Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 749/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. Calabria n. 1504/2024.

Giustizia amministrativa202501286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Consorzio nell’esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1504/2024, come rettificata dall’ordinanza n. 824/2025, concernente l’ostensione di atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera a), c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Consorzio, rimasto inerte nonostante la richiesta di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato. La pronuncia da eseguire imponeva al Consorzio, entro sessanta giorni, l’ostensione degli atti richiesti, con l’adozione, ove necessario, di presidi e accorgimenti grafici idonei a tutelarne la riservatezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato formatosi sulla sentenza e l’inerzia dell’amministrazione rendevano fondato il gravame di ottemperanza. Ha ordinato al Consorzio, in liquidazione, di eseguire la sentenza n. 1504/2024, come rettificata, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, autorizzandolo a provvedere su istanza di parte, in via sostitutiva e a spese dell’amministrazione inadempiente, entro ulteriori trenta giorni. Il Consorzio è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. a) c.p.a.

    La disposizione fonda l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; nel caso concreto il gravame è stato ritenuto fondato a fronte dell’inerzia dell’amministrazione obbligata.

Massime di principio

  • L’inerzia dell’amministrazione obbligata a dare esecuzione a una sentenza amministrativa passata in giudicato legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte vittoriosa.
  • La messa in liquidazione dell’amministrazione obbligata non esclude, di per sé, l’obbligo di eseguire il giudicato né impedisce la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.