Sentenza n. 749/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. Calabria n. 1504/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Consorzio nell’esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1504/2024, come rettificata dall’ordinanza n. 824/2025, concernente l’ostensione di atti
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera a), c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Consorzio, rimasto inerte nonostante la richiesta di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato. La pronuncia da eseguire imponeva al Consorzio, entro sessanta giorni, l’ostensione degli atti richiesti, con l’adozione, ove necessario, di presidi e accorgimenti grafici idonei a tutelarne la riservatezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato formatosi sulla sentenza e l’inerzia dell’amministrazione rendevano fondato il gravame di ottemperanza. Ha ordinato al Consorzio, in liquidazione, di eseguire la sentenza n. 1504/2024, come rettificata, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, autorizzandolo a provvedere su istanza di parte, in via sostitutiva e a spese dell’amministrazione inadempiente, entro ulteriori trenta giorni. Il Consorzio è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a) c.p.a.
La disposizione fonda l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; nel caso concreto il gravame è stato ritenuto fondato a fronte dell’inerzia dell’amministrazione obbligata.
Massime di principio
- L’inerzia dell’amministrazione obbligata a dare esecuzione a una sentenza amministrativa passata in giudicato legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte vittoriosa.
- La messa in liquidazione dell’amministrazione obbligata non esclude, di per sé, l’obbligo di eseguire il giudicato né impedisce la nomina di un commissario ad acta.
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