Sentenza del 22/02/2022 n. 5861 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006-2007 emessi dalla Società Risorse S.p.A. per conto del Comune di Prato, contestando (i) la duplicazione del procedimento rispetto a precedenti avvisi annullati in autotutela, ritenendo di non essere stati notificati dell'annullamento; (ii) la carenza di motivazione e di preventivo sopralluogo negli atti di revisione del classamento catastale che avrebbero incrementato la rendita; (iii) la mancata previa notifica del nuovo classamento/rendita da parte dell'Agenzia del Territorio; (iv) la nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In motivazione: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificazione delle norme violate e per mescolanza di censure (art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c.). Sulla questione di merito, la Corte ha richiamato l'interpretazione della L. n. 342/2000, art. 74: per rendite attribuite entro il 31/12/1999 il Comune poteva legittimamente calcolare l'ICI in base alla nuova rendita anche se la notificazione dell'atto di attribuzione è intervenuta successivamente; la notificazione dell'avviso di accertamento del 2.1.2012 ha valore anche di notificazione della rendita (ex art. 74 comma 3), per cui i contribuenti dovevano proporre autonomo ricorso nei confronti dell'Agenzia entro i termini per non incorrere in decadenza. Inoltre non era necessaria la motivazione dettagliata nell'atto impositivo salvo i casi di stima diretta. L'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia non è obbligatoria e l'Agenzia non è litisconsorte necessario nel giudizio sull'avviso di accertamento comunale. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
nn. 3 e 5 (motivi di cassazione)
Richiama i mezzi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la prima censura per mancata indicazione delle norme violate e per mescolanza di profili riconducibili a più commi dell'art. 360
Codice di procedura civile, art. 366 c.p.c.
Impone l'onere di specificità nelle censure in cassazione: il ricorrente deve indicare la norma violata e confrontarla con le affermazioni della sentenza impugnata
Legge n. 342 del 2000, art. 74
commi 1 e 3 (testo richiamato nella sentenza)
Stabilisce che, per le rendite attribuite entro il 31/12/1999, l'efficacia dell'atto attributivo/modificativo delle rendite decorre dalla notificazione; però il Comune può applicare la rendita attribuita anche per periodi antecedenti alla notificazione. La notificazione dell'atto impositivo fondato su atti adottati entro il 31/12/1999 vale come notificazione della rendita (comma 3), legittimando il contribuente a proporre impugnazione dell'atto attributivo della rendita a partire da quella data
Legge n. 241 del 1990
art. 3 e art. 21‑octies (citate nel ricorso)
Richiami formali al principio di buona amministrazione e all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha tuttavia precisato che non sempre è richiesta motivazione dettagliata nell'atto impositivo che recepisce semplice variazione di classamento
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Richiami ai diritti di informazione e tutela del contribuente; la Corte ha ritenuto compatibili le modalità applicate quando la notificazione dell'avviso di accertamento ha dato notizia della nuova rendita
Legge n. 311 del 2004
art. 1, commi 334 e 335 (citati)
Richiami normativi citati dai ricorrenti relativi alla materia catastale e tributaria, senza però incidere sulla soluzione data dalla Corte in presenza della normativa specifica dell'art. 74 L. 342/2000
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
termine per la proposizione dell'impugnazione
Stabilisce i termini processuali per impugnare gli atti tributari; la Corte ricorda che il contribuente doveva impugnare l'atto di attribuzione della rendita entro 60 giorni dalla notificazione riconosciuta dell'avviso impositivo, pena la decadenza
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
comma 1‑quater (richiamato nel dispositivo)
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'ulteriore contributo dovuto dai ricorrenti in base ai presupposti indicati
Massime di principio
- Se la rendita catastale è stata attribuita entro il 31/12/1999, l'ente locale può legittimamente calcolare e richiedere l'imposta in base alla nuova rendita anche se la notificazione dell'atto di attribuzione è intervenuta successivamente.
- La notificazione dell'avviso di accertamento che recepisce un diverso classamento (quando la rendita è stata attribuita entro il 31/12/1999) vale anche come notificazione della rendita (L. 342/2000, art. 74 comma 3); da quella data decorrono i termini per impugnare la rendita presso l'Agenzia del Territorio.
- L'atto impositivo non deve contenere sempre una motivazione dettagliata sui criteri di stima adottati dall'Agenzia: la motivazione è necessaria solo quando l'attribuzione della rendita richiede una stima diretta (fabbricati con destinazione speciale o particolare). Per semplici variazioni di classamento è sufficiente l'indicazione di classe, consistenza e rendita.
- L'impugnazione dell'atto attributivo della rendita catastale è autonomo rispetto al giudizio sull'avviso di accertamento comunale; l'Agenzia delle Entrate/Agenzia del Territorio non è litisconsorte necessario nel giudizio tributario sull'atto impositivo dell'ente locale.
- In cassazione il ricorrente deve specificare le norme che si assumono violate e non può mescolare o sovrapporre censure eterogenee: la mancata specificazione rende la censura inammissibile (art. 360 e 366 c.p.c.).
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