Ordinanza n. 761/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento - dell’atto di accertamento prot. n. 30424 emesso in data 24 settembre 2025, con il quale si accerta, attraverso il verbale della Polizia Locale del 14 marzo 2019, la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione prot. n. 9660 del 31 marzo 2016; - del verbale di constatazione e verifica dell’ottemperanza del 14 marzo 2019 della Polizia Municipale di Angri; - dell’ordinanza di demolizione del 30 marzo 2016 disposta in seguito al verbale n. 6729/2016; - dell’eventuale trascrizione nei registri immobiliari di Salerno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di accertamento della mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione, verbale di constatazione e verifica, ordinanza di demolizione ed eventuale trascrizione nei registri immobiliari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’atto di accertamento del 24 settembre 2025, fondato sul verbale della Polizia Locale del 14 marzo 2019, con cui era stata accertata la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione del 30 marzo 2016. Sono stati inoltre impugnati il verbale di constatazione e verifica dell’ottemperanza, la stessa ordinanza di demolizione e l’eventuale trascrizione nei registri immobiliari. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dedotto la falsità del documento rilevante ai fini della decisione e, dopo l’assegnazione del termine disposto con precedente ordinanza, ha depositato la documentazione attestante la proposizione della querela di falso, chiedendo la sospensione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio, ritenendo che il documento del quale è stata dedotta la falsità sia rilevante per la decisione del ricorso. La sospensione è stata disposta ai sensi dell’art. 77, comma 4, c.p.a., fino alla definizione del giudizio di falso. La parte più diligente dovrà chiedere la prosecuzione del giudizio nei termini di legge decorrenti dalla pubblicazione della sentenza definitiva sulla querela di falso. Non è stata decisa nel merito la legittimità degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 77, comma 4, c.p.a.
occorre sospendere il presente giudizio fino alla definizione del giudizio di falso
Quando la decisione del ricorso dipende da un documento la cui falsità è stata dedotta e risulta comprovata la proposizione della querela di falso, il giudizio amministrativo deve essere sospeso fino alla definizione del giudizio di falso.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica applicazione ulteriore.
Massime di principio
- La proposizione della querela di falso giustifica la sospensione del giudizio amministrativo quando il documento oggetto della querela è rilevante ai fini della decisione della controversia.
- La sospensione prevista dall’art. 77, comma 4, c.p.a. permane fino alla definizione del giudizio di falso; la prosecuzione del giudizio amministrativo deve essere chiesta dalla parte più diligente nei termini di legge decorrenti dalla pubblicazione della sentenza definitiva sulla querela di falso.
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