Decreto ministeriale n. 448 del 16/11/2021
Trasporto Rapido di Massa - Riparto delle risorse del afferenti la misura M2C2 - 4.2 del PNRR. FAQ PNRR Misura M2C2 - 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto ripartisce le risorse della misura PNRR M2C2 - 4.2 per lo sviluppo del trasporto rapido di massa, assegnandole a nuovi interventi e individuando, in un allegato separato, gli interventi già finanziati a legislazione vigente. Definisce inoltre regole di utilizzo, attuazione, verifiche, collaudo, monitoraggio, vincoli di destinazione e modalità di erogazione delle somme, con termini stringenti per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante e per l’ultimazione delle opere. Gli allegati contengono il dettaglio dei singoli progetti, dei CUP, dei costi ammissibili, dei finanziamenti PNRR e delle scadenze, con riparto complessivo di 2,2 miliardi di euro per i nuovi interventi e 1,4 miliardi di euro per gli interventi già coperti da normativa vigente.
Riparto delle risorse PNRR per la misura M2C2 - 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa"
Riparto delle risorse per la misura M2C2 - 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa
Il decreto attua il PNRR, con riferimento alla Missione 2, Componente 2, investimento 4.2, destinato allo sviluppo del trasporto rapido di massa. In base al Regolamento (UE) 2021/241 e alla disciplina nazionale di governance del PNRR, il provvedimento definisce il riparto delle risorse, le condizioni di utilizzo e i presìdi di controllo e monitoraggio per gli interventi finanziati.
Base normativa e finalità
Il decreto richiama, tra le principali fonti, il Regolamento (UE) 2021/241, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il d.P.C.M. 9 luglio 2021, la decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 di approvazione del PNRR e il decreto MEF 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse. La misura M2C2 - 4.2 prevede 3.600 milioni di euro per il periodo 2021-2026, finalizzati alla realizzazione di almeno 25 km di infrastrutture di trasporto pubblico entro settembre 2024 e di ulteriori 206 km entro giugno 2026 nelle aree metropolitane indicate nel PNRR.
Riparto delle risorse tra nuovi interventi e interventi già finanziati
L’importo complessivo è ripartito in due quote:
- 1.400 milioni di euro per interventi già finanziati a legislazione vigente, elencati nell’Allegato 2;
- 2.200 milioni di euro per nuovi interventi, elencati nell’Allegato 1.
Per i nuovi interventi, il decreto dà conto dell’istruttoria svolta dalla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e della mobilità pubblica sostenibile, in raccordo con la Struttura tecnica di missione, sulla base delle proposte degli enti locali presentate nell’ambito dell’"Avviso n. 2". Viene inoltre precisato che, per l’intervento nell’area di Pozzuoli, un approfondimento istruttorio ambientale non compatibile con le tempistiche PNRR ha comportato la sostituzione con un intervento del Comune di Taranto ai fini del raggiungimento del target dei 25 km entro il 30 settembre 2024.
Contenuto degli allegati
L’Allegato 1 individua i nuovi interventi finanziati, con indicazione di ente beneficiario, denominazione del progetto, CUP, sistema (busvia, tranvia, metro, filovia, impianto a fune), km di linea, costo ammissibile, finanziamento PNRR e ulteriori fonti, oltre ai termini per l’assunzione dell’OGV e per l’ultimazione. Tra i principali interventi figurano, tra gli altri, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, Perugia, Roma Capitale, Trieste, Bari, Città Metropolitana di Catania, Napoli, Regione Campania, Palermo e Taranto.
L’Allegato 2 elenca gli interventi già finanziati a legislazione vigente, tra cui Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Rimini, Roma Capitale, FCE, Palermo e Taranto. Per questi progetti sono riportati il costo ammissibile, la quota PNRR, le altre fonti di finanziamento e le relative scadenze.
Condizioni di utilizzo delle risorse
I beneficiari si impegnano a conseguire traguardi e obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste, nonché degli obblighi di comunicazione e informazione dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241. Devono inoltre inserire nella documentazione di gara gli elementi necessari a garantire il rispetto del principio DNSH, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali dell’investimento.
Il decreto richiede altresì che gli interventi finanziati non risultino oggetto, per la quota ammessa, di ulteriori finanziamenti diversi da quelli della misura M2C2 - 4.2, salve le componenti di cofinanziamento eventualmente previste e documentate. Le risorse sono utilizzabili solo per le spese ricomprese nel quadro economico dell’intervento e non possono essere destinate a oneri risarcitori o contenziosi.
Attuazione degli interventi e varianti
L’obbligazione giuridicamente vincolante deve essere assunta entro il 31 dicembre 2023, pena revoca. Gli interventi devono essere completati entro i termini indicati negli allegati, anch’essi a pena di revoca. L’attuazione può avvenire direttamente dal beneficiario o tramite soggetti attuatori designati, nel rispetto della normativa vigente e ferma restando la possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 12 del decreto-legge n. 77/2021.
Il progetto definitivo deve essere trasmesso alla Direzione generale competente per le verifiche tecnico-economiche; il progetto deve essere corredato, se previsto, della verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e della conformità al DNSH. Il Ministero si pronuncia entro 90 giorni dal completamento della documentazione, con silenzio-assenso in caso di mancata emissione del provvedimento.
Le varianti in corso d’opera devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e trasmesse al Ministero con apposita dichiarazione sulla loro natura. Eventuali ulteriori oneri necessari per la realizzazione dell’opera restano a carico del beneficiario secondo quanto previsto dall’articolo 2.
Modalità di erogazione delle risorse
Le somme sono erogate in anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, su istanza dei beneficiari e secondo le modalità dei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR. L’erogazione non può superare le risorse disponibili nell’anno al momento dei pagamenti. La Direzione generale competente trasmetterà con successivo provvedimento i format per la richiesta delle erogazioni, che potranno essere in parte precompilati con i dati del monitoraggio.
Le somme già trasferite dal bilancio dello Stato e non utilizzate entro le scadenze del decreto devono essere riversate all’entrata del bilancio dello Stato.
Vincoli patrimoniali e di destinazione
Per opere e impianti, il beneficiario deve assicurare che siano di proprietà dell’ente locale competente o, in alternativa, di un soggetto terzo con vincolo di reversibilità a favore dell’ente locale. Per il materiale rotabile finanziato, deve essere garantita la proprietà dell’ente, oppure di un soggetto terzo con vincolo di reversibilità a favore dell’amministrazione comunale o dei successivi aggiudicatari del servizio, previa determinazione del valore residuo secondo i criteri dell’ART (deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, misura 9).
Tutti i beni devono restare vincolati alla destinazione per un periodo non inferiore alla vita utile del sistema.
Verifiche, audit e collaudo
Ai fini dell’audit e della tutela degli interessi finanziari dell’Unione e nazionali, gli organismi di controllo indicati dal Regolamento (UE) 2021/241, l’Ufficio di audit del PNRR e gli altri soggetti istituzionali hanno accesso ai dati e ai documenti. Beneficiari e attuatori devono consentire controlli, audit e verifiche, anche in loco, mantenendo disponibile la documentazione di supporto.
Il Ministero può effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull’attuazione degli interventi e sull’effettivo utilizzo delle risorse. Per il collaudo, si applica la legislazione vigente; il beneficiario deve comunicare l’approvazione degli atti di collaudo e trasmettere copia conforme del collaudo e dell’atto di approvazione. Almeno un componente della commissione di collaudo deve essere un rappresentante del Ministero.
Monitoraggio, economie ed efficacia
Il soggetto attuatore o il titolare del CUP deve effettuare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e la rendicontazione degli interventi, classificandoli sotto la voce "PNRR M2C2 4.2 TRASPORTO RAPIDO MASSA" e indicando il numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico previsto. I dati confluiscono nel sistema di cui al d.lgs. 229/2011 e nel sistema informatico previsto dalla legge n. 178/2020.
Le economie restano nella disponibilità dell’ente beneficiario fino al completamento dell’intervento, per coprire imprevisti; quelle residue possono essere utilizzate secondo i provvedimenti attuativi del PNRR. Il decreto acquista efficacia dalla data di comunicazione agli enti beneficiari dell’avvenuta registrazione presso gli organi di controllo.
Punti principali
Riparto delle risorse PNRR
Le risorse della misura M2C2 - 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa" sono assegnate agli interventi elencati nell’Allegato 1, mentre nell’Allegato 2 sono indicati gli interventi finanziati a legislazione vigente. La misura dispone di 3.600 milioni di euro complessivi nel PNRR, di cui 1.400 milioni destinati a interventi già finanziati e 2.200 milioni a nuovi interventi.
Termini e obblighi attuativi
Per gli interventi di cui agli allegati 1 e 2 l’obbligazione giuridicamente vincolante deve essere assunta entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento. Le opere devono essere ultimate entro le scadenze indicate nei medesimi allegati, anch’esse con previsione di revoca in caso di mancato rispetto.
Modalità di utilizzo e vincoli di spesa
Le risorse possono essere impiegate esclusivamente per le spese del quadro economico dell’intervento finanziato, non possono coprire oneri risarcitori o da contenzioso e richiedono, se del caso, la prova del cofinanziamento. I soggetti beneficiari devono garantire anche la copertura di eventuali costi ulteriori non coperti dal contributo ministeriale.
Verifiche progettuali e congruità economica
Il progetto definitivo deve essere trasmesso alla Direzione generale competente per le verifiche tecnico-economiche, corredato della verifica prevista dall’articolo 26 del d.lgs. 50/2016, se applicabile, e della compatibilità con il principio DNSH. Il Ministero provvede entro 90 giorni dal completamento della documentazione, con applicazione del silenzio-assenso in caso di inerzia.
Erogazione, monitoraggio e controlli
Le risorse sono erogate in anticipazione, in pagamenti intermedi e a saldo su istanza dei beneficiari. È imposto il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nel sistema di cui al d.lgs. 229/2011 e nella banca dati collegata al sistema di monitoraggio PNRR; sono previste verifiche, audit, controlli in loco e obblighi di rendicontazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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