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Sentenza

Sentenza n. 5805/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento: a. del prot. n. -OMISSIS-del 30/09/2025 emesso dall’ Istituto Comprensivo Statale “83 -OMISSIS-” con sede in Napoli, alla Via -OMISSIS- s.n.c., in persona del Dirigente Scolastico p.t.; b. del PEI a.s. 2024/25; c. del Verbale GLO del 16/12/2024; d. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente; e per l’accertamento del diritto del minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alle sue patologie, previa valutazione, da effettuarsi, anno per anno, in sede di PEI, delle concrete esigenze;

Giustizia amministrativa202505363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto del 30 settembre 2025, PEI per l’anno scolastico 2024/2025 e verbale GLO del 16 dicembre 2024, nella parte in cui al minore erano state assegnate 11 ore settimanali di sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in qualità di genitore del minore riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 104/1992, ha impugnato l’assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto del minore a un numero di ore adeguato alle sue condizioni, previa valutazione annuale in sede di PEI. In cautelare aveva chiesto 35 ore settimanali, pari all’intera frequenza scolastica, o comunque un numero maggiore. La documentazione del PEI indicava che il minore necessitava di supporto costante, mentre la diagnosi funzionale non prescriveva il sostegno in deroga per gravità. Dopo il riesame disposto in cautelare, la scuola ha rideterminato le ore in sede di GLO straordinario il 28 gennaio 2026. Nelle note conclusive la ricorrente ha quindi dichiarato sopravvenuto il difetto di interesse al ricorso, insistendo per le spese, e ha mantenuto la domanda di accertamento del diritto al sostegno integrale anche per gli anni successivi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda impugnatoria, in ragione della dichiarazione della ricorrente che, dopo il riesame disposto in sede cautelare, l’amministrazione aveva rideterminato le ore di sostegno. Ha respinto la distinta domanda di accertamento del diritto al sostegno integrale anche per gli anni successivi: il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, sicché la quantificazione del sostegno per annualità future deve essere valutata caso per caso dall’amministrazione nella sede competente. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato in solido le amministrazioni scolastiche resistenti e intimata a rifondere alla ricorrente € 1.500,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese di lite, per la regola della soccombenza virtuale, vanno poste a carico delle Amministrazioni Scolastiche resistenti ed intimata, in solido tra loro, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore della ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è disposta su richiesta del difensore che ha anticipato le spese.

Massime di principio

  • La sopravvenuta rideterminazione amministrativa dell’intervento richiesto, seguita dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla domanda impugnatoria, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può accertare in via anticipata il diritto a una specifica misura di sostegno scolastico per annualità future, quando la relativa valutazione amministrativa non è stata ancora compiuta; le esigenze devono essere valutate dall’amministrazione in sede di PEI per ciascun anno scolastico.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico delle amministrazioni la cui condotta ha dato origine alla controversia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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