza dei beni; la mera contestazione generica non è sufficiente.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena devono essere specifiche: censure generiche su una pena inflitta al minimo edittale e con ampio riconoscimento di attenuanti sono considerate manifestamente infondate e non comportano annullamento per carenza di motivazione.

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