Sentenza n. 689/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del “provvedimento di diniego della domanda di voltura dell’autorizzazione all’esercizio di attività di noleggio con conducente n. 1 del 01.01.1990 ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/1990”, adottato dal Comune di Faggeto Lario in data 6 febbraio 2025 (protocollo n. 473 del 6 febbraio 2025) (doc.1); della “comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di voltura dell’autorizzazione all’esercizio di attività di noleggio con conducente n. 1 del 01.01.1990 ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/1990”, emessa dal Comune di Faggeto Lario in data 13 dicembre 2024 (protocollo n. 4727 del 14 dicembre 2024) (doc.2); in quanto occorra, di ogni comunicazione, nota, corrispondenza, atto e documento procedimentale, ivi incluse le note del Comune di Faggeto Lario del 3 maggio 2024, del 20 luglio 2024 e dell’8 agosto 2024; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonché per la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto subito dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della voltura dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente e precedente comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva rilasciato nel 1990 al dante causa delle ricorrenti una licenza per il noleggio da rimessa con conducente. Dopo il decesso del titolare, avvenuto nel 2019, le eredi non avevano comunicato al Comune l'intenzione di trasferire la licenza né avevano chiesto una proroga del termine previsto dalla legge. Solo nel giugno 2024 avevano integrato la dichiarazione di successione includendo la licenza e, nel luglio 2024, avevano ceduto l'azienda e il diritto all'esercizio dell'attività a un'impresa individuale. Il Comune aveva negato la voltura ritenendo decorso il termine massimo di due anni previsto dall'art. 9, comma 2, l. n. 21/1992. I ricorrenti deducevano: violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, l. n. 21/1992, per avere il Comune qualificato come perentorio un termine ritenuto invece ordinatorio; violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione e istruttoria; violazione dell'art. 1, comma 1, l. n. 241/1990, dei principi di proporzionalità, buon andamento e affidamento; ingiustizia manifesta per la mancata considerazione del decesso dei genitori, delle difficoltà nella dichiarazione di successione e del periodo emergenziale. Era inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni di tardività sollevate dal Comune perché il ricorso era infondato nel merito. Ha qualificato come perentorio il termine massimo di due anni previsto dall'art. 9, comma 2, l. n. 21/1992 per il trasferimento della licenza a soggetti diversi dagli eredi appartenenti al nucleo familiare. La natura del termine deriva sia dal dato letterale, che indica un termine massimo, sia dalla ratio della disposizione: il trasferimento costituisce una deroga all'assegnazione delle licenze mediante concorso e l'amministrazione deve poter definire con certezza il numero delle licenze esistenti, in un settore caratterizzato dal contingentamento e da finalità pubbliche. Non è applicabile l'art. 152, comma 2, c.p.c., riferito ai soli termini processuali. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché indicava le norme applicate e le ragioni del diniego e confutava le osservazioni procedimentali dei ricorrenti. È stata respinta anche la censura relativa alla proporzionalità e alla mancata concessione di una proroga: l'amministrazione non aveva il potere di prorogare un termine perentorio già scaduto e, comunque, le eredi non avevano manifestato nei termini la volontà di trasferire la licenza. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell'illegittimità dell'azione amministrativa e, in particolare, dell'ingiustizia del danno. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 2.000,00, oltre oneri di legge, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, l. n. 21/1992
In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
Il termine massimo di due anni per il trasferimento della licenza a soggetti diversi dagli eredi appartenenti al nucleo familiare è perentorio, sia per il tenore letterale della disposizione sia per la funzione di assicurare certezza nella programmazione e nel contingentamento delle licenze.
art. 3 l. n. 241/1990
Il diniego è adeguatamente motivato quando indica le norme applicate, le ragioni ostative alla voltura e confuta le osservazioni presentate dall'interessato.
art. 1, comma 1, l. n. 241/1990
Nel caso esaminato non risultano violati i principi di buon andamento e proporzionalità, poiché l'amministrazione non poteva prorogare un termine perentorio già scaduto.
art. 152, comma 2, c.p.c.
La regola secondo cui i termini sono ordinatori salvo espressa qualificazione come perentori riguarda i termini processuali e non si applica automaticamente ai termini stabiliti nell'ambito del procedimento amministrativo.
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminate tutte le questioni rilevanti per la decisione.
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 9, comma 2, l. n. 21/1992 come termine massimo di due anni per il trasferimento della licenza o autorizzazione per il noleggio con conducente a soggetti diversi dagli eredi appartenenti al nucleo familiare ha natura perentoria; decorso tale termine, la domanda di trasferimento non può essere accolta.
- La natura perentoria di un termine amministrativo non dipende necessariamente da un'espressa qualificazione legislativa, ma deve essere desunta dal dato testuale e dalla funzione concretamente assolta nel procedimento, avuto riguardo all'interesse pubblico coinvolto.
- Il termine biennale per il trasferimento della licenza per noleggio con conducente tutela l'esigenza pubblica di certezza nella determinazione del numero delle licenze, in un settore contingentato nel quale il trasferimento costituisce deroga all'ordinaria assegnazione mediante concorso.
- La regola dell'art. 152, comma 2, c.p.c., secondo cui i termini sono ordinatori salvo espressa previsione di perentorietà, riguarda i termini processuali e non si applica automaticamente ai termini previsti dai procedimenti amministrativi.
- L'amministrazione non può concedere, dopo la scadenza di un termine amministrativo perentorio, una proroga finalizzata a consentire il trasferimento della licenza; la proroga non è comunque configurabile se l'interessato non ha manifestato nei termini la volontà di procedere al trasferimento.
- Un provvedimento di diniego soddisfa l'obbligo di motivazione quando espone la base normativa, le ragioni ostative all'accoglimento e dà conto delle osservazioni presentate dall'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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