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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 468 del 21/11/2021

Misure urgenti per la compensazione delle ridotte prestazioni delle imprese titolari di concessioni demaniali, che svolgono attività direttamente connesse ai traffici portuali, le imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché le imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto definisce le modalità attuative per riconoscere un indennizzo, con risorse residue del Fondo ex articolo 199 del decreto-legge n. 34/2020, alle imprese portuali e marittime che hanno subito riduzioni di traffico e minori prestazioni tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021 rispetto agli stessi mesi del 2019. Stabilisce i soggetti beneficiari, i termini e le modalità di domanda, i criteri di calcolo del danno, la documentazione da allegare, l’istruttoria, il pagamento, i controlli e le regole su cumulabilità e recupero delle somme. L’erogazione resta subordinata alla decisione positiva della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Modalità di accesso e riparto delle risorse residue per l’indennizzo delle ridotte prestazioni delle imprese portuali e marittime colpite dal Covid-19

Indennizzo per ridotte prestazioni di imprese portuali e marittime colpite dal Covid-19

Il decreto definisce le modalità attuative per l’utilizzo delle risorse residue del Fondo istituito dall’articolo 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate dall’articolo 4, comma 5, lettera d), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, alle imprese portuali e marittime penalizzate dalla riduzione dei traffici nel periodo 1° gennaio 2021-31 luglio 2021. La misura opera nel quadro degli aiuti di Stato e resta subordinata alla decisione positiva della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e del Temporary Framework.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama gli articoli 107 e 108 TFUE, il Temporary Framework della Commissione europea sugli aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19, la legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli articoli 16 e 18, l’articolo 36 del codice della navigazione, la legge n. 178/2020 e il decreto-legge n. 34/2020. La finalità è disciplinare l’indennizzo per le ridotte prestazioni rese dalle imprese interessate a causa della contrazione dei volumi di traffico rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Ambito soggettivo di applicazione

Possono presentare domanda:

  • le imprese titolari di concessioni demaniali di cui all’articolo 36 del codice della navigazione, purché svolgano attività direttamente connesse ai traffici portuali;
  • le imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84/1994;
  • le imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri.

L’accesso è riservato alle imprese che abbiano subito danni derivanti dall’insorgenza dell’epidemia da Covid-19 nei termini indicati dalla norma primaria.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del MIT. Il destinatario è la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, e l’invio deve avvenire esclusivamente via PEC all’indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it.

Criteri di compensazione e calcolo del danno

L’indennizzo è determinato considerando i minori ricavi derivanti dalle ridotte prestazioni rese nel periodo 1° gennaio 2021-31 luglio 2021, confrontate con i corrispondenti mesi del 2019. La domanda può riferirsi anche a periodi limitati o non continuativi, purché compresi in tale intervallo.

Ai fini della quantificazione si considerano:

  • i costi cessanti connessi alla riduzione delle prestazioni;
  • i minori costi di esercizio dovuti agli ammortizzatori sociali applicati per l’emergenza epidemiologica;
  • i costi aggiuntivi sostenuti per l’emergenza, tra cui igienizzazione e sanificazione, dispositivi di protezione individuale e misure analoghe.

Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altre fonti di ristoro. È inoltre esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno.

Contenuto della domanda e allegati obbligatori

A pena di inammissibilità, la domanda deve:

  • essere compilata sul modello di cui all’allegato A;
  • indicare i valori di cui all’articolo 2 distinti per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’allegato B;
  • essere corredata, nei casi previsti, dalla tabella di cui all’allegato C;
  • essere accompagnata da una relazione di un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali, con descrizione anche del nesso causale tra le singole voci di danno e l’emergenza Covid-19;
  • contenere la dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000;
  • essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva antimafia relativa ai soggetti indicati dal decreto.

La dichiarazione del legale rappresentante deve attestare, tra l’altro, che:

  • i minori ricavi non derivano da eventi societari indipendenti e non connessi all’emergenza;
  • non sono stati percepiti altri contributi europei, statali o regionali per le medesime fattispecie suscettibili di sovracompensazione;
  • l’impresa, se diversa da micro o piccola impresa, non era già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • l’impresa micro o piccola già in difficoltà al 31 dicembre 2019 non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione;
  • per medie e grandi imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, la perdita di fatturato è conseguenza diretta di una misura di contenimento della diffusione del Covid-19, con indicazione dei periodi di vigenza della misura tramite allegato C.

Allegati e contenuto dei modelli

L’allegato A contiene lo schema di domanda con i dati identificativi dell’impresa, i dati del firmatario, le dichiarazioni sostitutive e l’elenco degli allegati. L’allegato B richiede dati sulle prestazioni rese, sui ricavi 2019 e 2021, sulla differenza tra ricavi, sui costi cessanti, sui minori costi per ammortizzatori sociali, sui maggiori costi per l’emergenza e sull’importo del contributo richiesto. L’allegato C è una tabella da compilare per le medie e grandi imprese già in difficoltà, nella quale va indicato l’impatto della misura restrittiva, il periodo di riferimento e il relativo riferimento normativo.

Istruttoria, pagamento e riparto delle risorse

La Direzione generale competente svolge l’istruttoria sulla base degli elementi forniti e adotta, entro 7 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, i provvedimenti di accoglimento o rigetto. In caso di accoglimento, procede al pagamento dell’indennizzo nel rispetto dell’importo massimo complessivo previsto dal paragrafo 22(a) del Temporary Framework e subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea.

Se l’ammontare complessivo delle somme riconoscibili supera la dotazione del Fondo, l’importo spettante a ciascun beneficiario è ridotto proporzionalmente nei limiti delle risorse disponibili.

Controlli, decadenza e recupero

Il Ministero effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese istanti. A tal fine può acquisire informazioni da altre amministrazioni pubbliche, effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche con accesso diretto alle sedi delle imprese, nonché acquisire documentazione presso terzi.

Qualora emerga l’insussistenza dei requisiti, il richiedente decade dal beneficio e le somme erogate sono recuperate mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato. La presentazione di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa costituisce autonoma causa di decadenza. Se viene accertata soltanto una spettanza parziale, l’indennizzo è ridotto e la parte indebitamente percepita è recuperata.

Cumulabilità e rapporti con il diritto UE

Le misure previste dal decreto sono cumulabili con aiuti de minimis, con aiuti concessi ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria e con aiuti concessi in base a diverse sezioni del Temporary Framework. Il Ministero deve inoltre presentare alla Commissione europea, entro un anno dalla data dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, una relazione sugli importi concessi e sugli eventuali recuperi effettuati qualora risultino superiori al danno subito.

Decorrenza dell’erogazione

L’erogazione delle risorse è rinviata a un successivo decreto e resta subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità della misura con il mercato interno.

Punti principali

Finalità e base normativa

Il decreto attua l’articolo 4, comma 5, lettera d), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha introdotto il comma 10-sexies all’articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. La misura destina le risorse residue non assegnate del Fondo alle imprese titolari di concessioni demaniali ex articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese ex articoli 16 e 18 della legge n. 84/1994 e alle imprese concessionarie di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, come indennizzo per le ridotte prestazioni causate dal calo dei traffici nel periodo 1 gennaio 2021-31 luglio 2021 rispetto al 2019.

Beneficiari e domanda

Possono presentare domanda le imprese indicate dalla norma primaria, purché abbiano subito danni derivanti dall’emergenza Covid-19. L’istanza va presentata entro 7 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito del MIT, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, esclusivamente via PEC all’indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it.

Criteri di determinazione dell’indennizzo

L’indennizzo è calcolato tenendo conto dei minori ricavi derivanti dalle ridotte prestazioni rese nel periodo 1 gennaio 2021-31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. La richiesta può riguardare anche periodi limitati o non continuativi, purché compresi nell’arco temporale indicato. Nel calcolo si considerano i costi cessanti, i minori costi di esercizio dovuti agli ammortizzatori sociali e i costi aggiuntivi sostenuti per le misure anti-contagio; sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altre fonti, e deve comunque essere evitata ogni sovra-compensazione.

Documentazione richiesta e dichiarazioni

La domanda deve essere redatta sul modello dell’allegato A e contenere i valori dell’allegato B distinti per 2019, 2020 e 2021. Deve essere accompagnata da una relazione di un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali, dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante e dalla documentazione antimafia. Per le medie e grandi imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, è richiesta anche la tabella dell’allegato C per dimostrare che la perdita di fatturato sia conseguenza diretta di una specifica misura di contenimento. Le dichiarazioni devono attestare, tra l’altro, l’assenza di cause societarie indipendenti, l’assenza di altri contributi per le medesime fattispecie e, per le imprese rilevanti, la situazione rispetto alla disciplina sugli aiuti di Stato per imprese in difficoltà.

Istruttoria, pagamento, controlli e limiti finanziari

La Direzione generale competente istruisce le domande e decide entro 7 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, adottando provvedimenti di accoglimento o rigetto. In caso di esito positivo, procede al pagamento nei limiti dell’importo massimo complessivo previsto dal Quadro Temporaneo e subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea. Se le richieste eccedono le risorse disponibili, gli importi sono riproporzionati. Il Ministero effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, anche con accesso diretto alle sedi delle imprese e acquisizione di documenti presso terzi; in caso di difetto dei requisiti, dichiarazioni mendaci o spettanza solo parziale, dispone decadenza, riduzione e recupero delle somme.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimoporti e autorità di sistema portualefinanziamenti e contributiaiuti di statoemergenza covid-19

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