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Sentenza

Sentenza del 22/02/2022 n. 5861 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006-2007 emessi dalla Società Risorse S.p.A. per conto del Comune di Prato, contestando (i) la duplicazione del procedimento rispetto a precedenti avvisi annullati in autotutela, ritenendo di non essere stati notificati dell'annullamento; (ii) la carenza di motivazione e di preventivo sopralluogo negli atti di revisione del classamento catastale che avrebbero incrementato la rendita; (iii) la mancata previa notifica del nuovo classamento/rendita da parte dell'Agenzia del Territorio; (iv) la nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In motivazione: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificazione delle norme violate e per mescolanza di censure (art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c.). Sulla questione di merito, la Corte ha richiamato l'interpretazione della L. n. 342/2000, art. 74: per rendite attribuite entro il 31/12/1999 il Comune poteva legittimamente calcolare l'ICI in base alla nuova rendita anche se la notificazione dell'atto di attribuzione è intervenuta successivamente; la notificazione dell'avviso di accertamento del 2.1.2012 ha valore anche di notificazione della rendita (ex art. 74 comma 3), per cui i contribuenti dovevano proporre autonomo ricorso nei confronti dell'Agenzia entro i termini per non incorrere in decadenza. Inoltre non era necessaria la motivazione dettagliata nell'atto impositivo salvo i casi di stima diretta. L'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia non è obbligatoria e l'Agenzia non è litisconsorte necessario nel giudizio sull'avviso di accertamento comunale. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    nn. 3 e 5 (motivi di cassazione)

    Richiama i mezzi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la prima censura per mancata indicazione delle norme violate e per mescolanza di profili riconducibili a più commi dell'art. 360

  • Codice di procedura civile, art. 366 c.p.c.

    Impone l'onere di specificità nelle censure in cassazione: il ricorrente deve indicare la norma violata e confrontarla con le affermazioni della sentenza impugnata

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74

    commi 1 e 3 (testo richiamato nella sentenza)

    Stabilisce che, per le rendite attribuite entro il 31/12/1999, l'efficacia dell'atto attributivo/modificativo delle rendite decorre dalla notificazione; però il Comune può applicare la rendita attribuita anche per periodi antecedenti alla notificazione. La notificazione dell'atto impositivo fondato su atti adottati entro il 31/12/1999 vale come notificazione della rendita (comma 3), legittimando il contribuente a proporre impugnazione dell'atto attributivo della rendita a partire da quella data

  • Legge n. 241 del 1990

    art. 3 e art. 21‑octies (citate nel ricorso)

    Richiami formali al principio di buona amministrazione e all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha tuttavia precisato che non sempre è richiesta motivazione dettagliata nell'atto impositivo che recepisce semplice variazione di classamento

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Richiami ai diritti di informazione e tutela del contribuente; la Corte ha ritenuto compatibili le modalità applicate quando la notificazione dell'avviso di accertamento ha dato notizia della nuova rendita

  • Legge n. 311 del 2004

    art. 1, commi 334 e 335 (citati)

    Richiami normativi citati dai ricorrenti relativi alla materia catastale e tributaria, senza però incidere sulla soluzione data dalla Corte in presenza della normativa specifica dell'art. 74 L. 342/2000

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    termine per la proposizione dell'impugnazione

    Stabilisce i termini processuali per impugnare gli atti tributari; la Corte ricorda che il contribuente doveva impugnare l'atto di attribuzione della rendita entro 60 giorni dalla notificazione riconosciuta dell'avviso impositivo, pena la decadenza

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1‑quater (richiamato nel dispositivo)

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'ulteriore contributo dovuto dai ricorrenti in base ai presupposti indicati

Massime di principio

  • Se la rendita catastale è stata attribuita entro il 31/12/1999, l'ente locale può legittimamente calcolare e richiedere l'imposta in base alla nuova rendita anche se la notificazione dell'atto di attribuzione è intervenuta successivamente.
  • La notificazione dell'avviso di accertamento che recepisce un diverso classamento (quando la rendita è stata attribuita entro il 31/12/1999) vale anche come notificazione della rendita (L. 342/2000, art. 74 comma 3); da quella data decorrono i termini per impugnare la rendita presso l'Agenzia del Territorio.
  • L'atto impositivo non deve contenere sempre una motivazione dettagliata sui criteri di stima adottati dall'Agenzia: la motivazione è necessaria solo quando l'attribuzione della rendita richiede una stima diretta (fabbricati con destinazione speciale o particolare). Per semplici variazioni di classamento è sufficiente l'indicazione di classe, consistenza e rendita.
  • L'impugnazione dell'atto attributivo della rendita catastale è autonomo rispetto al giudizio sull'avviso di accertamento comunale; l'Agenzia delle Entrate/Agenzia del Territorio non è litisconsorte necessario nel giudizio tributario sull'atto impositivo dell'ente locale.
  • In cassazione il ricorrente deve specificare le norme che si assumono violate e non può mescolare o sovrapporre censure eterogenee: la mancata specificazione rende la censura inammissibile (art. 360 e 366 c.p.c.).

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