Decreto ministeriale n. 442 del 12/11/2021
"Modifica delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico” ai sensi dell’articolo 46 del decreto legge 31 marzo 2021, n.77, in relazione agli interventi di cui all’articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto individua, su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, le soglie dimensionali sotto le quali le opere e gli interventi indicati dall’art. 44, comma 1, del d.l. 77/2021 e quelli finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC devono essere obbligatoriamente sottoposti a dibattito pubblico. L’allegato elenca le tipologie di opere e i relativi parametri tecnici ed economici (lunghezze, superfici, altezze, volumi e importi di investimento) che attivano la procedura. Il provvedimento si innesta nel sistema del Codice dei contratti pubblici e del d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, fissando soglie specifiche per categorie infrastrutturali strategiche.
Individuazione delle soglie dimensionali per il dibattito pubblico obbligatorio su opere PNRR, PNC e interventi di cui all’art. 44 d.l. 77/2021
Individuazione delle soglie dimensionali per il dibattito pubblico obbligatorio
Il decreto ministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’art. 46 del d.l. 31 marzo 2021, n. 77, individua le soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’art. 22 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76 e della disciplina speciale collegata al PNRR e al PNC.
Base normativa e ratio dell’intervento
Il decreto richiama:
- l’art. 22 del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina la trasparenza nella partecipazione dei portatori di interessi e il dibattito pubblico;
- il d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, che ha regolato modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico;
- il d.m. 30 dicembre 2020, n. 627, istitutivo della Commissione nazionale per il dibattito pubblico;
- l’art. 46 del d.l. n. 77/2021, conv. dalla legge n. 108/2021, che ha previsto la possibilità di individuare, con decreto ministeriale e su proposta della Commissione, soglie dimensionali inferiori a quelle dell’allegato 1 del d.P.C.M. n. 76/2018 per gli interventi di cui all’art. 44, comma 1, nonché per quelli finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC.
La funzione del decreto è quindi quella di anticipare o ampliare l’operatività del dibattito pubblico per opere strategiche, in particolare nel contesto dell’attuazione del PNRR.
Ambito di applicazione
Sono sottoposti obbligatoriamente a dibattito pubblico:
- gli interventi di cui all’art. 44, comma 1, del d.l. n. 77/2021;
- gli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR e del PNC;
- solo se rientrano nelle soglie dimensionali indicate nell’allegato al decreto.
L’allegato è espressamente qualificato come parte integrante del provvedimento.
Tipologie di opere e soglie previste
L’allegato elenca le categorie di opere interessate e i relativi parametri di soglia.
Per le infrastrutture lineari stradali, il dibattito pubblico è previsto per:
- autostrade e strade extraurbane principali;
- strade extraurbane a quattro o più corsie;
- adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.
La soglia è data da:
- lunghezza del tracciato superiore a 15 km; e comunque
- valore di investimento pari o superiore a 400 milioni di euro, al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti.
Per i tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza la soglia è:
- lunghezza del tracciato superiore a 30 km; e comunque
- valore di investimento superiore a 400 milioni di euro, al netto di IVA.
Per gli aeroporti, il dibattito pubblico riguarda opere che comportano:
- nuovi terminali passeggeri o merci;
- nuove piste di atterraggio e decollo superiori a 1.500 metri;
- valore di investimento complessivo superiore a 150 milioni di euro, al netto di IVA.
Per porti marittimi commerciali, vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, nonché per terminali marittimi e opere connesse, la soglia è:
- superficie interessata dall’intervento superiore a 150 ettari; e comunque
- valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro, al netto di IVA.
Per gli interventi di difesa del mare e delle coste la soglia è:
- valore di investimento complessivo superiore a 50 milioni di euro.
Per le piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi, la soglia è:
- valore di investimento complessivo superiore a 150 milioni di euro.
Per gli interporti finalizzati al trasporto merci e all’intermodalità, comprensivi di scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, la soglia è:
- costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori a 200 milioni di euro, al netto di IVA.
Per gli elettrodotti aerei la soglia è:
- linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV;
- tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
Per gli impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole la soglia è:
- altezza superiore a 30 metri; oppure
- volume di invaso superiore a 30 milioni di metri cubi.
Per le opere che prevedono o possono prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse, e che travalichino i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, la soglia è:
- trasferimenti di portata uguale o superiore a 3 m³/s.
Per le infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico la soglia è:
- investimenti complessivi superiori a 100 milioni di euro, al netto di IVA.
Per gli impianti, gli insediamenti industriali e le infrastrutture energetiche la soglia è:
- investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro, al netto di IVA.
Aspetti economici e tecnici rilevanti
Le soglie sono costruite sulla combinazione di parametri tecnici e finanziari. In alcuni casi prevale il parametro fisico dell’opera, in altri il valore economico dell’investimento; in diversi casi i requisiti devono concorrere. Il riferimento è sempre al complesso dei contratti previsti e, dove specificato, al netto di IVA.
Adempimenti finali
Il decreto dispone:
- la trasmissione ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza;
- la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Non sono presenti nel testo fornito ulteriori termini transitori, deroghe o disposizioni applicative oltre a quelle contenute nell’allegato.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto richiama l’art. 22 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, il d.m. 30 dicembre 2020, n. 627 e l’art. 46 del d.l. 31 marzo 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La finalità è individuare soglie dimensionali inferiori a quelle dell’allegato 1 del d.P.C.M. n. 76/2018 per rendere obbligatorio il dibattito pubblico su interventi PNRR/PNC e su quelli di cui all’art. 44, comma 1, del d.l. 77/2021.
Ambito di applicazione
Sono soggetti al dibattito pubblico obbligatorio gli interventi di cui all’art. 44, comma 1, del d.l. 77/2021 e quelli finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR e del PNC, purché rientrino nelle soglie dimensionali indicate nell’allegato al decreto. L’allegato è dichiarato parte integrante del provvedimento.
Soglie per le principali tipologie di opere
L’allegato stabilisce soglie specifiche per autostrade e strade extraurbane principali, tronchi ferroviari, aeroporti, porti e vie navigabili, interventi di difesa del mare e delle coste, piattaforme per acque di zavorra, interporti, elettrodotti aerei, impianti di trattenimento/regolazione/accumulo delle acque, trasferimenti idrici interregionali, infrastrutture ad uso sociale/culturale/sportivo/scientifico/turistico e impianti industriali ed energetici.
Criteri economici e dimensionali
Le soglie combinano parametri fisici e valori economici: ad esempio, lunghezze del tracciato, superfici interessate, altezze, volumi di invaso o portate trasferite, con importi di investimento complessivo espressi al netto di IVA. In diversi casi il dibattito pubblico scatta al superamento congiunto di una soglia tecnica e di una soglia di costo; per altre categorie è sufficiente il solo parametro tecnico, come per gli elettrodotti aerei.
Decorrenza e pubblicazione
Il decreto dispone la trasmissione agli organi di controllo e la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Non risultano altre disposizioni procedurali o transitorie nel testo fornito.
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