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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 442 del 12/11/2021

"Modifica delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico” ai sensi dell’articolo 46 del decreto legge 31 marzo 2021, n.77, in relazione agli interventi di cui all’articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto individua, su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, le soglie dimensionali sotto le quali le opere e gli interventi indicati dall’art. 44, comma 1, del d.l. 77/2021 e quelli finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC devono essere obbligatoriamente sottoposti a dibattito pubblico. L’allegato elenca le tipologie di opere e i relativi parametri tecnici ed economici (lunghezze, superfici, altezze, volumi e importi di investimento) che attivano la procedura. Il provvedimento si innesta nel sistema del Codice dei contratti pubblici e del d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, fissando soglie specifiche per categorie infrastrutturali strategiche.

Individuazione delle soglie dimensionali per il dibattito pubblico obbligatorio su opere PNRR, PNC e interventi di cui all’art. 44 d.l. 77/2021

Individuazione delle soglie dimensionali per il dibattito pubblico obbligatorio

Il decreto ministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’art. 46 del d.l. 31 marzo 2021, n. 77, individua le soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’art. 22 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76 e della disciplina speciale collegata al PNRR e al PNC.

Base normativa e ratio dell’intervento

Il decreto richiama:

  • l’art. 22 del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina la trasparenza nella partecipazione dei portatori di interessi e il dibattito pubblico;
  • il d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, che ha regolato modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico;
  • il d.m. 30 dicembre 2020, n. 627, istitutivo della Commissione nazionale per il dibattito pubblico;
  • l’art. 46 del d.l. n. 77/2021, conv. dalla legge n. 108/2021, che ha previsto la possibilità di individuare, con decreto ministeriale e su proposta della Commissione, soglie dimensionali inferiori a quelle dell’allegato 1 del d.P.C.M. n. 76/2018 per gli interventi di cui all’art. 44, comma 1, nonché per quelli finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC.

La funzione del decreto è quindi quella di anticipare o ampliare l’operatività del dibattito pubblico per opere strategiche, in particolare nel contesto dell’attuazione del PNRR.

Ambito di applicazione

Sono sottoposti obbligatoriamente a dibattito pubblico:

  • gli interventi di cui all’art. 44, comma 1, del d.l. n. 77/2021;
  • gli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR e del PNC;
  • solo se rientrano nelle soglie dimensionali indicate nell’allegato al decreto.

L’allegato è espressamente qualificato come parte integrante del provvedimento.

Tipologie di opere e soglie previste

L’allegato elenca le categorie di opere interessate e i relativi parametri di soglia.

Per le infrastrutture lineari stradali, il dibattito pubblico è previsto per:

  • autostrade e strade extraurbane principali;
  • strade extraurbane a quattro o più corsie;
  • adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.

La soglia è data da:

  • lunghezza del tracciato superiore a 15 km; e comunque
  • valore di investimento pari o superiore a 400 milioni di euro, al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti.

Per i tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza la soglia è:

  • lunghezza del tracciato superiore a 30 km; e comunque
  • valore di investimento superiore a 400 milioni di euro, al netto di IVA.

Per gli aeroporti, il dibattito pubblico riguarda opere che comportano:

  • nuovi terminali passeggeri o merci;
  • nuove piste di atterraggio e decollo superiori a 1.500 metri;
  • valore di investimento complessivo superiore a 150 milioni di euro, al netto di IVA.

Per porti marittimi commerciali, vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, nonché per terminali marittimi e opere connesse, la soglia è:

  • superficie interessata dall’intervento superiore a 150 ettari; e comunque
  • valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro, al netto di IVA.

Per gli interventi di difesa del mare e delle coste la soglia è:

  • valore di investimento complessivo superiore a 50 milioni di euro.

Per le piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi, la soglia è:

  • valore di investimento complessivo superiore a 150 milioni di euro.

Per gli interporti finalizzati al trasporto merci e all’intermodalità, comprensivi di scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, la soglia è:

  • costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori a 200 milioni di euro, al netto di IVA.

Per gli elettrodotti aerei la soglia è:

  • linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV;
  • tracciato di lunghezza superiore a 40 km.

Per gli impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole la soglia è:

  • altezza superiore a 30 metri; oppure
  • volume di invaso superiore a 30 milioni di metri cubi.

Per le opere che prevedono o possono prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse, e che travalichino i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, la soglia è:

  • trasferimenti di portata uguale o superiore a 3 m³/s.

Per le infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico la soglia è:

  • investimenti complessivi superiori a 100 milioni di euro, al netto di IVA.

Per gli impianti, gli insediamenti industriali e le infrastrutture energetiche la soglia è:

  • investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro, al netto di IVA.

Aspetti economici e tecnici rilevanti

Le soglie sono costruite sulla combinazione di parametri tecnici e finanziari. In alcuni casi prevale il parametro fisico dell’opera, in altri il valore economico dell’investimento; in diversi casi i requisiti devono concorrere. Il riferimento è sempre al complesso dei contratti previsti e, dove specificato, al netto di IVA.

Adempimenti finali

Il decreto dispone:

  • la trasmissione ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza;
  • la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Non sono presenti nel testo fornito ulteriori termini transitori, deroghe o disposizioni applicative oltre a quelle contenute nell’allegato.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto richiama l’art. 22 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, il d.m. 30 dicembre 2020, n. 627 e l’art. 46 del d.l. 31 marzo 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La finalità è individuare soglie dimensionali inferiori a quelle dell’allegato 1 del d.P.C.M. n. 76/2018 per rendere obbligatorio il dibattito pubblico su interventi PNRR/PNC e su quelli di cui all’art. 44, comma 1, del d.l. 77/2021.

Ambito di applicazione

Sono soggetti al dibattito pubblico obbligatorio gli interventi di cui all’art. 44, comma 1, del d.l. 77/2021 e quelli finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR e del PNC, purché rientrino nelle soglie dimensionali indicate nell’allegato al decreto. L’allegato è dichiarato parte integrante del provvedimento.

Soglie per le principali tipologie di opere

L’allegato stabilisce soglie specifiche per autostrade e strade extraurbane principali, tronchi ferroviari, aeroporti, porti e vie navigabili, interventi di difesa del mare e delle coste, piattaforme per acque di zavorra, interporti, elettrodotti aerei, impianti di trattenimento/regolazione/accumulo delle acque, trasferimenti idrici interregionali, infrastrutture ad uso sociale/culturale/sportivo/scientifico/turistico e impianti industriali ed energetici.

Criteri economici e dimensionali

Le soglie combinano parametri fisici e valori economici: ad esempio, lunghezze del tracciato, superfici interessate, altezze, volumi di invaso o portate trasferite, con importi di investimento complessivo espressi al netto di IVA. In diversi casi il dibattito pubblico scatta al superamento congiunto di una soglia tecnica e di una soglia di costo; per altre categorie è sufficiente il solo parametro tecnico, come per gli elettrodotti aerei.

Decorrenza e pubblicazione

Il decreto dispone la trasmissione agli organi di controllo e la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Non risultano altre disposizioni procedurali o transitorie nel testo fornito.

Come è indicizzato

Materieopere pubbliche e infrastruttureappalti pubblicipnrrfinanziamenti e contributidibattito pubblico

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